Marcello Adriano Mazzola

Contribuzione parziale, anzianità contributiva e diritto alla pensione

Con la sentenza n. 26962 del 2 dicembre 2013 la Cassazione è intervenuta a consolidare un principio particolarmente delicato in materia previdenziale per noi avvocati e pregnante per le scelte amministrative di Cassa Forense.
Infatti, secondo i giudici di legittimità non v’è una disposizione tale da legittimare Cassa Forense, in caso di omissione contributiva parziale, ad annullare la corrispondente annualità contributiva.

"La politica all'in-Cassa"

Le Casse previdenziali, private ed autonome dal 1994 (d.lgs. 509/1994, con cui hanno assunto personalità giuridica di diritto privato), sono state trasformate in modo surrettizio in “pubbliche” con la decisione del Consiglio di Stato 28 novembre 2012, n. 6014. Suggello questo a varie condotte manifestate dal legislatore nell’ultimo periodo, attraverso la longa manus dell’Istat che ha definito “amministrazioni pubbliche” le Casse autonome, così da consentire indistintamente poi di assoggettarle alla spending review e al prelievo abnorme (ora il 20%) delle rendite finanziarie.

I giovani guardano al futuro

Giovani, avvocati e non, e previdenza sono sempre stati termini antitetici. Una sorta di ossimoro lessicale. Chi è giovane non pensa certo al proprio futuro previdenziale e dunque a costruirsi un adeguato percorso pensionistico. Chi è giovane pensa a vivere, nella pienezza dei propri anni. Corre beato e spensierato. Trascurando però come il futuro si costruisca sin da giovani. E che verrà un giorno, anche per la pensione.

L'art. 24 "Fornero": dal retributivo vigente al contributivo preteso?

Nella c.d. ''manovra salva Italia'', varata con d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214) recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'' (in G.U. 27 dicembre 2011, n. 300) è stato inserito del tutto inopinatamente l’art. 24 (disposizioni in materia di trattamenti pensionistici), comma 24, inserito nel Capo IV (Riduzioni di spesa. Pensioni).

Introdotto l’equo compenso (nonostante AGCM)

La legge finanziaria 2018 introduce il principio dell’equo compenso[1] per tutti i liberi professionisti, con un’attenzione particolare per l’avvocatura che l’ha voluta, con il fermo sostegno del Guardasigilli. La norma monstre (che certamente determinerà nei prossimi mesi molteplici letture e dibattiti dottrinali, successivamente varie declinazioni giurisprudenziali) fissa comunque un principio importante, seppur limitato al solo rapporto di forza tra grandi clienti e avvocati (con la qualificazione di clausola vessatoria, con il richiamo dei parametri forensi, con la previsione di una nullità relativa). Un principio che squarcia l’indegno silenzio connotato da “libera concorrenza” secondo le lenti di AGCM.

Il contributo minimo integrativo, oltre a quello soggettivo, può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi?

In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.

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