LA TUTELA D'URGENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO: NOTA A TRIBUNALE DI PADOVA, ORDINANZA DEL 21 MAGGIO 2025

di Monica Pedriali - Roberto Finocchiaro

Stampa la pagina
foto

L'ordinanza in commento offre interessanti spunti di riflessione in tema di tutela cautelare nel pubblico impiego privatizzato, con particolare riferimento ai principi di trasparenza e motivazione nelle procedure valutative interne.

Il caso

Il caso riguarda un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un docente di ruolo di musica da camera presso il Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova avverso il rigetto della sua domanda di transito ad altro settore artistico-disciplinare (cattedra di violino). Il ricorrente contestava la legittimità della delibera del Consiglio Accademico che aveva respinto la sua istanza, lamentando in particolare la carenza di trasparenza nella procedura valutativa.

La questione della giurisdizione

Preliminarmente, va evidenziato come la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 2420/2024, in materia di pubblico impiego privatizzato sono devolute al giudice ordinario "tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali", mentre la giurisdizione amministrativa è limitata alle sole procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto.

I profili di illegittimità rilevati dal Tribunale

Il Tribunale ha accolto il ricorso ravvisando due fondamentali vizi nella procedura:

a) Mancata esplicitazione dei punteggi specifici: pur avendo il Consiglio Accademico stabilito una scala di punteggi da 0 a 5, ha omesso di determinare il punteggio spettante a ciascuno dei titoli presentati dal ricorrente, limitandosi ad esprimere solo un punteggio complessivo per macro-categorie.

b) Carenza dei parametri valutativi: la griglia di valutazione, pur elencando i tipi di attività rilevanti, non indicava alcun parametro numerico che consentisse di ricostruire il punteggio spettante ai singoli titoli. Inoltre, tale griglia non risultava allegata al verbale né altrimenti pubblicata.

Il principio di diritto

L'ordinanza si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza che, come evidenziato dalla sentenza n. 2281/2021 del Consiglio di Stato, richiede che anche negli atti di gestione del rapporto di lavoro la PA rispetti i canoni di correttezza e buona fede, fornendo adeguata motivazione delle scelte effettuate. La decisione conferma che la discrezionalità tecnica dell'amministrazione nelle valutazioni comparative deve sempre coniugarsi con la trasparenza procedurale.

Il periculum in mora

Particolarmente interessante è la motivazione sul periculum in mora. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito dell'urgenza in quanto la conclusione della procedura di transito avrebbe aperto alla possibilità per il Conservatorio di avviare ulteriori procedure di copertura del posto, con il rischio di compromettere definitivamente il diritto del ricorrente. Tale interpretazione sostanzia il principio secondo cui nelle procedure selettive interne il periculum deve essere valutato in relazione al rischio di consolidamento di situazioni giuridiche incompatibili con la pretesa del ricorrente.

Conclusioni

L'ordinanza in commento rappresenta un importante precedente in materia di tutela cautelare nel pubblico impiego, confermando come i principi di trasparenza e motivazione costituiscano presupposti indefettibili anche nelle procedure valutative interne. La decisione evidenzia inoltre l'importanza di una tempestiva tutela giurisdizionale per evitare il consolidarsi di situazioni pregiudizievoli per il dipendente pubblico.

La pronuncia si segnala infine per l'efficace coordinamento tra tutela cautelare e merito, avendo il Tribunale non solo accertato la nullità della delibera impugnata ma anche condannato l'amministrazione a rinnovare la procedura valutativa nel rispetto dei principi di trasparenza e motivazione, così assicurando una tutela piena ed effettiva della posizione del ricorrente.

Altri in DIRITTO