CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: AL VIA L’ESONERO PARZIALE

di Franco Smania

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Dopo che il 14 luglio u.s. la Commissione UE aveva approvato la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato dell’art. 1, commi da 20 a 22 bis della Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178), che avevano previsto, a determinate condizioni, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta -tra gli altri- dai liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali professionali autonome, il 28 luglio u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2021 di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di detto esonero.

La misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha lo scopo di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei professionisti, favorendone la ripresa dell’attività: a tale scopo è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito Fondo con una dotazione finanziaria iniziale per l’anno 2021 di 1 miliardo di euro, che il Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41) ha poi aumentato a 2,5 miliardi di euro.

La platea dei potenziali beneficiari dovrebbe superare la soglia degli 800.000 titolari di partita IVA, tra professionisti iscritti alle Casse private e alla Gestione Separata INPS.

E dal pomeriggio del 5 agosto l’esonero è operativo per gli Avvocati.

Esso riguarda i soli contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (vale a dire il contributo minimo soggettivo 2021 e l’autoliquidazione tramite il Mod. 5/2021 dell’eccedenza dovuta in base all’IRPEF relativa all’anno 2020), con esclusione del contributo di maternità e dei contributi integrativi, entro il limite massimo complessivo di 3.000 euro (salvo l’eventuale minore importo che dovesse essere previsto dall’emanando D.M. attuativo, tramite cui verranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti previdenziali dei liberi professionisti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto).

La domanda può fin d’ora essere presentata, entro il termine perentorio del 31/10/2021 ed esclusivamente con modalità telematica, tramite accesso all’area riservata del sito internet di Cassa Forense.

Eventuali richieste pervenute in forma cartacea o con modalità diverse da quelle previste, saranno considerate inammissibili, mentre ai fini del riconoscimento del beneficio agli aventi diritto non avrà alcuna rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Sempre a pena di inammissibilità, alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Potranno chiedere l’esonero gli iscritti a Cassa Forense in epoca antecedente il 1°/01/2021 a condizione di non essere titolari, per l’intero periodo oggetto di esonero (2021), di

  • pensione diretta della Cassa o di altro Ente previdenziale, esclusa la pensione d’invalidità;
  • contratto di lavoro subordinato.

Presupposti per ottenere l’esonero sono:

  1. aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito professionale IRPEF non superiore a 50.000 euro;
  2. aver subìto un calo del fatturato, nell’anno 2020, non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019;
  3. essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli iscritti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.

Quanto al requisito di cui al punto 3, non si dovranno produrre documenti attestanti la regolarità contributiva.

A tale riguardo, l’art. 47-bis del decreto Sostegni bis (D.L. 25.5.2021 n. 73, inserito in sede di conversione dalla L. 23.7.2021 n. 106), al primo comma ha previsto che ai fini della concessione dell’esonero in parola la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli Enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021 ed è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.

La domanda potrà essere presentata a un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Avv. Franco Smania – Delegato Cassa Forense


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