GLI ADEMPIMENTI PER L’APERTURA DELLO STUDIO LEGALE – GUIDA PER I GIOVANI AVVOCATI
20/07/2024
Stampa la paginaÈ molto importante per i giovani avvocati neo iscritti all’albo conoscere quali siano i numerosi adempimenti fiscali ed organizzativi da espletare all’inizio della professione.
In particolare, sarà importante sapere:
- come aprire la partita IVA
- che regime fiscale scegliere all’apertura della partita IVA (regime IVA o regime forfettario)
- in che forma esercitare la professione (studio individuale, associazione professionale, esercizio della professione in forma societaria).
Procedendo con ordine, quanto all’apertura della partita IVA, il primo passo da compiere per il professionista neo iscritto all’Albo degli Avvocati è quello di segnalare all’ Agenzia delle Entrate l’inizio della propria attività.
Come si fa?
Con comunicazione da effettuare attraverso il modello AA9/12 entro 30 giorni dalla data di inizio attività, con cui si richiede il proprio numero di partita IVA.
La modulistica si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate e la comunicazione può essere effettuata o personalmente, recandosi presso uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, o telematicamente, attraverso un dottore Commercialista che funge da intermediario.
Al momento della richiesta di apertura della Partita IVA dovrà essere comunicata all’ Agenzia delle Entrate la sede dove il professionista intende esercitare la propria professione, che potrà essere l’indirizzo dello studio legale ovvero l’indirizzo dell’abitazione. Presso la sede il professionista dovrà conservare tutti i documenti fiscalmente rilevanti per l’avvocato (fatture e documenti fiscali).
Con riferimento alla scelta del regime fiscale, il giovane avvocato potrà scegliere la partita IVA ordinaria o la partita IVA in Regime Forfettario, a seconda delle proprie esigenze.
Il Regime Forfettario è opzionabile fino a € 85.000,00 di fatturato e consente i seguenti vantaggi:
- no applicazione IVA né a ritenuta d’ acconto;
- beneficio per i clienti che pagheranno importo inferiore;
- no obbligo di compilazione registro dei corrispettivi né di presentare dichiarazioni fiscali o effettuare liquidazioni periodiche;
- esenzione da studi di settore, pagamento IRAP e versamento delle addizionali comunali e regionali;
- tassa fissa del 5% per i primi 5 anni di attività. A partire dal sesto anno, l’aliquota unica sostitutiva aumenta al 15%.
A differenza degli altri regimi fiscali (in cui è necessario dimostrare i costi sostenuti durante l’anno e sottrarli dalle entrate totali), nel regime forfettario il calcolo del reddito imponibile avviene in modo forfettario. In pratica, lo Stato ha stabilito dei coefficienti di redditività per ogni tipo di attività e nel caso dell’attività di avvocato, il coefficiente di redditività corrisponde al 78% del fatturato totale.
Il Regime IVA Ordinario, invece, si distingue per una tassazione progressiva caratterizzata da aliquote IRPEF che aumentano in funzione del reddito e di cinque scaglioni: 23% fino a 15 mila euro; 27% per redditi tra i 15.001 e 28 mila euro; 38% tra 28.001 e 55 mila euro; 41% tra 55.001 e 75 mila euro; 43% in caso di redditi maggiori a 75 mila euro. Non è contemplata una durata massima per quanto concerne la durata dell’applicazione ma, sul piano documentale e fiscale, i contribuenti autonomi sono tenuti a gestire e archiviare correttamente una serie di scritture contabili: il libro giornale, il libro degli inventari, i registri dell’IVA, dei beni soggetti ad ammortamento e tutti gli altri libri previsti dalla normativa nei casi specifici.
Con riguardo alla struttura dello studio legale, il giovane avvocato potrà svolgere la professione con lavoro individuale, costituendo un’associazione professionale (art. 4 Legge Forense) ovvero esercitando la professione in forma societaria (art. 4 bis Legge Forense).
Uno studio associato è un'organizzazione nella quale sono presenti più professionisti e può essere monodisciplinare (solo avvocati) o multidisciplinare (professionisti iscritti a più albi).
Ciascun professionista mantiene un rapporto individuale con i clienti e risponde della propria responsabilità professionale nei confronti del cliente. Possono partecipare all’associazione solo avvocati iscritti all’albo (mentre sono esclusi i tirocinanti). Il compenso per ogni prestazione deve essere effettuato dallo Studio che, da un punto di vista fiscale, necessita dell’apertura di una Partita IVA “unica” presso l’Agenzia delle Entrate.
La costituzione di uno studio associato può avvenire o con scrittura privata autenticata, o con un atto pubblico presso Notaio. Il relativo documento, che deve contenere le generalità e i titoli di tutti i professionisti associati, deve poi essere trasmesso ai singoli ordini professionali di riferimento.
Lo studio associato, dopo la sua costituzione, possiede la capacità giuridica di concludere contratti in nome e per conto dei professionisti. Lo studio funge da collettore di costi e compensi e i compensi vengono distribuiti tra i vari professionisti secondo accordi presi in fase di costituzione.
L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Si devono distinguere le STP - Società tra professionisti dalle STA - Società tra avvocati.
La STP è disciplinata dalla legge 183/2011 e non può esercitare attività forense; l’avvocato può solo essere socio di capitale nei limiti di 1/3 del capitale sociale. Può essere amministratore, ma senza deleghe (incompatibilità - cfr. art. 18 Legge Forense).
La STA è disciplinata oggi dall’ art. 4 bis della Legge Forense, ed è l’unica forma societaria consentita per l’esercizio della professione forense. Alla stessa possono partecipare anche professionisti iscritti ad altri albi professionali (ad es. commercialisti).
Requisiti per l’esistenza di una STA sono:
a) i soci di una STA, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti
all'albo o avvocati e altri professionisti. Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo non si ricostituisca la compagine sociale nel termine di 6 mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Resta in ogni caso fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena
indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "Società tra Avvocati" nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.