SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE E COMMON LAW INGLESE
09/07/2026
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Il Regolamento UE 650/2012 introduce il principio di unità della lex successionis, ma incontra rilevanti criticità nei rapporti con il sistema inglese, fondato su un approccio scissionista e sull’autonomia dell’amministrazione ereditaria. Emergono tensioni nella qualificazione giuridica, nell’applicazione del rinvio, nella professio iuris e nei limiti giurisdizionali. Il dialogo tra civil law e common law richiede un bilanciamento interpretativo per garantire coerenza ed effettività nelle successioni transfrontaliere.
A poco più di dieci anni dalla sua applicazione, il Regolamento UE n. 650/2012 continua a mostrare diversi punti di tensione nei rapporti transfrontalieri con i sistemi giuridici di common law, in particolare con l’ordinamento vigente in Inghilterra e Galles.
Il dato centrale è rappresentato dal confronto tra l’unità della lex successionis prevista dal Regolamento e l’impostazione tradizionalmente scissionista del common law, fondata su una diversa modalità di individuazione della lex causae, legata alla natura mobiliare o immobiliare dei beni, rispettivamente regolati dalla lex domicilii e dalla lex situs.
In base all’art. 21 del Regolamento, la successione è regolata, in via generale, dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. L’art. 22 consente, tuttavia, la possibilità di prevedere una professio iuris a favore della lex patriae, precisando che la cittadinanza può essere posseduta al momento della scelta o anche soltanto al momento della morte.
La portata omnicomprensiva della lex successionis è definita dall’art. 23, secondo cui essa regola la successione nel suo insieme, compresi i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli amministratori dell’eredità. Tale previsione pone delicate questioni quando la successione presenta collegamenti con ordinamenti di common law, nei quali l’amministrazione del patrimonio ereditario conserva una funzione autonoma ed è tradizionalmente ricondotta alla lex fori.
Nel sistema giuridico inglese, l’amministrazione ereditaria è disciplinata dall’Administration of Estates Act 1925, che, ai sensi della s.58, si applica limitatamente alla giurisdizione vigente in Inghilterra e Galles. Il predetto corpo normativo prevede la devoluzione della real estate agli amministratori dell’eredità, i c.d. personal representatives, e chiarisce che la rappresentanza ereditaria si estende anche alla personal estate. La proprietà dei beni ereditari si concentra, quindi, in capo ai personal representatives secondo una titolarità strumentale alla gestione e distribuzione del patrimonio.
Non opera, dunque, il modello della saisine, e quindi la trasmissione ipso iure ai chiamati dei beni ereditari del defunto. All’uopo, la s.25 conferma il dovere dei personal representatives di collazionare e amministrare la real estate e la personal estate, in vista della distribuzione ai beneficiari. La giurisprudenza inglese ha ribadito tale centralità con la recente decisione assunta nel caso Lowe v Daniells [2025] EWHC 3297 (Ch).
Il confronto emerge anche nella giurisprudenza italiana. La decisione della Cass. Sez. Un. n. 2867/2021, sebbene assunta nel contesto successorio precedente l’applicazione del Regolamento, ha evidenziato dei principi tuttora importanti, quali la centralità della qualificazione giuridica e del rinvio, elementi decisivi ai fini dell’analisi transfrontaliera dei principi ereditari, anche al fine della precisazione del principio secondo cui il rinvio parziale alla legge italiana comporta la formazione di due masse ereditarie distinte, come confermato dalla nota della Cass. n. 1632/2025.
Un secondo profilo riguarda i testamenti anteriori al 17 agosto 2015. L’art. 83, par. 4 prevede che, se una disposizione a causa di morte effettuata prima di tale data sia stata redatta conformemente alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere, tale legge si considera scelta quale legge applicabile alla successione. Non si tratta di una optio legis espressa o tacita nel senso ordinario dell’art. 22, né della diversa ipotesi dell’art. 83, par. 2, ma di un meccanismo di professio iuris fittizia. La fictio iuris assume rilievo anche rispetto al rinvio. Se una legge è considerata scelta, opera la regola dell’art. 34, che esclude il rinvio quando la legge applicabile sia stata debitamente scelta. La Corte di Giustizia, nelle cause C-80/19 - E.E., e C-422/20 - RK, ha confermato la rilevanza della disposizione transitoria in esame.
Un terzo profilo riguarda l’art. 12, che consente al giudice di non pronunciarsi su beni situati in Stati terzi quando si possa supporre che la decisione non sarà riconosciuta o eseguita nei predetti Stati. La norma introduce un limite giurisdizionale al principio di unità della successione, ammettendo un approccio più selettivo, vicino a una logica di scissione degli effetti ereditari. Il tema assume rilievo nei rapporti con l’ordinamento inglese, poiché il Regno Unito non è vincolato dal Regolamento e l’amministrazione ereditaria inglese ha un ambito territoriale proprio. Giova richiamare, al riguardo, il recente caso Sidoli & Anor v Sidoli & Anor [2025] EWHC 1425 (Ch), relativo alla negata registrazione in Inghilterra, ai sensi del Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, di un provvedimento successorio italiano reso in un giudizio instaurato nel 2012, e quindi ante Regolamento, dinanzi al Tribunale di Piacenza e poi seguito in appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna.
In conclusione, il dialogo fra ordinamenti di common law e di civil law in materia ereditaria resta quindi in costante tensione, spettando all’interprete il ruolo di bilanciare gli interessi successori coinvolti.