06/02/2025
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Per la pensione di anzianità è ancora prevista l'integrazione al trattamento minimo?
Su domanda dell’avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo previsti agli artt. 65, 66 e 70 del nuovo Regolamento la pensione annua sia inferiore ad euro 10.250,00, preso come base l’anno 2029, è corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo. Nel periodo transitorio, l’importo di cui sopra è fissato a € 12.500,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e a € 11.400,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028. L’integrazione al trattamento minimo compete solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e del coniuge ove vivente, non divorziato o legalmente separato al momento di presentazione della domanda, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a due volte il trattamento minimo di cui sopra.