Marcello Adriano Mazzola

La previdenza che tutti vorremmo

Nei social network alcuni lamentano (e dunque censurano) “l’iscrizione coatta” a Cassa Forense, “la contribuzione minima quale tassa per l’esercizio della professione”, “che le agevolazioni previste dal regolamento attuativo dell’art. 21 l.p. poi siano puramente illusorie”, “trattasi di pubblicità ingannevole”, “non siamo in un regime di libera concorrenza ma in un regime di quasi monopolio”, “siamo davanti a una vera e propria discriminazione contributiva”.

La giustizia dissuasa

La Carta costituzionale scolpisce con sacralità alcuni diritti inviolabili. Tra di essi rilevante è il diritto alla difesa. L’art. 24 Cost. sancisce che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.” (co. I) e che “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.” (co. II).

Casse di Previdenza private: quale è la sostenibilità fiscale?

Si è tenuto il 25 maggio un evento (con contenuti tra il convegno ed il seminario) organizzato da Cassa Forense inerente il rapporto obbligatorio fondamentale, esistente tra la nostra Cassa ed il fisco. Fondamentale quanto ai considerevoli importi versati annualmente e non sempre giustificati, come poi è emerso durante il dibattito tecnico reso grazie al contributo prezioso degli esperti avvocati tributaristi aderenti alla Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (Uncat), rappresentati oltre cha da illustri relatori anche dal presidente Avv. Bruno Lo Giudice

Libera(lizzate)ci dal male

In questi mesi tutti i mezzi di comunicazione ci hanno informato che l’avvocatura è una casta che difende egoisticamente i propri interessi, in danno della collettività.
Partiamo dalle origini della Carta: l’avvocatura ha rilievo costituzionale. Il riferimento costituzionale più evidente è certo quello dell'art. 24 Cost. inerente il diritto inviolabile di difesa, affidato appunto ad una figura scientificamente formata per ricoprire il ruolo di difensore. In altri articoli è poi menzionato l’avvocato (104, 106, 135 Cost.).

Il contributo minimo integrativo, oltre a quello soggettivo, può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi?

In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.

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