Premio di produzione lavoratori somministrati: la parità di trattamento economico è inderogabile
18/06/2026
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La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16326/2026 e n. 16328/2026, ha stabilito che i lavoratori somministrati hanno diritto al premio di produzione anche quando il contratto collettivo aziendale non lo prevede esplicitamente. Con queste due sentenze, la Corte ha smantellato un orientamento giuridico che per anni ha negato il premio di risultato ai lavoratori precari che svolgevano le stesse mansioni dei dipendenti assunti direttamente, rafforzando il principio di parità di trattamento sancito dal decreto legislativo 81/2015.
I fatti delle controversie
Le due decisioni affrontano situazioni simili. Lavoratori interinali somministrati presso imprese utilizzatrici hanno richiesto il riconoscimento del premio di produzione concesso ai dipendenti assunti direttamente. Secondo i ricorrenti, le mansioni svolte e il contributo ai risultati aziendali erano analoghi a quelli dei dipendenti dell'azienda utilizzatrice. Nonostante questa sostanziale parità di prestazioni, l'azienda utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione hanno rifiutato la richiesta. La loro difesa si fondava sull'assenza di previsione nei contratti sindacali aziendali di un'estensione automatica del premio al personale esterno.
La decisione della Cassazione
La Corte ha rigettato questo argomento in modo netto, confermando le sentenze di merito. Ha chiarito che la parità di trattamento economico complessivo è una norma inderogabile.
Secondo la Cassazione, l'articolo 35 del decreto legislativo 81/2015 contiene una regola generale: garantisce ai lavoratori somministrati la parità di trattamento economico rispetto ai lavoratori assunti direttamente dall'azienda. La contrattazione collettiva può disciplinare le modalità e i criteri di erogazione del premio, ma non attribuisce al datore di lavoro il potere di escludere lavoratori dalla corresponsione del premio aziendale. La parità di trattamento rimane quindi inderogabile.
Responsabilità e implicazioni pratiche
Un ulteriore profilo riguarda il soggetto obbligato al pagamento. La Cassazione richiama la struttura del rapporto di somministrazione: il datore di lavoro formale resta l’agenzia di somministrazione. È quindi quest’ultima il soggetto giuridicamente tenuto a corrispondere il trattamento economico dovuto al lavoratore. Resta però il ruolo dell’impresa utilizzatrice, che determina in concreto le condizioni di lavoro e i trattamenti applicati ai propri dipendenti. In questo equilibrio, eventuali differenze di trattamento possono tradursi in contenziosi che coinvolgono entrambi i soggetti.