L’obbligo informativo dell’avvocato prima di far sottoscrivere la procura ad mediationem
Prima di far sottoscrivere una procura ad litem o ad mediationem per assistere la parte è importante conoscere gli obblighi informativi gravanti su ogni legale
Prima di far sottoscrivere una procura ad litem o ad mediationem per assistere la parte è importante conoscere gli obblighi informativi gravanti su ogni legale
Il dibattito sui flussi migratori viene spesso ridotto a una questione di confini e identità. Tuttavia, le recenti proiezioni dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo ci costringono a spostare lo sguardo dai trattati internazionali alla realtà dei nostri territori
La riforma 2026 chiarisce ambito e funzione dell’art. 25-bis: tutela dell’equo compenso nei rapporti con clienti forti e rilievo disciplinare della violazione.
La CGUE, con la sentenza C‑767/23 Remling del 26 marzo 2026, ribadisce l’obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza di motivare sempre in modo specifico la scelta di non effettuare un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267.3 TFUE.
Anche quest’anno gli avvocati potranno compensare i crediti per spese, diritti e onorari maturati e non ancora saldati non solo con imposte e tasse (inclusa l’IVA) ma anche con i contributi previdenziali.
Il Tribunale di Trani (ordinanza n. 105/2026 del 29/1/2026) ha affrontato il tema della competenza territoriale dell’Organismo di mediazione. Una compagnia assicuratrice, dopo aver indennizzato un’assicurata per l’incendio di un’autogru industriale, agisce in surrogazione chiedendo la restituzione della somma pagata alla società locataria, sulla base delle clausole contrattuali.
La cessione dei diritti d’autore diventa una scelta strategica: valore, gestione, investimenti e criteri per valutare un catalogo creativo.
La Cassazione chiarisce quando la convivenza more uxorio non esclude il lavoro subordinato e come superare la presunzione di gratuità con prova rigorosa.
Secondo il recente orientamento del CNF l’avvocato iscritto alla Cassa che svolge attività di amministratore di condominio, poiché già iscritto a previdenza obbligatoria non deve iscriversi alla gestione separata Inps inserendo nei compensi professionali forensi quelli derivanti dalla attività da amministratore. Tale ultima attività non deve costituire attività prevalente