Imputabilità dei minori e presunzione di maturità penale nel nuovo DDL
10/08/2026
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La riforma dell’imputabilità minorile approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026 introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per i minori tra 14 e 18 anni. La modifica ribalta l’impianto tradizionale del processo penale minorile, trasferendo sulla difesa l’onere di dimostrare l’incapacità. La scelta solleva rilevanti questioni di compatibilità con gli artt. 27 e 31 della Costituzione e con il principio del favor minoris, rischiando di indebolire l’accertamento individualizzato della maturità psichica del minore.
Nel 2019, sulle pagine di CF NEWS, in un articolo scritto insieme al compianto Antonio Mazzone, avevamo ricostruito il sistema dell’imputabilità minorile, insistendo sull’idea che la responsabilità penale presuppone un’effettiva capacità di intendere e di volere, da accertare in concreto e non da presumere in base alla sola età anagrafica.
Oggi il disegno di legge di riforma, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026, recante «Modifiche in materia di imputabilità del minore», interviene proprio su questo punto sensibile, proponendosi di modificare l’art. 98 c.p. e l’art. 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per introdurre una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per i minori tra i 14 e i 18 anni, con inversione dell’onere della prova e conseguente ribaltamento dell’impianto tradizionale del processo minorile.
L’ordinamento vigente distingue al momento due fasce:
Minori di 14 anni: non imputabili in via assoluta; si parla, più correttamente, di “incapacità di diritto penale”, non di mera non imputabilità riferita al singolo fatto.
Minori tra 14 e 18 anni: imputabili solo se, al momento del fatto, avevano effettiva capacità di intendere e di volere; in caso positivo, la pena è diminuita ex art. 98 c.p.
Per questa seconda fascia non esiste, allo stato, alcuna presunzione di capacità: la giurisprudenza sottolinea che l’imputabilità “va accertata di volta in volta” e che l’onere della prova della capacità cognitiva e volitiva del minore grava sull’accusa.
Il d.P.R. 448/1988, ispirato al favor minoris, costruisce un processo “su misura” del minore, nel quale l’accertamento della personalità – anche tramite gli strumenti di cui all’art. 9 – è funzionale non solo alla decisione sulla responsabilità, ma alla scelta del trattamento più idoneo alla rieducazione e al reinserimento.
In questo quadro, l’assenza di una presunzione di capacità tra i 14 e i 18 anni non è una lacuna, ma un presidio costituzionale: è il pubblico ministero che deve dimostrare, caso per caso, che il minore ha raggiunto quel livello di maturità psichica che rende significativo, sul piano del rimprovero personale, l’intervento punitivo.
Il disegno di legge governativo – appena approvato dall’esecutivo propone la modifica:
Dell’art. 98 c.p.: introducendo una presunzione iuris tantum di capacità di intendere e di volere per i soggetti tra 14 e 18 anni; la capacità si considera esistente dal compimento del quattordicesimo anno, salvo prova contraria; resta fermo il regime di diminuzione di pena per i minori imputabili.
Dell’art. 9 del d.P.R. 448/1988: gli accertamenti sulla personalità non sarebbero più fisiologicamente orientati a verificare la maturità in chiave di imputabilità, ma diverrebbero strumenti eventualmente attivabili per superare la presunzione, spostando in pratica sul minore (e sulla difesa) l’onere di dimostrare l’incapacità.
Il cuore della riforma è dunque duplice:
da un lato, si “adultizza” il minore quattordicenne, rendendo la capacità la regola e l’incapacità l’eccezione;
dall’altro, si inverte l’onere della prova, avvicinando il regime del minore a quello del maggiorenne, che è presunto capace iuris tantum.
Sul piano politico-criminale, il DDL viene presentato come reazione al fenomeno delle cd. baby gang e all’allarme sociale per i reati commessi da adolescenti. Tuttavia, l’uso della leva penale in chiave eminentemente simbolica rischia di produrre soprattutto spostamenti di soglia e inasprimenti di regole formali, senza un reale investimento in prevenzione, servizi minorili e percorsi rieducativi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’imputabilità non è un mero presupposto tecnico, ma il punto di contatto tra colpevolezza personale e funzione rieducativa della pena. In questa prospettiva, la capacità di intendere e di volere è la condizione perché il rimprovero penale sia conforme all’art. 27 Cost. e la sanzione possa svolgere un ruolo rieducativo e non meramente afflittivo.
In più occasioni, la Corte di cassazione ha sottolineato che, per i minori, la verifica della capacità non può ridursi a un automatismo anagrafico, dovendo tener conto dell’“immaturità” e del contesto familiare e sociale, e che l’onere di dimostrare la capacità grava sull’accusa, proprio perché il minore non è ancora compiutamente formato.
L’orientamento che fa discendere dall’art. 27 Cost. un obbligo di personalizzazione del trattamento penale – tanto più accentuato nel settore minorile – mal si concilia con una presunzione generalizzata di capacità a partire dai 14 anni, che rischia di trasformare l’accertamento psicologico in un’eccezione difensiva, anziché in un passaggio fisiologico del giudizio.
L’art. 31 Cost. impone alla Repubblica di proteggere l’infanzia e la gioventù, favorendone lo sviluppo. In coerenza con questo precetto, il sistema penale minorile è stato storicamente costruito secondo il principio del favor minoris, che si traduce in:
presunzione assoluta di non imputabilità sotto i 14 anni;
accertamento rigoroso e individualizzato della capacità tra i 14 e i 18 anni, senza scorciatoie presuntive;
centralità degli accertamenti sulla personalità (art. 9 d.P.R. 448/1988) come strumento di conoscenza e non come onere probatorio a carico del minore.
La proposta governativa rovescia questo impianto, introducendo una presunzione di “normalità adulta” del minore e relegando la tutela della sua specificità evolutiva a un’eventuale prova contraria, segnando così il passaggio da un modello di protezione rafforzata a un modello di assimilazione, nel quale la minore età incide solo sul quantum di pena, non più sulla stessa struttura del giudizio di imputabilità.
L’operazione appare segnata da un forte adultocentrismo: si assume che il parametro di riferimento sia l’adulto pienamente capace, e che il minore debba adeguarvisi, salvo rare eccezioni cliniche o patologiche. Si tratta di una visione che riduce la complessità dell’adolescenza a un problema di “devianza” da reprimere, trascura le criticità socio-ambientali che la stessa giurisprudenza penale ha sempre considerato essenziali per valutare la maturità del minore e rischia di trasformare il processo minorile in una mera variante procedurale del processo ordinario, svuotando di contenuto gli artt. 1 e 9 d.P.R. 448/1988.
In questo senso, la riforma si iscrive pienamente nella logica del diritto penale simbolico: di fronte al clamore mediatico per le baby gang, si offre una risposta immediatamente comunicabile – «da 14 anni in su si è imputabili, punto» – senza interrogarsi sull’effettiva idoneità di tale scelta a prevenire la recidiva e a favorire percorsi di responsabilizzazione autentica.
Applicata al caso concreto, la riforma rischia di trasformare il giudizio sull’adolescente da momento di comprensione e responsabilizzazione in un ordinario giudizio di colpevolezza, nel quale l’età rileva solo ai fini del calcolo della pena.
Se l’iter parlamentare confermerà l’impianto del disegno di legge, sarà decisivo verificare se – e come – la giurisprudenza saprà “costituzionalizzare” la presunzione, leggendo l’art. 98 c.p. riformato in modo compatibile con gli artt. 27 e 31 Cost., e preservando nel concreto l’esigenza di un accertamento individualizzato della maturità psichica del minore.
In ultima analisi, la scelta è tra un diritto penale che rassicura l’opinione pubblica attraverso automatismi anagrafici e un diritto penale che, nel rispetto della Costituzione, si assume davvero il compito più difficile: rieducare e reinserire, soprattutto quando l’autore del reato è ancora, a tutti gli effetti, in formazione.
In memoria di Antonio Mazzone, coautore del contributo del 2019 su CF NEWS, cui queste riflessioni idealmente si ricollegano.