COME E CON CHE FORMA SCRIVERE LA DELEGA IN MEDIAZIONE

di Manuela Zanussi

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In passato era discusso se e come delegare all’avvocato o a un terzo la partecipazione alla mediazione di una parte assente. Ora la Riforma e il Correttivo Cartabia disciplinano contenuti e forma delle delega.

In verità, non ci si stanca di ribadire come agli incontri di mediazione sia fondamentale (e necessaria) la presenza personale della parte e poco consigliato, anche per i profili di possibile improcedibilità che ne derivano, far presenziare terzi al suo posto.

La Riforma Cartabia ha stabilito infatti che solo in presenza di giustificati motivi la parte potrà farsi sostituire da un delegato (art. 8 comma 4 D.Lgs. 28/2010).

Ha poi stabilito che quest’ultimo deve essere a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri: dovrà cioè essere dotato di procura speciale e sostanziale per la mediazione. Ci si permette di suggerire dunque di indicare nella delega: l’Organismo avanti il quale si svolge l’incontro e la sua data, il numero del procedimento, l’indicazione di poteri quali, ad esempio, di disporre del diritto, di conciliare e transigere, di acconsentire alla proroga del termine di durata, di acconsentire alla proposizione della proposta da parte del mediatore etc…

Se il delegato è l’avvocato che assiste la parte, parimenti gli andrà conferita procura speciale e sostanziale con potere di rappresentanza, non essendo sufficiente né idonea la procura alle liti per l’assistenza in mediazione.

Il Correttivo, in vigore dal 25 gennaio 2024, ha opportunamente specificato sul punto un ulteriore elemento, cioè quello della forma della delega, introducendo il comma 4 bis all’art. 8 D.Lgs, 28/2010.

La delega dunque secondo la novella deve essere:

  1. conferita per iscritto,
  2. contenere gli estremi del documento di identità del delegante,
  3. sottoscritta con firma non autenticata dal legale,
  4. nei casi di atti sottoposti a trascrizione, redatta e sottoscritta con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Accadeva in effetti già da tempo che ai tavoli di mediazione, in limine dell’incontro, nel momento di apertura della procedura in cui verificava l’identità dei presenti, quando rilevava la presenza di un terzo che presenziava al posto della parte, sia esso un estraneo o il suo legale, il mediatore desse corso alla c.d. “verifica dei poteri”.

La norma appare dunque un opportuno chiarimento legislativo che recepisce la prassi ormai invalsa negli Organismi, che rendevano disponibile all’utenza una modulistica con fac-simile di delega e specificavano nei Regolamenti di procedura la necessità altresì dell’allegazione del documento di riconoscimento del delegato.

Ebbene, oggi il legislatore della novella e del correttivo Cartabia ha espressamente stabilito che il terzo, delegato dalla parte assente, debba essere munito di apposita delega, con le caratteristiche contenutistiche e di forma di cui si è detto, e che debba consegnarla al mediatore, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

La norma non è un appesantimento formale ma risulta del tutto coerente col sistema di rafforzata segretezza connaturato alla procedura, che impone che la presenza di terzi sia sigillata da doveri di riservatezza interni ed esterni alla procedura, che assicurano che agli incontri le parti siano libere di esprimersi sui bisogni e gli interessi sottostanti al contenzioso anche qualora siedano al tavolo ovale davanti a un delegato all’incontro.

E’ dunque chiaro ora a seguito del Correttivo come poter delegare, secondo i dettami del nuovo comma 4 bis art. 8 D.Lgs. 28/2010 e in caso in cui ricorrano giusti motivi e quindi in via di eccezione, un terzo in mediazione.

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    Manuela Zanussi