Cassazione, il simulatore di Cassa Forense non “certifica” il rateo della pensione

di Debora Felici

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Il simulatore pensionistico Cassa Forense ha esclusivamente finalità informative e non può dimostrare in giudizio l’ammontare del rateo pensionistico. La Corte di Cassazione conferma inoltre che gli anni con contribuzione non integrale, se non prescritti, concorrono all’anzianità contributiva e che nei crediti previdenziali opera il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, salvo le ipotesi riguardanti la previdenza complementare erogata da soggetti diversi dagli enti gestori della previdenza obbligatoria.

La Corte di Cassazione (ordinanza 23116 del 13 luglio 2026) chiarisce che il simulatore pensionistico presente sul sito di Cassa forense “assolve una funzione meramente informativa e orientativa e non vale, di per sé solo, a comprovare in sede giudiziale l’ammontare del rateo.” Gli Ermellini precisano che: “Nel giudizio avente ad oggetto prestazioni previdenziali, la determinazione del quantum non può essere fondata su meri elaborati previsionali o su risultati ricavati da strumenti informatici di simulazione, ove questi non siano assistiti da valore certificativo né corroborati dall’acquisizione dei dati contributivi e reddituali rilevanti”.   

Con riferimento alle altre questioni sottoposte a valutazione, la Corte, ribadendo l’orientamento già espresso, afferma che:

1) nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, quando non prescritti, “in quanto nessuna norma prevede l’“annullamento” dell’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto.” Per la Corte, l’omissione può incidere soltanto sulla misura della prestazione e il riferimento legislativo alla contribuzione “effettiva” vale a escludere l’automatismo delle prestazioni proprio del lavoro dipendente, ma non consente di identificare l’effettività con l’integralità del versamento.

2) In materia di prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria opera il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991. Perciò l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria. Chiarisce la Corte che “tale divieto trova applicazione con riguardo ai crediti previdenziali in senso proprio, mentre non si estende ai soli crediti di previdenza complementare corrisposti da soggetti diversi dagli enti gestori di previdenza obbligatoria.”

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