Riforma della giustizia atto primo?

di Marcello Adriano Mazzola

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Scopo dichiarato sin dal titolo è la “degiurisdizionalizzazione” (senza timore di urtare l’Accademia della Crusca) e dunque di “adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata”.
La rotta tracciata da anni è quivi confermata: spostare su un binario diverso dalla giurisdizione i contenziosi. Dalla mediazione civile obbligatoria, sino all’aumento abnorme delle spese di giustizia è stato tutto un compulsivo seguirsi di proposte, interventi e fuoriuscita di conigli dal cilindro, con buona pace dell’art. 24 Cost. e del sacro diritto di difesa.
Così invece che procedere verso una riforma organica, si è nuovamente giunti a lifting. Ma, dobbiamo osservarlo, anche a qualche novità interessante. Invero, il metodo del Guardasigilli Orlando si è comunque posto come una novità rispetto al recente passato, dialogando con l’avvocatura. Metodo sfociato in una sua maggiore responsabilizzazione, mediante il nuovo strumento della negoziazione assistita. Ma anche accompagnato dalla introduzione di maggiori oneri per la stessa (processo esecutivo, sospensione dei termini ridotto etc.).
Il decreto contiene dunque anche novità positive ma è l’ennesima conferma dell’incapacità del legislatore di scrivere norme semplici, così ancora una volta attribuendo agli esegeti ruoli inappropriati. Tanti difatti gli articoli ampli e complessi che creeranno certamente problemi applicativi, originando dunque altri contenziosi (giurisdizionali).
Ci limitiamo a riportare alcuni punti principali del provvedimento:


Decisioni delle cause pendenti con trasferimento in arbitrato “forense”: per alcune cause civili pendenti (in primo grado e in appello) le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).
Conciliazione con assistenza degli avvocati (negoziazione assistita): si disegna un iter cogestito dagli avvocati delle parti teso a raggiungere un accordo conciliativo che eviti il giudizio e consenta la celere formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.
Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio: previste convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (con accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile): è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ma l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Modifica regime della compensazione delle spese: secondo il principio che chi perde rimborsa le spese del processo.
Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: secondo il principio che per cause semplici serve un processo semplice. E’ previsto il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, trascurando tuttavia come il processo sommario sia stato sovente ostacolato proprio dai giudici, chiamati in poco tempo a studiare e decidere una causa.
Dichiarazioni rese al difensore:l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo, ciò per accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove.


Dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti. il periodo feriale nei tribunali verrà compres(s)o dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre) ma ciò, stante la perentorietà dei termini solo per gli avvocati, potrebbe divenire un peso solo per l’avvocatura.
Ritardo nei pagamenti:aumentano gli interessiper i debitori che contano sulla dilazione “giurisdizionale” contando sui tempi biblici della giustizia italiana.
Processo esecutivo più incisivo:a) automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione, spettando al creditore di trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto; b) modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione, prevedendo che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti venga radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore; c) ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, con l’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario, colmando l’asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli assetti patrimoniali appartenenti a quest’ultimo; d) eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza; e) obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita; f) provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio; g) infruttuosità dell’esecuzione, con chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.).
In realtà tale ultimo impianto (processo esecutivo più incisivo) realizza interventi spot senza invece avere il coraggio di riscriverlo per intero, ponendosi dunque come il lifting di un malato terminale. Il processo esecutivo andrebbe invece semplificato e accelerato al massimo perché deve tutelare il creditore nel minor tempo possibile e non (come accade) garantire il debitore. Mentre ancora oggi rimane un profluvio di adempimenti (temporali, onerosi) consentendo al debitore di aprire altre infinite fasi processuali, premiando la sua intraprendente resistenza.


In conclusione, appare il decreto come un timido tentativo di voltare pagina, nel quale v’è però l’opportunità per l’avvocatura, attraverso la negoziazione assistita, di imparare a gestire i contenziosi con un atteggiamento più pragmatico ed utile per i propri clienti, collaborando alla ricerca di una soluzione, premiata dalla esecutività della stessa. Da chiarire meglio l’improcedibilità e il rapporto con la mediazione obbligatoria.
Sappiamo tuttavia come servirebbe ben altro. I processi civili ordinari andrebbero ridotti nei riti, semplificati negli adempimenti (soppressa l’inutile farsa dell’udienza di precisazione delle conclusioni), interamente spostati sul PCT, sottratti a marche e marchette non giustificate. Ma soprattutto occorre pretendere termini perentori anche per i magistrati, prevedere la condanna alle spese esclusivamente per il soccombente, sottrarre ai magistrati il potere di quantificare le spese di lite, introdurre una reale responsabilità a carico dei magistrati (premiante per i meritevoli e diligenti, penalizzante per i negligenti e imperiti). Solo per citare alcuni degli interventi che servirebbero. Attendiamo il legislatore e il Guardasigilli al prossimo passo.

Avv. Marcello Adriano Mazzola – Delegato di Cassa Forense

 

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