Contribuzione parziale, anzianità contributiva e diritto alla pensione

di Marcello Adriano Mazzola

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Secondo la lettura offerta dagli ermellini della normativa vigente, se i versamenti sono stati inferiori al dovuto, gli anni coperti da contribuzione parziale concorrono ugualmente a formare l’anzianità contributiva e devono comunque essere inseriti nel calcolo dell’assegno, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.
Il Supremo Collegio spiega che se ai sensi della l. n. 141/1992 la pensione di vecchiaia è calcolata “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”, tuttavia ciò non può essere inteso come integrale perché “il termine “effettivo”, estraneo al concetto di “misura”, non può intendersi come sinonimo di “integrale” (così come già statuito precedentemente da Cass. n. 5672/2012).
In virtù di tale lettura l’aggettivazione usata dal legislatore indicherebbe che la pensione si commisurasulla base della contribuzione “effettivamente” versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che riguarda il lavoro dipendente e che quindi è inapplicabile ai liberi professionisti.
In conclusione, gli anni per i quali l'avvocato non ha pagato integralmente i contributi rilevano ai fini dell'anzianità contributiva, in quanto la legge non consentirebbe di annullare l'annualità in cui c'è stato un versamento inferiore al dovuto.
La lettura lascia tuttavia qualche perplessità. Occorre innanzitutto ricordare come, sotto il profilo semantico, il termine effettivo [dal lat.effectivus, der. dieffimere«compiere», part. pass. effectus] sia “1.agg. Che produce o è atto a produrre un effetto:causa e. (…) 2.agg. Vero, reale, proprio (in contrapp. aapparente,fittizio,potenzialeovirtuale, e sim.) (Dizionario Treccani).


Pertanto “effettivo” è stato adoperato dal legislatore più verosimilmente come “reale”. Nella specie i giudici supremi scollegano però il termine “effettivo” dall’incipit “per ogni anno di” rendendoli autonomi. Ma autonomi non sono. Probabilmente la ratio era proprio quella sconfessata dai giudici, ossia di riconoscere il diritto all'anzianità contributiva “per ogni anno di reale iscrizione e contribuzione” senza possibilità di frazionamento.
Mentre ora, pur invocandosi la giusta interpretazione della norma, si procede forse ad una vera e propria lettura evolutiva finalizzata a salvaguardare comunque il diritto alla pensione, attraverso lo strumento più ampio ed elastico dell’esercizio del diritto all'anzianità contributiva.

Avv. Marcello Adriano Mazzola - Delegato di Cassa Forense

 

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