AI Act e avvocati: cosa cambia dal 2 agosto 2026
05/08/2026
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Dal 2 agosto 2026 gli studi legali devono affrontare i nuovi obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act, affiancati agli adempimenti già vigenti sulla formazione e sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale. L’utilizzo degli strumenti AI richiede inventario delle piattaforme, controllo umano documentabile, tutela dei dati personali e adeguata informazione al cliente. La tecnologia resta un supporto all’attività professionale, mentre responsabilità, valutazione giuridica e decisioni finali rimangono esclusivamente in capo all’avvocato.
Il 2 agosto 2026 segna un passaggio importante nell’applicazione del Regolamento europeo 2024/1689 sull’intelligenza artificiale. Da tale data si applica il regime generale dell’AI Act e diventano operativi, in particolare, gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50. Restano ferme le disposizioni già applicabili, come i divieti e l’obbligo di alfabetizzazione in materia di AI, in vigore dal 2 febbraio 2025. (EUR-Lex)
Per gli avvocati non si tratta di rinunciare all’intelligenza artificiale. Occorre, però, superare ogni utilizzo occasionale e non controllato. Lo studio deve conoscere gli strumenti utilizzati da soci, collaboratori, praticanti e personale amministrativo, verificandone funzioni, condizioni contrattuali, modalità di trattamento dei dati e limiti tecnici.
Nella maggior parte dei casi lo studio legale agisce come utilizzatore professionale, definito dall’AI Act come “deployer”, mentre il sistema è sviluppato e commercializzato da un fornitore esterno. Il primo adempimento consiste quindi nel predisporre un inventario degli strumenti in uso. Per ciascun servizio devono essere individuati il fornitore, la versione utilizzata, le finalità, le categorie di dati inseriti, i tempi di conservazione, la localizzazione dei server e l’eventuale riutilizzo dei contenuti per l’addestramento del modello.
Gli obblighi di trasparenza del 2 agosto riguardano specifiche fattispecie. Nel caso di chatbot o assistenti virtuali destinati a interagire direttamente con le persone, il sistema deve rendere evidente che l’interlocuzione avviene con un’intelligenza artificiale. Lo studio che utilizza tali soluzioni sul proprio sito deve quindi verificare che questa informazione sia effettivamente fornita all’utente.
Sono previsti obblighi diretti per chi utilizza sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica. In tali casi, le persone esposte al sistema devono essere informate del suo funzionamento. Ulteriori obblighi riguardano i deepfake e i contenuti audio, video o immagini artificialmente generati o manipolati, la cui natura deve essere dichiarata. (EUR-Lex)
Per i testi generati o manipolati dall’AI e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, la provenienza artificiale deve essere resa nota. L’obbligo non opera quando il contenuto è stato sottoposto a un effettivo processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità della pubblicazione. Non è quindi necessario contrassegnare automaticamente ogni articolo, commento o approfondimento predisposto con l’ausilio dell’AI. È però indispensabile che il controllo umano sia concreto e documentabile. (EUR-Lex)
L’avvocato deve rileggere, verificare e rielaborare ogni contenuto prodotto dal sistema. Norme, sentenze, massime e citazioni devono essere controllate su fonti ufficiali o banche dati affidabili. L’errore del modello non esclude la responsabilità del professionista che utilizza o sottoscrive l’elaborato. L’intelligenza artificiale può supportare la ricerca, la sintesi e la predisposizione di una bozza, ma non può sostituire il giudizio giuridico e la decisione professionale.
A questo quadro europeo si aggiunge l’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. La disposizione contiene due precisi obblighi per i professionisti. In primo luogo, l’intelligenza artificiale può essere utilizzata soltanto per attività strumentali e di supporto, dovendo restare prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione. In secondo luogo, le informazioni relative ai sistemi di AI utilizzati devono essere comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
L’obbligo informativo previsto dalla legge italiana è quindi già vigente e non nasce il 2 agosto 2026. Non coincide con l’informativa privacy e non richiede, di per sé, il consenso del cliente. La legge non prescrive una forma specifica e non impone di comunicare ogni singolo prompt o ogni utilizzo occasionale dello strumento.
Sul piano operativo, è tuttavia opportuno rendere l’informazione per iscritto, inserendola nella lettera di incarico o in un documento separato. La comunicazione dovrebbe indicare le categorie di strumenti utilizzati, le finalità generali del loro impiego e il carattere meramente ausiliario della tecnologia. Deve inoltre chiarire che la valutazione giuridica, l’impostazione della strategia, la verifica delle fonti e la decisione finale restano affidate esclusivamente all’avvocato.
Non è sufficiente una formula generica con cui il cliente dichiari di essere stato informato dell’uso dell’AI. L’informazione deve consentire al destinatario di comprendere il ruolo assunto dalla tecnologia nell’esecuzione dell’incarico. Non è invece necessario descrivere algoritmi, caratteristiche tecniche o segreti commerciali del fornitore, salvo che tali elementi siano rilevanti per comprendere il trattamento dei dati o i rischi connessi alla prestazione.
Particolare attenzione deve essere riservata alla tutela dei dati personali e del segreto professionale. Atti giudiziari, documenti sanitari, dati penali, informazioni sui minori e corrispondenza riservata non dovrebbero essere caricati su piattaforme gratuite, account personali o servizi non previamente autorizzati dallo studio. Prima di utilizzare una piattaforma occorre verificare il contratto con il fornitore, il ruolo privacy assunto, i subfornitori, gli eventuali trasferimenti di dati fuori dall’Unione europea, i tempi di cancellazione e le modalità di utilizzo degli input.
Lo studio deve inoltre assicurare un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di AI. L’articolo 4 dell’AI Act impone ai fornitori e ai deployer di adottare misure affinché il personale e gli altri soggetti che utilizzano i sistemi per loro conto possiedano competenze adeguate, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, della formazione e del contesto di utilizzo. L’obbligo è già applicabile dal 2 febbraio 2025. (Strategia Digitale Europea)
In vista della scadenza, ogni studio dovrebbe quindi adottare un inventario degli strumenti, una policy interna, un elenco delle piattaforme autorizzate, una procedura di verifica degli output, una clausola informativa per il cliente e un registro della formazione svolta. È inoltre opportuno disciplinare la gestione degli incidenti, il controllo dei fornitori e l’annotazione dell’uso dell’AI nei fascicoli più delicati.
Le sanzioni previste dall’AI Act per la violazione degli obblighi di trasparenza possono arrivare fino a 15 milioni di euro o al 3 per cento del fatturato mondiale dell’esercizio precedente, con applicazione proporzionata nei confronti delle imprese di minori dimensioni. Per l’avvocato, ai rischi amministrativi si aggiungono quelli civili, disciplinari, assicurativi e reputazionali. (Strategia Digitale Europea)
Il 2 agosto 2026 non introduce un divieto di utilizzare l’intelligenza artificiale negli studi legali. Impone, invece, un uso consapevole, trasparente e documentato. La tecnologia può assistere il professionista, ma non può sostituirne l’indipendenza, la competenza e la responsabilità.