L’ Arbitro Assicurativo: un nuovo sistema di risoluzione delle controversie
Dal 15 gennaio 2026 sarà operativo l’Arbitro Assicurativo, nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa.
Dal 15 gennaio 2026 sarà operativo l’Arbitro Assicurativo, nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza 25/6/2025 n. 6391, affronta una problematica di crescente interesse nel caso di impugnazione di delibera assembleare e delle cautele da assumere per evitare il rischio esiziale di improcedibilità della domanda giudiziale susseguente ad una domanda di mediazione
A colpi di pronunce giudiziali, la singolare vicenda di un progetto di riparto parziale nei 10 anni successivi alla sua presentazione.
La Cassazione torna sul mobbing nella PA con la sentenza n. 3103/2026 e chiarisce un punto che vale anche nel privato: se il dirigente agisce per fini personali, risponde lui, non l'ente
Il Tribunale di Trani (ordinanza n. 105/2026 del 29/1/2026) ha affrontato il tema della competenza territoriale dell’Organismo di mediazione. Una compagnia assicuratrice, dopo aver indennizzato un’assicurata per l’incendio di un’autogru industriale, agisce in surrogazione chiedendo la restituzione della somma pagata alla società locataria, sulla...
Delibazione della sentenza ecclesiastica: come ottenere il riconoscimento civile in Italia della nullità matrimoniale e gli adempimenti.
Mobbing orizzontale: requisiti probatori, intento persecutorio e responsabilità ex art. 2087 c.c. nella giurisprudenza di Milano.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23116 del 13 luglio 2026, chiarisce che il simulatore pensionistico presente sul sito di Cassa Forense ha una funzione esclusivamente informativa e orientativa e non può, da solo, dimostrare in giudizio l’importo del rateo pensionistico.
Diritto all’oblio e reputazione online: quando ottenere la deindicizzazione e come bilanciare privacy e libertà di informazione.
La disciplina della legittima difesa, ampliata dagli interventi del 2006 e del 2019, è stata ritenuta compatibile con la Costituzione solo grazie a un’interpretazione rigorosa della giurisprudenza. Restano centrali i requisiti del pericolo attuale, della necessità e della proporzione della reazione.