Legittima difesa e confini costituzionali, ieri e oggi: dal 2019 al c.d. caso Roggero
07/08/2026
Stampa la pagina
La disciplina della legittima difesa, ampliata dagli interventi del 2006 e del 2019, è stata ritenuta compatibile con la Costituzione solo grazie a un’interpretazione rigorosa della giurisprudenza. Restano centrali i requisiti del pericolo attuale, della necessità e della proporzione della reazione. Ulteriori interventi espansivi rischierebbero di oltrepassare i limiti costituzionali, legittimando forme di giustizia privata incompatibili con la tutela della vita umana e con i principi liberal-solidaristici dell’ordinamento.
Nel nostro contributo del 29 aprile 2019, “Difesa legittima, sicurezza privata e Costituzione: una breve riflessione sulla nuova normativa”, pubblicato su CF NEWS e scritto insieme ad Antonio Mazzone¹, avevamo ricostruito la disciplina della legittima difesa dopo la legge 26 aprile 2019, n. 36, mettendo in luce come gli interventi del 2006 e del 2019 avessero già spinto l’istituto al limite estremo della compatibilità con i principi costituzionali. In particolare, la presunzione di proporzione nella difesa domiciliare e il rilievo dello “stato di grave turbamento” ai fini dell’eccesso colposo segnavano una significativa torsione in senso espansivo della scriminante.
La giurisprudenza successiva ha sostanzialmente confermato l’immagine di un “diritto al limite”, ma ne ha al tempo stesso contenuto gli effetti più dirompenti attraverso letture costituzionalmente orientate. È stato ribadito che la legittima difesa – anche nella declinazione domiciliare – resta ancorata ai requisiti strutturali del pericolo attuale, della necessità e della proporzione della reazione, da accertarsi con giudizio ex ante, alla luce delle concrete alternative meno lesive disponibili.
Con riguardo all’art. 52 c.p., la Cassazione ha chiarito che la difesa domiciliare non introduce una licenza generalizzata all’uso delle armi in casa, ma costituisce una species della legittima difesa ordinaria: la presunzione opera sul solo requisito della proporzione, mentre l’attualità del pericolo e la necessità della reazione restano oggetto di rigoroso vaglio in concreto. In questa prospettiva, è stato sottolineato come una presunzione legale di necessità, specie in caso di esiti letali, sarebbe difficilmente conciliabile con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 2, par. 2, lett. a), CEDU, che protegge il diritto alla vita anche dell’intruso.
Il controllo giudiziale si è concentrato, in particolare, sulla prospettiva dell’agente al momento del fatto. In una recente decisione, Cass. V Sez. Pen, n. 34342/2024, la Corte ha ribadito che l’accertamento della legittima difesa reale o putativa e dell’eventuale eccesso colposo deve essere compiuto con giudizio ex ante, calato nelle circostanze concrete percepibili dall’imputato, censurando una ricostruzione meramente ex post fondata su videoregistrazioni e perizie tecnico-scientifiche che finivano per sostituire alla percezione dell’aggredito una valutazione esterna e retrospettiva.
Quanto all’art. 55 c.p., la riforma del 2019 ha introdotto il comma 2, escludendo la punibilità dell’eccesso colposo nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare quando l’agente abbia agito in condizioni di minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. La giurisprudenza ha però ribadito che l’eccesso colposo presuppone pur sempre la configurabilità in concreto della scriminante e un superamento solo colposo dei suoi limiti: l’eccesso volontario, punitivo, resta estraneo all’area dell’art. 55 c.p. e integra un illecito doloso.
Sul versante civilistico, l’art. 2044 c.c., come novellato nel 2019, ha rafforzato il parallelismo con l’art. 52 c.p., escludendo la responsabilità nei casi di legittima difesa domiciliare e sostituendo, nelle ipotesi di eccesso colposo non punibile ex art. 55, comma 2, c.p., il risarcimento integrale con un’indennità equitativa, modellata sullo schema dell’art. 2045 c.c. La Cassazione civile ha ribadito l’identità concettuale tra legittima difesa penale e civile, ma anche la differenza quanto all’onere probatorio e agli effetti del dubbio, che in sede civile si risolve a sfavore di chi invoca la scriminante (tra le altre, Cass. Civ. n. 18094/2020 e Cass. Civ. n. 24848/2023).
Proporre oggi, sull'onda emotiva suscitata dal c.d. caso Roggero, ulteriori modifiche alla disciplina della legittima difesa, nell'ambito di una campagna securitaria condotta anche al prezzo di vere e proprie sgrammaticature istituzionali, significa rimettere in discussione equilibri che si collocano alle radici del nostro ordinamento costituzionale di ispirazione liberal-solidaristica.
In particolare, interventi che prescindano dai requisiti della necessità e della proporzione della reazione difensiva rispetto a un pericolo attuale, legittimando di fatto forme vendicative di giustizia privata, oppure che escludano integralmente il risarcimento del danno conseguente a un fatto illecito, oltrepasserebbero i limiti entro i quali la disciplina della legittima difesa può ritenersi compatibile con i principi costituzionali.
Con le riforme del 2006 e del 2019 la disciplina della legittima difesa è stata già estesa fino al limite estremo della compatibilità con i principi costituzionali, compatibilità che la giurisprudenza ha potuto riconoscere soltanto attraverso un’interpretazione conforme, anche grazie al contributo della dottrina penalistica.
Promettere oggi di oltrepassare tali limiti significa alimentare aspettative che non possono trovare coerente attuazione dalla prospettiva costituzionale e, ancora più in profondità, significa trasmettere un messaggio culturale che affievolisce il valore della vita umana, lasciando intendere che, al di fuori dei presupposti oggi fissati dalla legge, l’eliminazione dell’autore del reato possa rappresentare una risposta ordinaria e socialmente accettabile.
¹ In memoria di Antonio Mazzone, Avvocato, co-autore del contributo del 2019 su CF NEWS.