GUIDA AL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE

di Alessandro Marzocco

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“La delibazione è il meccanismo con cui lo Stato riconosce efficacia civile a una pronuncia giudiziaria straniera, applicabile anche alle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici, purché riguardino matrimoni concordatari (rito cattolico e successiva trascrizione civile).”

Il termine “Delibazione” indica uno speciale procedimento con cui, su domanda di una parte, lo Stato riconosce l’efficacia di una pronuncia giudiziaria, emessa da un organo giudiziario di uno Stato straniero.

Tale procedura, indi, viene utilizzata anche per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze di nullità ecclesiastica del matrimonio nel territorio dello Stato Italiano .

La parte interessata, in seguito ad una sentenza di nullità matrimoniale, emessa dal Tribunale ecclesiastico competente, ex canoni 1404-1416, Titolo I, C.I.C., resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, può adire la competente Corte di Appello, secondo i criteri di competenza per territorio del luogo di celebrazione, ed esperire il procedimento per conseguire la Esecutorietà nel territorio dello Stato Italiano, detta anche Delibazione, della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.

Un pre-requisito per esperire tale procedimento è che il matrimonio, dichiarato nullo dal Tribunale Ecclesiastico, è un matrimonio concordatario, cioè celebrato con rito religioso cattolico e, poi, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune luogo di celebrazione.

La Delibazione può aver ad oggetto esclusivamente una pronuncia emessa a termine di un procedimento giudiziario presso il Tribunale Ecclesiastico; sono escluse, quindi, le dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio “rato e non consumato”, questo perché esse sono provvedimenti di grazia, del tutto discrezionali, emessi al termine di un procedimento amministrativo e non giudiziario.

Il procedimento di Delibazione, inizialmente, veniva disciplinato dai Patti Lateranensi del 1929, legge n. 847/1929, oggi è regolamentato dal famoso “Accordo di Villa Madama” del 18 febbraio 1984, legge n. 218/1995;.

Sostanzialmente, rispetto al passato, la disciplina non ha subito modifiche nemmeno con la Riforma del diritto internazionale privato, entrata in vigore con la legge n. 218/95.

Guida all’atto introduttivo

La parte, che intende far valere nella Repubblica Italiana la statuizione ecclesiastica, deve introitare il procedimento presso la Corte di Appello, da individuarsi in base al distretto del Comune ove risulta trascritto il matrimonio. Il primo adempimento è predisporre un atto introduttivo, che sarà un atto di citazione da notificare alla controparte o, in caso di domanda di entrambi i coniugi, un ricorso congiunto.

L’atto introduttivo dovrà precisare, ovviamente, le generalità dei coniugi, la data ed il luogo di celebrazione del matrimonio concordatario, e della seguente sua trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione, l’indicazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico che ha pronunciato la nullità del matrimonio, della eventuale pronuncia di II° Istanza, con precisazione del capo di nullità per cui il matrimonio è nullo e del decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

E’ molto importante, e necessario indicare, nell’atto introduttivo, che il processo, celebrato presso il Tribunale Ecclesiastico, abbia permesso, alle parti processuali, di esercitare il proprio diritto di difesa e che, nel rispetto del giusto contraddittorio, le parti abbiano potuto rappresentare le proprie ragioni e le proprie motivazioni. La parte interessata avrà, altresì, il compito di evidenziare che la sentenza, della quale viene richiesta la delibazione, ha tutti i requisiti di legittimità e correttezza processuale, per consentire il suo ingresso nel panorama giuridico italiano. Nell’atto introduttivo, in caso di procedimento contenzioso, l ‘attore dovrà articolare eventuali richieste istruttorie che riterrà necessarie per l’accoglimento delle proprie richieste e conclusioni.

La parte attrice, dovrà chiedere, alla Corte di Appello Adita, di dichiarare l’efficacia della sentenza ecclesiastica nel territorio della Repubblica Italiana e che, successivamente, ordini, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio venne celebrato, l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Con l’atto introduttivo, nel momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento, dovranno essere necessariamente depositati i seguenti allegati: -la sentenza di nullità canonica, e l’eventuale sentenza di II° istanza; -il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; -l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; -eventuali altri documenti ritenuti necessari.

Il procedimento

Il procedimento in esame è una procedura in unico grado, pur svolgendosi innanzi alla Corte di Appello, ove quest’ultima non ha competenza a valutare il merito della pronuncia ecclesiastica, quindi di entrare nel merito valutando la causa che ha prodotto la nullità del matrimonio, ma dovrà solo verificare:

  • l’esistenza e l’autenticità della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio e del decreto rilasciato dalla Segnatura Apostolica;
  • che il matrimonio sia “concordatario”, quindi canonico trascritto ai fini civili;
  • che nel processo canonico sia stato garantito il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti;
  • che la sentenza da delibare non sia in contrasto con una sentenza precedente pronunciata da un giudice italiano;
  • che non penda davanti al giudice italiano un procedimento con lo stesso oggetto tra le medesime parti processuali, introitato prima che la sentenza canonica sia diventata definitiva;
  • che non ci sia contrarietà tra la decisione canonica e l’ordine pubblico.

Il coniuge convenuto, citato, potrebbe costituirsi in giudizio contestando le richieste dell’attore ed opponendosi alla richiesta di Delibazione, (solitamente per contrarietà all’ordine pubblico in caso di convivenza ultra-triennale, ma vedremo prossimamente quando una convivenza superiore ai tre anni è di ostacolo alla delibazione), ed articolando eventuali istanze istruttorie. In questa fare sarà possibile svolgere la eventuale fase istruttoria in base alle richieste delle parti e le eventuali prove testimoniali. Terminata la fase istruttoria, precisate le conclusioni e depositate le eventuali comparse conclusionali e repliche dalle parti, la Corte deciderà sulla domanda giudiziale con sentenza.

Adempimenti successivi

Qualora la Corte accolga la domanda dell’attore e renda esecutiva la sentenza ecclesiastica nello Stato Italiano, potrebbe ritenere necessario statuire un provvedimento provvisorio di natura economica, qualora ravvisi la fattispecie del matrimonio putativo ed in favore del coniuge in buona fede, quindi inconsapevole, al momento della celebrazione del matrimonio, della causa di nullità, rinviando poi le parti al Tribunale competente per la statuizione definitiva.

La corte, in tal caso, applicherebbe l’istituto del matrimonio putativo, ex art. 128 c.c., sarebbe l’unico caso in cui la sentenza di nullità non ha efficacia retroattiva, ma opera "ex nunc", ma di questo ne parleremo prossimamente.

Emessa la sentenza, la parte interessata dovrà notificarla, in caso di giudizio contenzioso, alla parte convenuta, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello che ha emesso la sentenza.

La finalità di questa notifica è far decorrere i termini brevi per la eventuale sua impugnazione, in questo caso sarà possibile solo impugnare la sentenza presso la Suprema Corte di Cassazione, decorsi i termini vi sarà il passaggio in giudicato della pronuncia e la sentenza di delibazione farà stato tra i coniugi.

La parte interessata potrà far istanza alla Corte di Appello Adita perché trasmetta la sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.

In questi casi la nullità matrimoniale farà stato tra le parti retroagendo al momento della celebrazione del matrimonio, con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul piano patrimoniale. Foggia, 27/04/2026

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