Uno sguardo alla nuova fase esecutiva

di Giovanni Cerri

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Tanto mi colpiva, affaticato ancora com'ero dallo studio del libro terzo del mitico temuto Prof. Enrico Redenti[1], dedicato in gran parte al processo esecutivo.
Ricordo con qualche timore che l'esame andava sostenuto in due tappe, l'una propedeutica all'altra. Se la memoria non mi inganna dopo azione, cognizione, appello e cassazione ecco mancava ancora l'esecuzione da portare con il processo del lavoro rigorosamente sul Verde-Vocino[2].
Aggiungo poi che per noi giovani procuratori, soprattutto per coloro che come me battevano la provincia o per essere più tecnici le preture mandamentali (Imola, Budrio, Lugo, Porretta, Vergato, Cento, San Giovanni in Persiceto), occuparsi delle esecuzioni era davvero una palestra del diritto, un modo per interloquire alla pari (o quasi) con affermati avvocati, dominus o controparti che fossero e, non ultimo, una prima, tutt'altro che trascurabile, fonte di guadagno.
Per non tenerla troppo lunga, precipitiamoci su alcune delle novità di cui al decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015: “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con la legge n. 132 del 6 agosto 2015.
Due immediate notazioni: la prima sul roboante titolo, la seconda sull’urgenza di tali misure, quasi ne discendesse una rivoluzione copernicana; della semplificazione però neppure l’ombra, relegata com’è al codice dei desideri.


Ci limiteremo solo ad alcune delle novità che possono aiutare in una prima applicazione nel passaggio dal vecchio al nuovo.
La forma del precetto: un primo segnale di novità (o una delle ulteriori trappole?) consiste nella modifica dell’art. 480 comma 2 cpc con obbligo di inserire nell’atto di precetto l’avviso al debitore circa la possibilità di chiedere aiuto ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal Giudice per porre rimedio alla situazione di indebitamento.
Poco da dire se non osservare, ammesso e non concesso che l’attenzione del debitore cada sulla parte “narrativa” dell’atto di precetto e non si limiti, come immaginiamo, all’esame delle cifre, che tale possibilità parrebbe davvero un enunciato tautologico, foriero però, in difetto, di facili opposizioni.
Per vero, nelle intenzioni del legislatore tale disposizione sembra dettata dalla necessità di dare impulso all’istituto dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nonché al piano del consumatore, una sorta di concordato minore. Istituto disciplinato dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, di fatto inapplicato sino agli inizi del 2015 con il varo del regolamento attuativo.
Da una empirica ricerca nella curia bolognese non sembra forte l’appeal per questo istituto.
I primi commenti dei processualisti escluderebbero la nullità del precetto in caso di omesso avviso sulla scorta del dato letterale poiché l’addizione ” ... deve altresì contenere … ” è sprovvista di sanzione processuale contrapponendosi così all’incipit del comma 2° “ ... deve contenere a pena di nullità …”.
Novità in tema di pignoramento e custodia di auto, moto e rimorchi.
L’art. 521 bis cpc prevede la possibilità che il pignoramento, oltre che nei modi di cui agli artt. 518 ss, possa essere eseguito anche con la notifica (e successiva trascrizione) al debitore di un atto che riporti gli estremi richiesti dalla legge speciale per l’iscrizione nei pubblici registri con l’avviso a consegnare il bene all’istituto vendite più vicino.


È interessante rilevare poi che decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.
Ricerca (anche preventiva) di beni pignorabili: interessante novità! Di rilievo la nuova formulazione dell’art. 492 bis cpc che introduce, in combinato disposto con la modifica introdotta all’art. 155-quinquies disp. att. cpc, una corsia preferenziale per la ricerca telematica dei beni da pignorare. In particolare viene prevista la possibilità per il creditore, debitamente autorizzato, di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati, senza attendere il decreto attuativo da parte del Ministero della Giustizia. Così, anche se gli ufficiali giudiziari non sono interconnessi con la banca dati del fisco, il creditore può trovare informazioni su beni e crediti da sottoporre ad esecuzione. L’accesso diretto del creditore dovrebbe essere consentito solo per un anno, termine fissato per l’adozione del decreto dirigenziale che attesti la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle banche dati. Spes ultima dea, dubitiamo però nel (tempestivo) varo del decreto che davvero libererebbe il creditore da ulteriori attività e balzelli (sicuramente pare dovuto il contributo unificato per le istanze del creditore).
Nel contempo diversi tribunali si sono determinati ad autorizzare anche prima della notifica del precetto l’accesso diretto del creditore all’anagrafe tributaria ed alle banche dati INPS e PRA.[3]
Efficacia del pignoramento: altra novità riguarda l’art. 497 cpc relativa al dimezzamento dei termini, da 90 a 45 giorni, per presentare l’istanza di vendita o di assegnazione, sotto comminatoria della perdita di efficacia del pignoramento in caso contrario.


Appena il caso di rilevare che la nuova disposizione si applica alle procedure esecutive iniziate successivamente la data di entrata in vigore del decreto legge n. 83.
Vendita a mezzo commissionario: con l’art. 532 cpc nelle procedure esecutive mobiliari sarà il giudice a fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita, almeno tre, oltre a determinare i relativi ribassi. Il provvedimento prevederà le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita ed il termine finale di almeno sei mesi ovvero un anno, nel massimo, alla cui scadenza l’incaricato della vendita dovrà restituire gli atti alla cancelleria. Nel momento in cui gli atti sono restituiti, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’art. 540 bis cpc, disporrà la chiusura anticipata del processo esecutivo. Dunque, a differenza di quanto avveniva in precedenza, la chiusura anticipata del processo esecutivo potrà aversi anche in assenza dei presupposti relativi all’infruttuosità dell’espropriazione forzata, di cui all’art. 164 bis disp. att. cpc.
Se ciò pare comprensibile sul piano economico-processuale, espone però il creditore procedente all’ineffettività della tutela esecutiva.
Tale modifica si applica alle vendite disposte successivamente all’entrata in vigore del decreto e alle procedure esecutive pendenti a tale data.
Pubblicità vendite giudiziarie: con la nuova formulazione dell’art. 490 cpc le vendite giudiziarie trovano il portale internet. Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell’ambito un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale. Ricordiamo che in precedenza era prevista l’affissione per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario in cui si svolgeva il procedimento esecutivo (plaudiamo almeno al risparmio della carta, alla salvezza di qualche albero ed alla cura dimagrante di qualche bacheca). La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, dovrà essere dichiarata l’estinzione del processo. Resta un poco “paludata” la decorrenza rimessa alla pubblicazione delle specifiche tecniche di cui all’art. 161 quater disp. att cpc.


Esecuzioni immobiliari: anche nelle esecuzioni immobiliari si accelerano i tempi; ed invero, il termine per il deposito della documentazione ipocatastale prevista dall’art. 567 cpc è ridotto da 120 a 60 giorni, al pari della proroga.
Cambia inoltre la determinazione del valore dell’immobile pignorato previsto dall’art. 568 cpc: dal prodotto della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 cpc) si passa al valore di mercato.
Inoltre, la modifica del 3° dell’art. 569 e del 3° e 4° dell’art. 572 e 573 cpc manifestano la chiara volontà di procedere in modo più veloce verso la vendita, sia perché dovrà sempre essere nominato il professionista delegato, sia perché, eliminate le ipotesi di esito negativo della vendita senza incanto (previgente comma 3° dell’art. 569), il giudice dell’esecuzione potrà dare luogo all’asta pubblica solo se ritenga probabile che la vendita con tale modalità possa avere luogo ad un prezzo che superi della metà il valore del bene determinato ex art. 568 cpc. Al fine di favorire le offerte il g.e. potrà autorizzare l’immissione nel possesso dell'immobile all'aggiudicatario che ne faccia richiesta in caso di versamento rateale del prezzo ove sia prestata fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta da parte di istituti creditizi individuati dallo stesso g.e., per un importo pari ad almeno il 30% del prezzo di vendita, cosa che indubbiamente renderebbe più appetibile la procedura esecutiva immobiliare. Le nuove modalità si applicheranno ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, salvo sia stata già disposta la vendita.
Conversione rateale del pignoramento: con l’art. 495, 4° cpc viene introdotta la possibilità per il debitore, a determinate condizioni, di accedere alla conversione rateale del pignoramento. In particolare il debitore potrà chiedere la sostituzione dei crediti o dei beni pignorati ed il giudice potrà disporre che il debitore versi l’importo in rate mensili nel termine di 36 mesi, maggiorato degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o a quello legale in mancanza.


Di rilievo la previsione di assegnazioni parziali del versato ogni 6 mesi a cura del Giudice.
Esecuzioni presso terzi e nuovi limiti al pignoramento: sono stati introdotti limiti alla pignorabilità ex art. 545 cpc di stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, anche a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, depositati sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore. Le predette somme, invero, non saranno più pignorabili nella loro totalità, ma solo nei limiti fissati dal nuovo testo dell’art. 546 cpc. Più in dettaglio, quando l’accredito ha avuto luogo in data anteriore al pignoramento, tali somme potranno essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (per l’anno 2015 pari € 448,51 per 13 mensilità); al contrario, se l’accredito avverrà nella stessa data del pignoramento ovvero successivamente, gli obblighi del terzo pignorato opereranno nella misura autorizzata dal Giudice e, comunque, non oltre il quinto.
Accertamento dell’obbligo del terzo: per concludere l’argomento giovi dar conto della procedura di accertamento del credito vantato nei confronti del terzo, disciplinata dai nuovi incisi degli artt. 548 e 549 cpc. Tale nuova formulazione prevede ora che la mancata comparizione all'udienza o il rifiuto di rendere la dichiarazione da parte del terzo equivarranno al riconoscimento del proprio debito solo quando l’allegazione del creditore consenta l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo. Ciò implica l'assolvimento di un onere latamente probatorio a carico del creditore procedente, funzionale anche all'espletamento dell'accertamento esecutivo svolto dal giudice quando sorgano contestazioni sulla dichiarazione ovvero se, a seguito della mancata dichiarazione del terzo, non sia possibile la detta identificazione.
Le nuove regole si applicheranno alle procedure iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto.
Meglio fermarsi qui e registrare come poco o nulla sembri cambiato per la giustizia, salvo forse una volontà di fondo, tutta solo propositiva, di maggiore snellezza che tenda alla rapidità dei giudizi comportando, come disvelato da qualche economista, l’aumento del pil o al richiamo di investimenti stranieri nel nostro paese.


Non posso arrestare la risalita di una chiosa polemica. Leggendo i vari provvedimenti che, via via, si susseguono e che si innestano piuttosto disordinatamente e disorganicamente nel sistema processuale, mi pare poter dedurre che i dg del ministero, i veri domini del drafting normativo, se mai hanno frequentato i palazzi di giustizia, lo hanno fatto quando erano così giovani da aver perso ogni memoria e forse anche l’orientamento.

Avv. Giovanni Cerri – Delegato di Cassa Forense



[1]Procedimenti speciali di cognizione e cautelari, procedimenti di esecuzione, giurisdizione volontaria, delibazione, arbitrati di Enrico Redenti, Milano, Giuffré, 1957.

[2] Appunti sul processo del lavoro di Vocino C. - Verde G., Napoli, 1957.

[3] Tra questi il Tribunale di Forlì che, con decreto del 29 luglio 2015, ha autorizzato la ricerca di beni da pignorare applicando l’articolo 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nello stesso senso vedi anche Ordinanza Trib. Pavia 21 febbraio 2015, “In tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, con riferimento alle norme di cui agli articoli 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c., è possibile osservare che:(i) il procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del presidente del tribunale, o del giudice delegato, al creditore, di operare la ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento a mezzo dell’ufficiale giudiziario; (ii) la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento (anzi la procedura di ricerca dei beni è preliminare ad esso);(iii) la norma, ove parla di "creditore procedente", non si riferisce al creditore che ha già proceduto ma a colui che intende procedere ad esecuzione, per cui è sufficiente la verifica della sussistenza di un titolo esecutivo;(iv) con l’emanazione dei regolamenti attuativi, la richiesta andrà effettuata all’ufficiale giudiziario, posto che solo a causa dell'impossibilità di questi di accedere alle banche dati, dovrà essere richiesta l’autorizzazione al presidente del tribunale, richiedendosi, a tal fine, la previa notifica del titolo e del precetto al debitore”. In senso contrario, vedi Trib. Novara 21 gennaio 2015.

 

 

 

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