REGIMI AGEVOLATI DEGLI AVVOCATI (MINIMI E FORFETTARI) E PROBLEMATICA FATTURAZIONE DEI SERVIZI CON L’ESTERO DAL 1° LUGLIO 2022

di Filippo Mengucci

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IL PROBLEMA DEL BOLLO IN FATTURA

L’obbligatorietà della fattura elettronica per Avvocati che operano con soggetti esteri

Il PNRR 2 ha esteso, com’è noto, l’obbligatorietà della fattura elettronica con effetti dal 01 luglio 2022 a tutti i soggetti che seguono i regimi di vantaggio (minimi e forfettari).

Tale adempimento riguarda anche i liberi professionisti in possesso di partita Iva individuale; il tutto al verificarsi del superamento delle soglie di legge dei regimi agevolati di euro 25.000 per i compensi percepiti (ricavi), da ragguagliare ad anno in caso di inizio attività, rispetto ai volumi prodotti nell’anno precedente (2021).

Più in particolare, la fatturazione delle operazioni è prevista anche per gli Avvocati che operano con soggetti esteri. La fattura per clientela estera, emessa da parte dei predetti soggetti in regime agevolato, presenta allo stato delle peculiarità che non possono essere trascurate. Queste, infatti, per effetto delle semplificazioni concesse in ambito UE per i  predetti regimi di vantaggio, considerano l’obbligo documentale anche per tutte le prestazioni fatturate ed incassate fuori campo di applicazione Iva.

Con il termine “operazioni estere” ci si riferisce, pertanto, anche per i legali, sia alle operazioni intracomunitarie (c.d. Intra UE) sia alle operazioni estere verso operatori extraunionali (c.d. Extra-UE).

I Clienti esteri, anche se identificati in Italia, non sono tenuti alla codifica univoca per la fatturazione elettronica e le fatture emesse verso controparti “non residenti” non devono obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico.

L’emissione in formato elettronico è comunque operazione consigliata e quanto mai necessaria per evitare ulteriori adempimenti di scambio di informazioni transfrontaliere con il  c.d. “esterometro”; adempimento questo che, con cadenza trimestrale, è previsto dall’art. 1, comma 3 bis, del Dlgs 127/2015.

Per il primo semestre 2022, in costanza di esclusione espressa dalla e-fattura secondo la previgente normativa, resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Avvocato di comunicazione trimestrale dei dati con l’estero; mentre per la seconda parte dell’anno anche le indicate operazioni estere passeranno al sistema di interscambio (SDI), utilizzando il formato XML della fattura elettronica.

Il cambiamento non riguarda, quindi, solo le modalità ma anche i tempi per l’invio: si passerà da una trasmissione di dati massiva con cadenza trimestrale ad una comunicazione telematica per ogni singola operazione.

Da luglio 2022, inoltre, la trasmissione al SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai soggetti prima esonerati, con ricavi o compensi sopra 25.000 euro.

In base a quanto sopra esposto, dal mese di luglio p.v., per gli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai suindicati professionisti, contribuenti in regime agevolato, nei confronti di committenti esteri si dovranno emettere fatture senza addebito di imposta; ciò, sia nel caso che le prestazioni siano rese ad un committente stabilito in un altro paese UE, sia nel caso di committente extracomunitario.

In entrambe le ipotesi di fatturazione, si rappresenta che quando l’ammontare è superiore ad euro 77,47, per singola operazione, si richiede, del pari con le operazioni nazionali, l’assolvimento del bollo da 2 euro tramite modalità virtuale o tramite marca fisica.

Si ricorda che l’imposta di bollo sulle e-fatture è sempre dovuta anche dai  soggetti in regime agevolato e l’Agenzia delle entrate, per l’assolvimento dell’imposizione mediante versamento a mezzo di delega Modello F24, mette a disposizione di contribuenti ed intermediari delegati, nella apposita sezione denominata “fatture e corrispettivi”, i dati dell’imposta emergente dalle fatture elettroniche emesse oltre la indicata soglia di legge, da integrarsi anche con quelle che non recano espressamente l’indicazione dell’imposta dovuta in modo virtuale, barrando l’apposita casella apposta all’interno del file XML, oppure con marca fisica, da applicare su un esemplare della copia cartacea.


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