COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI E DA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DI CASSA FORENSE: BREVE GUIDA
13/03/2024
Stampa la paginaDal 2021 per gli avvocati è possibile compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario con la maggioranza dei contributi previdenziali dovuti a Cassa forense.
Dal 2023 l’opera di pressing di Cassa Forense e Consiglio Nazionale Forense ha reso possibile, ex art. 1 comma 860 L. 197/2022, compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali.
Il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente attraverso F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline.
Per poter compensare i crediti da gratuito patrocinio è necessario utilizzare la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del MEF .
La compensazione può essere effettuata ciascun anno in due “finestre temporali”:
- 1° marzo al 30 aprile
- 1° settembre al 31 ottobre.
Si consiglia di evitare l’inserimento delle fatture elettroniche tramite il servizio di interscambio a ridosso della scadenza delle 2 finestre temporali, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore.
Una volta inserito in piattaforma il credito in compensazione può essere utilizzato anche in più soluzioni ed in diversi periodi dell’anno.
Registrazione alla Piattaforma Crediti Commerciali
Per poter usufruire della compensazione dei crediti per gratuito patrocinio è indispensabile registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal MEF.
Per farsi accreditare nella piattaforma PCC è necessario il rilascio di credenziali da parte del FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA. In alternativa, le credenziali possono essere richieste via PEC all’Ufficio Territoriale della Ragioneria dello Stato.
La registrazione avviene come libero professionista individuale. Se si debbono compensare crediti di gratuito patrocinio relativi a professionisti che esercitano in forma associata o societaria, è indispensabile autenticarsi come rappresentante legale o delegato di un'impresa o di un ente diverso da un'impresa.
È essenziale naturalmente essere iscritti all'albo e aver dichiarato eventualmente di esercitare la professione in forma associata o societaria.
La prima registrazione alla PCC avviene in due step:
- una preregistrazione effettuata dall’ufficio che inserisce nel sistema i dati identificativi dell’avvocato. Il professionista riceve, tramite pec, un link per inserire gli ulteriori dati necessari a completare la registrazione.
- completato l’inserimento dei dati richiesti si ottiene l’invio delle credenziali di accesso, utente e password, per poter operare nella piattaforma.
Effettuato l’accesso alla piattaforma si procede alla selezione fatture da compensare.
L’avvocato deve selezionare le fatture già all’interno del sistema per le quali vuole esercitare la compensazione. Non possono essere compensate le fatture per le quali sia già stato ottenuto un pagamento parziale.
Le fatture per gratuito patrocinio selezionate potranno essere compensate tramite la sezione” fatture” – “Autocertificazione procedura compensazione.”
Scaduto il termine della finestra temporale per l’inserimento delle richieste, il sistema PCC elaborerà l’elenco delle fatture, ne modificherà automaticamente lo stato, ed invierà comunicazioni:
-all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma, di ammissione alla procedura di compensazione;
-all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione;
-al Tribunale, l’elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione al fine di evitare che venga disposto un doppio pagamento.
Per le fatture ammesse non potrà più essere chiesto il pagamento diretto in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente all’ammissione.
Compensazione tramite F24WEB
La compensazione può essere effettuata esclusivamente mediante F24WEB telematico, tramite accesso ai portali Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell’anno.
L’importo di cui si può disporre per la compensazione è pari all’importo della fattura, senza la ritenuta del 20% a titolo di acconto.
Per procedere al pagamento tramite compensazione anche per i crediti Erariali è necessario utilizzare sempre F24WEB telematico, e ricopiare fedelmente, nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.
Nella predetta sezione si ricorda che per indicare il credito gratuito patrocinio il codice tributo è "6868" "Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino - articolo 1, commi da 778 a 780 della l. 208/2015".
Nel periodo 1° marzo - 30 aprile 2023 è stata richiesta la compensazione per ben 8659 fatture per 12 milioni e mezzo di euro, nella seconda finestra 1°settembre - 31 ottobre 2023 (nuova attivazione solo dal 4/10/2023) è stata richiesta la compensazione per ca. 3.000 fatture per 4 milioni di euro.
Segno questo del gradimento dell'Avvocatura per un sistema che ha velocizzato i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, consentendo ai colleghi di ricevere il dovuto in anticipo rispetto ai tempi ordinari di pagamento della fattura.