Congedo per cure ex art. 7 d.lgs 119/2011
24/08/2026
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La sentenza n. 900/2025 della Corte d'Appello di Bari afferma che, nel congedo per cure previsto dall'art. 7 del d.lgs. 119/2011, i sabati e le domeniche non lavorativi compresi tra due periodi di assenza non devono essere conteggiati nel limite dei 30 giorni annui. La decisione valorizza l'autonomia dell'istituto rispetto alla malattia, tutela la finalità solidaristica della norma e amplia concretamente le garanzie per i lavoratori con invalidità civile che necessitano di terapie e cure periodiche.
La sentenza della Corte d'Appello di Bari- sezione lavoro- n. 900/2025 affronta una questione interpretativa rilevante in materia di congedi per cure ex art. 7 d.lgs. 119/2011 ed anche innovativa perché afferma per la prima volta che nel congedo per cure per invalidi civili, i giorni di sabato e domenica non lavorativi compresi tra due permessi consecutivi non devono essere computati nel limite dei trenta giorni annui.
Nel caso affrontato dalla Corte barese una lavoratrice, funzionaria del Ministero della Giustizia con invalidità civile al 67% e orario articolato su cinque giorni (lunedì-venerdì), si era vista imputare dall'Amministrazione — come giorni di congedo per cure — anche i sabati e le domeniche intercorrenti tra le assenze per terapie. Esaurito così il plafond di trenta giorni, l'Amministrazione le aveva negato ulteriori congedi, conteggiando anche giornate in cui ella, per contratto, non prestava attività lavorativa.
La Corte barese affronta la questione nei seguenti passaggi essenziali.
a) Non vi è alcuna logica e valida ragione per cui considerare la lavoratrice assente dal lavoro per congedo per cure in giorni — quali il sabato e la domenica — in cui ella non presta lavoro. Se il congedo è, per definizione, un'assenza dal lavoro, non può esservi assenza in giorni in cui l'obbligazione lavorativa non sussiste.
b) La Corte valorizza la finalità dell'art. 7: venire incontro ai lavoratori invalidi consentendo loro di assentarsi per cure senza trascurare l'attività professionale. Computare anche i giorni non lavorativi frustrerebbe questa ratio, «penalizzando gli invalidi oltre misura».
c) La lettura integrale del comma 3 dell’art. 7: esso contiene due disposizioni distinte: (1) il trattamento economico è quello delle assenze per malattia; (2) i giorni di congedo non rientrano nel periodo di comporto. Se il legislatore avesse voluto una piena assimilazione, non avrebbe escluso — come invece ha fatto — la computabilità nel comporto, che rappresenta proprio la conseguenza più significativa dell'assimilazione alla malattia. La Corte ne trae un corollario ermeneutico: il richiamo alla malattia è limitato al profilo economico e non si estende al regime di computo dei giorni.
d) La distinzione ontologica tra i due istituti. La sentenza insiste sulla differenza strutturale: la malattia è un fatto imprevisto e temporaneo che sospende la prestazione in via continuativa; il congedo per cure presuppone una condizione permanente (l'invalidità) e un evento programmato (la terapia prescritta). La presunzione di continuità che sorregge il computo dei giorni non lavorativi nella malattia non è automaticamente trasferibile a un istituto che ha presupposti, finalità e disciplina differenti.
e) La Corte critica il parere della Funzione Pubblica che aveva orientato il primo giudice: il parere è intrinsecamente contraddittorio perché, dopo aver riconosciuto che il periodo di congedo «non è computabile nei 180 giorni annui di periodo di comporto», conclude — illogicamente — che i giorni festivi vadano invece conteggiati «con le stesse regole che disciplinano le assenze dovute a un periodo di malattia ordinaria». Regole che, per l'appunto, includono la computabilità nel comporto.
f) La Corte rafforza il proprio ragionamento con un confronto sistematico: l'art. 26 del CCNL 9 maggio 2022, nel disciplinare i permessi per visite e terapie riconosciuti alla generalità dei dipendenti, stabilisce espressamente che tali permessi «sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico». La disposizione contrattuale realizza cioè una doppia assimilazione (economica e di computo), che invece l'art. 7 d.lgs. 119/2011 ha consapevolmente limitato al solo profilo economico.
La sentenza della Corte d'Appello di Bari si segnala per la solidità dell'impianto argomentativo e per la coerenza sistematica con cui inquadra l'art. 7 d.lgs. 119/2011: l'istituto del congedo per cure riceve una lettura autonomista, che ne valorizza la ratio solidaristica e ne impedisce il progressivo svuotamento attraverso l'estensione analogica di regole pensate per la malattia comune.