MOBBING ORIZZONTALE- ELEMENTI- RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL MOBBER E DEL DATORE DI LAVORO- AUTONOMIA DEI TITOLI DI RESPONSABILITA’
01/06/2026
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Il mobbing orizzontale sussiste solo in presenza di una pluralità di condotte vessatorie provate e di un chiaro intento persecutorio. La giurisprudenza milanese ribadisce che le umiliazioni devono essere specifiche, reiterate e sorrette dall’animus nocendi, accertabile anche per presunzioni gravi e concordanti. Accanto alla responsabilità aquiliana del mobber, permane quella autonoma del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., chiamato a prevenire ambienti stressogeni anche in assenza di prova del mobbing in senso tecnico.
Con sentenza n. 3163 del 3.7.2025 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in una causa promossa da un’insegnante contro altro insegnante che l’aveva vessata, nonché contro il datore di lavoro (nella specie una P.A.), inadempiente ai sensi dell’art.2087 c.c., sulla scia di costante Giurisprudenza ha puntualizzato gli elementi che devono ricorrere per la sussistenza del mobbing orizzontale ( e del mobbing in genere), che è quello realizzato da un collega di grado pari a quello del collega vessato.
La sentenza in commento ha confermato che il mobbing (il quale deve essere rigorosamente provato) sussiste in presenza di due elementi, quello oggettivo e quello soggettivo. L’elemento oggettivo si configura a fronte di una pluralità continuata di condotte dannose interne al rapporto di lavoro, tradottesi in vessazioni ai danni della vittima.
I fatti concretanti tali condotte devono essere denunciati e, in relazione a essi, occorre assumere (e dimostrare) di avere ricevuto umiliazioni. Un’accusa generica non basta. Nella specie la vittima aveva denunciato precisi episodi, fonte di umiliazioni, che ha dimostrato attraverso testimonianze convergenti.
L’elemento soggettivo consiste nell’intento persecutorio, avente come unico scopo quello di mortificare la vittima denigrandola, emarginandola, ledendone la dignità professionale e umana. Sul punto il Tribunale meneghino precisa che è irrilevante lo scopo per il quale il mobber ha tenuto tali condotte, ossia il fine ultimo, che è quello di estromettere il lavoratore dal contesto lavorativo per i più svariati motivi. Ciò che rileva-precisa la sentenza- “è solo l’intento e la volontà di umiliare e di vessare”.
Anche tale scopo deve essere provato attraverso circostanze che lo evidenzino, e che non lascino spazio ad altra giustificazione. Pure ai fini di questa prova la vittima del mobbing ha dimostrato attraverso prove testimoniali concordanti l’intento persecutorio (animus nocendi ) del collega.
Dunque, in tanto il mobbing sussiste in quanto, previo assolvimento degli oneri probatori incombenti alla vittima, il caso sia caratterizzato da più comportamenti vessatori ravvicinati nel tempo, e da una precisa volontà: quella di nuocere alla vittima attraverso mortificazioni offensive della sua personalità, causative di uno stato di profondo avvilimento e di prostrazione. In mancanza di tali elementi il mobbing non sussiste.
Accertate le condotte e la loro addebitabilità, occorre individuare i possibili danni e pregiudizi sulla vittima. Nella specie la vittima aveva dedotto, offrendone il fumus, di avere subito un danno biologico di natura psichica come conseguenza diretta delle vessazioni subite: il Tribunale del Lavoro ha disposto CTU.
L’indagine peritale si è svolta su un doppio binario, quello dell’osservazione clinica e quello dei test psicodiagnostici. Ne è emerso che l’insegnante vessata aveva subito un danno biologico psichico (ansia e sovraccarico da stress esitati in disturbo dell’adattamento) quantificato nella misura del 12-13%.
Tra la condotta tenuta dal mobber e tale danno il CTU ha riscontrato nesso di causalità, in difetto del quale il danno non sarebbe stato riconducibile al mobber. La sentenza, in risposta alle osservazioni critiche svolte dai resistenti, ha precisato che è irrilevante la grande fragilità riscontrata nella vittima, e il fatto che l’agente e il datore di lavoro ne fossero o meno a conoscenza.
Infatti l’alto grado di vulnerabilità della vittima, che la rende più fragile della media, non interrompe il nesso causale, atteso che è prevedibile che una condotta aggressiva, anche lieve, possa generare un danno alla salute, principio fondamentale che non può essere negoziato.
Inoltre la vittima deve essere accettata per quella che è ("take your victim as you find him", mutuando l’espressione dal diritto anglosassone) con tutte le sue caratteristiche personologiche, al di là dell’efficacia psicolesiva di un evento e di una reazione particolarmente vistosa.
La sentenza in commento ha inoltre riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro, condannandolo in solido con il mobber al risarcimento dei danni sofferti dalla lavoratrice.
E’ interessante notare che la condanna del datore è avvenuta in base a un titolo autonomo rispetto a quello di condanna del mobber. Mentre quest’ultimo è stato condannato per avere tenuto una condotta vessatoria, qualificata come mobbing, e perciò a titolo di responsabilità aquiliana, il datore di lavoro è stato condannato per violazione degli obblighi prevenzionali di cui all’art.2087 c.c., e dunque per responsabilità contrattuale, per non avere adottato le misure idonee a ovviare a un ambiente notoriamente stressogeno, fonte di danno alla salute per la lavoratrice.
In definitiva, mentre il mobber è stato condannato per avere tenuto una condotta che presentava tutti gli elementi richiesti per la configurabilità del mobbing, il datore di lavoro è stato condannato perché il responsabile dell’istituto scolastico, pur sapendo del conflitto tra gli insegnanti, potenzialmente conducente a una situazione di danno, ha tollerato l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, e quindi nociva secondo il paradigma dell’art.2087 c.c.
La sentenza ha peraltro evidenziato che l’autonomia dei titoli delle due responsabilità accertate emerge anche sotto il profilo della assoluta indipendenza della responsabilità del datore di lavoro da quella del mobber. Infatti con la sentenza 10730/25 la Cassazione ha consolidato il trend secondo il quale “la responsabilità datoriale prescinde dall’individuazione di condotte riconducibili alla fattispecie del mobbing o dello straining : “a prescindere da queste figure, si deve dare rilievo all’inosservanza da parte del datore di evitare situazioni stressogene che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche di gravità, frustrazione personale o professionale, possa presuntivamente condurre a un danno, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio”.
Ne discende che, quand’anche il mobber fosse stato assolto, il Giudice sarebbe stato comunque tenuto a verificare la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art.2087 c.c. e degli obblighi in esso sanciti. Nella specie è stata riscontrata la responsabilità di entrambi i soggetti convenuti, e perciò è stata pronunciata una condanna in via solidale.
Tale condanna è avvenuta tuttavia sulla base di titoli autonomi l’uno dall’altro, a fronte di comportamenti differenti, che impattano in modo diverso sul piano della responsabilità giuridica.
La sentenza in esame è stata impugnata. La Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza 112 del 2 febbraio 2026 l’ha confermata in toto. La Corte ha puntualizzato l’importanza dell’unico filo conduttore che legava le varie condotte lesive, dato dalla scarsa considerazione professionale che il mobber aveva della vittima. Da qui l’intento di farla apparire inadeguata, realizzando una ingestibile pressione psicologica, e dando vita a un ambiente stressogeno che il datore di lavoro avrebbe dovuto rimuovere ex art.2087 c.c. la Corte, ritenuto l’an indubitabilmente provato, si è soffermata sull’importanza della CTU svoltasi, sottolineandone il “carattere esaustivo e coerente , frutto di pertinenti competenze medico-scientifiche” che il Primo Giudice ha recepito ad onta delle allegazioni del Consulente di parte resistente; allegazioni che, nel richiamo di Giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. 19961/23 ), il Primo Giudice non aveva neppure il dovere di confutare.