NUOVA DURATA DELLA MEDIAZIONE DAL 25.1.25 COL CORRETTIVO CARTABIA

di Manuela Zanussi

Stampa la pagina
foto

Il c.d. Correttivo Cartabia dal 25.1.2025 ha introdotto una modifica del termine di durata della mediazione, che è ora di sei mesi (prima era di tre).

Riformata e riscritta è infatti con il D.lgs. 216/2024 la normativa della durata della procedura.

Tale nuovo termine di sei mesi è prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Nelle mediazioni delegate dal giudice, invece, il termine di sei mesi è prorogabile per una sola volta per non più di tre mesi.

La mediazione infatti deve avere breve durata secondo la ratio legislativa.

L’art. 6, comma 1, D. Lgs. 28/2010 come novellato prevede dunque:

  • per le procedure volontarie e obbligatorie: durata di mesi 6 + 3 + 3 + 3 …..;
  • per le procedure delegate dal giudice (obbligatorie o demandate): 6 + 3.

I sei mesi del termine di durata della procedura decorrono:

  • dal giorno del deposito della domanda (per le procedure obbligatorie e volontarie);
  • dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti di delega.

La proroga deve risultare da un accordo tra le parti in forma scritta, a verbale dell’incontro o con accordo scritto a latere, che sia tuttavia richiamato nel successivo verbale di incontro.

Essa deve essere redatta dopo l’avvio della mediazione e prima dello spirare del termine.

Di fatto i mediatori più esperti erano attenti anche prima della novella a esplicitare tale clausola negoziale.  Le parti sottoscrivevano la proroga a verbale dell’incontro quando si era in limine dello spirare del termine (in precedenza di tre mesi) o comunque, se il consenso veniva raccolto mediante scambio di comunicazioni tra le parti, esso veniva riportato a verbale del successivo incontro.

Va ricordato che la parte assente che si faccia rappresentare dal proprio legale o da un terzo dovrà specificare tra i contenuti della procura conferita la facoltà di acconsentire alla proroga del termine, che deve essere attribuita con potere speciale e sostanziale (non bastando la procura “processuale” ad mediationem a favore del legale ad assistere la parte).

Se la mediazione è delegata nel corso di un giudizio pendente, con udienza di rinvio fissata, le parti “comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta” (art. 6 comma 4 D.Lgs. 28/2010).

Finchè dura la mediazione, il periodo di durata della mediazione non si calcola per valutare la violazione dei termini di ragionevole durata del processo in base alla Legge Pinto n. 89/2001 (art. 7 Dlgs. 28/2010).

Il termine “non è soggetto a sospensione feriale”.

Secondo la norma transitoria dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 216/2024, le disposizioni del nuovo art. 6 “… si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione”.

Poiché il nuovo termine si applica dunque anche ai procedimenti in corso, in questa prima fase di entrata in vigore della norma mediatori e legali dovranno prestare attenzione a ben verbalizzare agli incontri eventuali proroghe.

Così come da ultimo congegnato dal novellato art. 6 D.Lgs. 28/2010, l’eventuale sforamento del termine di durata massima nelle procedure delegate (9 mesi) andrebbe evitato: esso da un lato imporrebbe un necessario coordinamento con l’udienza già fissata, ma soprattutto andrebbe prestata una particolare attenzione rispetto a possibili conseguenze pregiudizievoli, ad esempio in punto mancato riconoscimento di benefici fiscali e patrocinio a spese dello stato, oltre che rispetto a ipotizzabili pronunce di improcedibilità.

Appare dunque utile e opportuno concentrare i tempi e svolgere con lealtà e cooperazione la mediazione nel rispetto del nuovo termine di durata. Le proroghe servano per necessità concrete quali ad esempio dar corso a consulenze, sistemazioni catastali nelle mediazioni immobiliari e divisionali che sfocino in atti notarili, o per consentire attività istruttoria interna complessa (nelle PA o nelle Aziende sanitarie rispetto a vertenze di responsabilità mediche), senza dunque dilungamenti ma all’unico scopo di favorire in tempi brevi il raggiungimento della conciliazione a tutto vantaggio delle parti.

Altri in DIRITTO

Potrebbe interessarti anche

  • TUTTE LE NOVITÀ DEL CORRETTIVO MEDIAZIONE

    Le novità introdotte dal D.lgs. 216/2024, il correttivo Cartabia in mediazione, che entrerà in vigore il 25 gennaio 2025

    Manuela Zanussi
  • MEDIAZIONE CONDOMINIALE: LE NOVITÀ DELLA RIFORMA

    Riforma Cartabia: l'amministratore di condominio ha più responsabilità e poteri, ma deve convocare l'assemblea per proposte o accordi in mediazione.

    Manuela Zanussi
  • GIUSTIFICATI MOTIVI DELL’ASSENZA DELLA PARTE ALLA MEDIAZIONE

    La parte non presente all’incontro di mediazione potrà farsi sostituire quando ricorrano “giustificati motivi” di assenza. Spetta al giudice valutarne la fondatezza; il Tribunale di Firenze è uno tra i primi a affrontare la questione di quali siano tali “giustificati motivi” con la sentenza n....

    Manuela Zanussi - Pier Giorgio Avvisati