Fatturazione elettronica: un caso di complicazione?

di Marcello Adriano Mazzola

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La storia nasce da lontano. Con la L. 24 dicembre 2007 n. 244 si istituisce l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (art. 1, commi 209-214), affinché le fatture in forma cartacea non possano essere accettate dalla Pubblica Amministrazione, né al pari sia possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Segue poi una raffica compulsiva di fonti legislative e circolari, tra cui si inserisce in un circolo virtuoso in negativo pure una Direttiva comunitaria n. 2010/45/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica. Nella specie la direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto concerne le norme in materia di fatturazione, dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica.
Con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità) si recepisce nell’art. 1, commi 324-335 (1) la Direttiva 2010/45/UE modificando il D.P.R. 633/72. Gli artt. 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione.
Il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha infine fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.


In ottemperanza a tale disposizione le Amministrazione Pubbliche, ivi incluse le Casse previdenziali private quali la nostra (ricomprese surrettiziamente nell’elenco delle P.A. grazie a Istat e poi con l’avallo del Consiglio di Stato), non accettano più fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013.
In particolare, trascorsi 3 mesi dal 6 giugno la P.A. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 66/2014 al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le P.A. devono riportare: a) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010; b) il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
L’Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto. Il formato elettronico è descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e nelle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”. Il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono poi essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione),  2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.


Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.
L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.
A completamento del quadro regolamentare, l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Si invita comunque a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Quanto al contenuto informativo della fattura elettronica, vi sono ulteriori informazioni non obbligatorie finalizzate a consentire il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale di questa Amministrazione.
Sotto il profilo contabile e gestionale, le fatture dell’Agenzia delle Entrate si distinguono in due categorie: Fatture per acquisti di beni e/o servizi effettuati a seguito della emissione di ordini di acquisto (fatture indirette).
Dalla complessa lettura del quadro normativo si ricavano i seguenti adempimenti per i professionisti: EMISSIONE + TRASMISSIONE + CONSERVAZIONE.
La fattura dovrà essere in formato XML, emessa e sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale con un particolare contenuto informativo, con informazioni obbligatorie e informazioni opzionali.
Dovrà poi essere trasmessa con particolari canali di trasmissione (PEC, PROTOCOLLO INTERNET HTTPS etc.).


Da ultimo la conservazione della fatturazione dovrà avvenire con modalità particolari ed esclusivamente in formato elettronico.
Tutto ciò è studiato ad arte per escludere il professionista dall’autogestione della fatturazione elettronica, tant’è che è tutto un fiorire di società intermediarie che offrono un tale servizio obbligatorio.
Sovviene dunque il sospetto che il complesso ed articolato sistema sia stato studiato ad hoc per legittimare ancor di più i gravissimi ritardi nei pagamenti, che vedono già l’Italia tra gli ultimi posti in Europa, appena assoggettata ad una procedura d’infrazione.

Avv. Marcello Adriano Mazzola – Delegato di Cassa Forense

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