LA MEDIAZIONE NON VA IN FERIE: LA DIFFICILE GESTIONE DEI RINVII DEGLI INCONTRI

di Manuela Zanussi

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E’ entrata in vigore ormai da un anno una delle più rilevanti novità della Riforma Cartabia ovvero la nuova modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione.

Esso infatti è ora effettivo avendo il legislatore accolto e normato positivamente quella che era la c.d. “prassi fiorentina”, per cui veniva considerata assolta la condizione di procedibilità solo se vi fosse stata all’incontro presenza personale della parte e svolgimento concreto, serio e approfondito (non solo formale della procedura), superando il meccanismo originario della dichiarazione di adesione secondo l’OPT-OUT.

Le modalità del nuovo primo incontro (con gli obblighi di condotta secondo buona fede e lealtà) si applicano ormai dallo scorso luglio 2023.

La disciplina normativa è delineata nell’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 28/2010.

Quanto alla data del primo incontro, viene stabilito che: «[…] il responsabile dell'organismo […] fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti»

La norma specifica dunque che la data di primo incontro è fissata dall’Organismo “salvo diversa concorde indicazione delle parti”.

Qualora insorgano in capo alla parte istante o al suo legale problemi o impedimenti alla partecipazione, ci si chiede se possano ottenersi rinvii dell’incontro o meno, e, se sì, a quali condizioni. Questioni che si pongono quasi quotidianamente ai Responsabili e alle segreterie degli organismi di mediazione.

La lettera dell’art. 8 impone che possa essere concesso il differimento “su richiesta congiunta delle parti”. Solo quindi se vi sia un accordo delle parti si potrà rinviare la data del primo incontro fissata dall’Organismo.

Tale interpretazione appare coerente, da un lato, con l’adempimento ora inderogabilmente posto in capo alla segreteria dell’Organismo, che dopo aver fissato il primo incontro comunica a parte chiamata l’avvio della procedura, e, dall’altro, con il fatto che la parte chiamata potrebbe essere già notiziata della data di incontro e quindi presentarsi al medesimo senza essere a conoscenza delle richieste di differimento medio tempore avanzate dall’istante.

Dunque pare doversi escludere che sulla sola richiesta di parte istante possano darsi rinvii del primo incontro, né siano possibili rinvii ad libitum; il rinvio potrà invece essere sicuramente dato dalla segreteria se prima dell’incontro perviene una richiesta congiunta delle parti (che debbono avere entrambe aderito alla procedura), ovvero qualora la richiesta pervenga da parte dell’istante, con allegazione di gravi e documentati motivi oggettivi (quasi fossero ipotesi di “legittimo impedimento”). Il tutto con l’occhio attento del mediatore, della segreteria dell’organismo e del responsabile a quanto prescrive l’art. 6 D.Lgs. 28/2010 sulla durata della procedura.

In tale quadro si inserisce la tematica (e la problematica) del periodo feriale.

Il termine di durata della mediazione non è infatti soggetto alla sospensione feriale dei termini (art. 6, comma 2, D. Lgs. 28/2010).

Se dunque nel mese di luglio vengono depositate domande di mediazione, l’Organismo deve fissare al massimo entro i 40 giorni successivi la data di primo incontro, che quindi ben potrebbe cadere nel mese di agosto. Al di là delle settimane in cui l’Organismo sia chiuso, quindi, si pone il problema in capo all’avvocato istante che si trovi fissati incontri in date in cui sarà in ferie di chiedere differimenti, con tutto ciò che sopra si è detto in merito alle difficoltà di consentire tale istanza.  

E’ bene quindi evitare di depositare le istanze di mediazione nel mese di luglio o nell’imminenza di andare in ferie, in quanto potrebbe essere piuttosto complicato differire il primo incontro se non vi siano contatti con la parte chiamata e/o non vi sia intesa sul punto con essa.

Se non vi sono problemi di prescrizioni o di decadenze incombenti, sarebbe infatti più opportuno a parere della scrivente attendere il rientro a settembre e depositare le domande di mediazione dopo le ferie agostane senza incorrere in difficoltà procedimentali successive. La velocità dei tempi della mediazione è infatti tale che risulta vieppiù utile depositare l’istanza quando si è davvero pronti ad affrontare il negoziato nei successivi 20-40 giorni in cui l’incontro verrà fissato.

La celerità tipica della procedura, che secondo il disegno del riformatore dovrebbe espletarsi pienamente nella negoziazione al tavolo del (nuovo) primo incontro, risulta infatti poco coerente con la logica di rinvii. A tale scopo questi ultimi vengono disincentivati, nella logica che le parti debbano arrivare informate, pronte e preparate, oltre che disponibili a svolgere l’effettiva negoziazione anche per ore (o addirittura per l’intera giornata se gli spazi dell’organismo lo consentissero).

Dunque, come si è già a più riprese scritto, nuovo ruolo delle parti e degli avvocati al nuovo primo incontro delineato dalla Riforma Cartabia che non è più meramente formale non solo perché la legge impone un obbligo di effettività, di condotta di buona fede e lealtà, ma perché avvocati e parti devono intendere con serietà e preparazione la sua partecipazione.

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