LA BREVE DURATA DELLA MEDIAZIONE

di Manuela Zanussi

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I termini della mediazione civile

La procedura di mediazione è stata originariamente ideata ed anche recentemente riformata per avere breve durata.

L’art. 6, comma 1, D. Lgs. 28/2010 prevede: “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi”, primo chiaro indice di volontà di far sì che essa sia una procedura snella e veloce.

I tre mesi decorrono:

  • dal giorno del deposito della domanda;
  • dal termine stabilito dal giudice per provvedere al deposito della domanda, se la mediazione è stata avviata quando il processo era già iniziato.

È possibile prorogare la durata della mediazione civile?

E’ tuttavia espressamente previsto che le parti possano prorogare di altri tre mesi tale primo termine dopo l’avvio della mediazione e prima dello spirare del primo termine (art. 6).

Questo già prima della Riforma, ma ora la novità dichiarata expressis verbis dal nuovo testo del D. Lgs. 28/2010, che recepisce di fatto una prassi già praticata, per la quale la proroga richiede che si sottoscriva un accordo tra le parti in forma scritta.

Invero accadeva anche prima che il mediatore fosse sempre attento a esplicitare tale clausola negoziale nel verbale dell’incontro che le parti private, sin da prima, dovevano necessariamente sottoscrivere.

Non è qui il caso di ricordare che qualora esse siano assenti e rappresentate da un procuratore (un soggetto terzo ovvero anche lo stesso legale) si abbia cura di prestare attenzione al contenuto dei poteri rappresentativi inseriti nella delega, poiché la facoltà di acconsentire alla proroga del termine di durata deve essere esplicita e di natura sostanziale, non essendo bastevole la procura (processuale) ad assistere la parte in mediazione.

Se la mediazione è delegata nel corso di un giudizio pendente con udienza già fissata, le parti “comunicano al giudice la proroga del termine”, affinché egli provveda al necessario rinvio dell’udienza in cui verificherà l’esito della procedura.

Finchè dura la mediazione, il relativo periodo non si calcola per valutare la violazione dei termini di ragionevole durata del processo in base alla Legge Pinto n. 89/2001 (art. 7 Dlgs. 28/2010)

Ma ancora: altro indice di volontà legislativa di accelerare sulla conclusione dei procedimenti di mediaizone è la previsione per cui il termine “non è soggetto a sospensione feriale”.

Terzo ulteriore sintomo della volontà normativa di spingere verso la velocità del procedimento è la previsione che l’incontro va fissato in un termine non inferiore ai 20 giorni e non superiore ai 40 giorni e il calcolo va fatto dalla data di deposito della domanda.

Tale data di primo incontro può essere differita solo su “concorde richiesta delle parti” (art. 8 comma 1), sembrando così di doversi escludere che sia sufficiente la sola la richiesta di parte istante per poter rinviare l’incontro fissato dall’Organismo.

Trattandosi di materia disponibile, infatti, la volontà delle parti appare estremamente sovrana nel decidere come modulare i tempi della procedura: le parti possono decidere di differire gli incontri e anche di consentire la prosecuzione del procedimento di mediazione ben oltre il termine massimo semestrale previsto ex lege e ciò senza incorrere in nullità della procedura.

Ciò capita molto spesso nelle questioni immobiliari, per la necessità di ricorrere al notaio o dar corso alle preliminari verifiche urbanistiche e agli eventuali adeguamenti catastali; infatti, in queste procedure spesso si sfora il termine anche prorogato semestrale.

Fermo restando che non si produce alcuna invalidità della procedura, quali siano le ulteriori conseguenze dello sforamento andrebbe esaminato ragionando al contrario, come in una cartina al tornasole: cioè non tanto quando la mediazione si concluda positivamente con accordo conciliativo, ma qualora invero essa naufraghi e si arrivi al successivo processo giudiziale. Nel corso del processo emergeranno infatti gli effetti del decorso del tempo rispetto al procedimento di mediazione.

Quali sono gli effetti della mediazione civile?

La mediazione ha i seguenti effetti:

  • effetto dilatorio precludendo azioni giudiziali mentre è in corso;
  • effetto interruttivo della prescrizione;
  • effetto sospensivo della prescrizione.

Si badi bene però che gli effetti interruttivi e sospensivi della mediazione si producono con le seguenti tre precisazioni (art. 8 comma 2 D. Lgs. 28/2010):

  • solo una volta (effetto interruttivo);
  • solo durante il termine di durata legale (effetto sospensivo);
  • solo quando la comunicazione dell’avvio della procedura contenente la domanda perviene a conoscenza delle parti chiamate.

Da un lato, le parti non possono infatti essere assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria (tra le altre: “la durata massima del procedimento di mediazione (…) non può che operare esclusivamente per l'azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell'accordo” - Tribunale Roma, sez. VIII, 22/10/2014).

Dall’altro, trattandosi di una comunicazione e non di una notificazione giudiziale, gli effetti interruttivi e sospensivi della mediazione si producono solo con la ricezione della domanda stessa da parte del destinatario (non con il deposito della domanda).

Non a caso il legislatore indica che, fermo l’obbligo in capo all'Organismo di procedere alle comunicazioni di avvio (art. 8 comma 2 seconda parte D. Lgs. 28/2010), la parte istante possa ai fini interruttivi e sospensivi comunicare a propria cura e onere all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo di mediazione.

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