Cassazione 6078/2026: collocamento figli basato su fatti, non su ruoli
24/05/2026
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“Con l’ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce che il collocamento dei figli non può fondarsi su presunzioni legate all’età o al ruolo materno. La Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte d’Appello che aveva privilegiato il collocamento presso la madre senza una valutazione concreta delle capacità genitoriali del padre e dell’effettiva gestione quotidiana dei figli.”
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito che nessuna presunzione di maggiore adeguatezza della madre può fondare il collocamento dei figli in tenera età. Lo fa con l'ordinanza n. 6078/2026 del 17 marzo 2026.
Il Tribunale di primo grado aveva disposto un affido condiviso con collocamento paritario a settimane alterne. Una soluzione equilibrata, che dava a entrambi i genitori un ruolo simmetrico nella vita dei figli. La Corte d'Appello aveva però ribaltato quell'impostazione accogliendo il reclamo della madre: collocamento prevalente presso di lei, tempi paterni ridotti a due pomeriggi settimanali più weekend alternati, casa familiare assegnata alla stessa. La motivazione richiamava la rilevanza della figura materna per figli ancora piccoli.
La Cassazione ha cassato quella decisione. Il problema, secondo la Suprema Corte, stava nel metodo seguito dai giudici di secondo grado: invece di analizzare la situazione concreta di quella famiglia, la Corte d'Appello aveva ragionato per categorie generali. Aveva dato per scontato che la madre fosse il genitore di riferimento naturale, senza chiedersi se il padre avesse le stesse capacità di cura, senza esaminare i suoi orari di lavoro, senza verificare come si fosse effettivamente divisa la gestione quotidiana dei figli fino a quel momento. Il risultato era una decisione costruita su una presunzione, non su fatti.
L'art. 337-ter c.c. non lascia spazio a questo tipo di ragionamento. La norma è chiara: i provvedimenti sui figli devono tutelare il loro interesse morale e materiale, e quell'interesse passa prima di tutto dal diritto del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori. Non con uno solo. Con entrambi.Sonnet 4.6
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, la cosiddetta Riforma Cartabia, le decisioni rese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti sono diventate ricorribili per cassazione quando contengono modifiche sostanziali dell'affidamento e della collocazione dei minori. La riduzione drastica dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli rientra esattamente in questo perimetro. Prima della riforma, quella porta era chiusa. Oggi non lo è più, e per chi assiste un genitore penalizzato da un reclamo che stravolge l'assetto originario del tribunale si apre una via concreta verso la legittimità.
La pronuncia della Cassazione ribadisce in linea di principio che il il collocamento prevalente presso uno dei genitori deve essere fatto su basi fattuali verificabili: quale genitore ha svolto effettivamente le funzioni di cura e come sono stati divisi i compiti nella vita quotidiana. Non bastano dichiarazioni generiche sulla volontà futura di essere presenti.