L’offesa e’ sempre illegittima

di Lorena Puccetti

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Prime pronunce della Cassazione in materia di c.d. legittima difesa domiciliare presunta

La legittima difesa domiciliare è da tempo oggetto di interventi legislativi aventi il dichiarato obiettivo di  ampliare il diritto di difendersi nell'ambito del proprio domicilio.

Già la rubrica della legge n. 59/2006, enfaticamente intitolata “diritto all'autotutela in un privato domicilio, lasciava intendere che ogni mezzo di difesa all'interno della propria abitazione fosse lecito. Non a caso, la scriminante introdotta dalla predetta legge era stata battezzata “legittima difesa allargata”. 

In estrema sintesi, la nuova disciplina verteva sull'espressione «sussiste il rapporto di proporzione» che sembrava istituire una presunzione di proporzione tra l’offesa e la reazione difensiva perpetrata anche attraverso l’uso di armi.

Trascurando altri aspetti, il passaggio più problematico riguardava l’art. 52, co. 2, lett. b) laddove si precisava che tale presunzione di proporzione si estendeva anche al fine di difendere «i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione».

Tale ambigua formulazione ha fatto sorgere il dubbio che la norma legittimasse l’uso di armi per difendere non solo l’incolumità, ma anche semplici beni patrimoniali. Una simile lettura, sovvertendo la gerarchia dei beni giuridicamente tutelati, avrebbe esposto l’art. 52, co. 2 a fondati dubbi di legittimità costituzionale. 

Tuttavia, l’orientamento interpretativo assunto dalla giurisprudenza in questi anni, ha di fatto disinnescato i potenziali effetti dirompenti della nuova scriminante riportandola nel paradigma classico dell’art. 52 c.p., che presuppone la necessità di difendersi da un pericolo attuale.

All'esito di tale presa di posizione, è apparso chiaro che la novella legislativa, interpretata in modo conforme ai principi costituzionali, non aveva in concreto apportato significativi cambiamenti in tema di legittima difesa domiciliare. Ed è per questo che il  Legislatore, con la legge 26 aprile 2019 n. 36, è nuovamente intervenuto sull’art. 52 c.p. con due fondamentali innovazioni.

In primo luogo, dopo la parole «sussiste» è stato inserito l’avverbio «sempre» per ripristinare quella presunzione legale di proporzione tra difesa e offesa che l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge 59/2006 aveva neutralizzato. 

Inoltre, ed è questo il punto maggiormente controverso, all’art. 52 c.p. è stato aggiunto il co. 4 il quale specifica che «nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Si tratta della c.d. legittima difesa domiciliare presunta, la cui definizione rinfocola il dubbio se l’intrusione con violenza sulle cose, ad esempio lo scasso della serratura di una finestra, consenta qualsiasi tipo di reazione.

Simile conclusione legittimerebbe l’aggressione, anche letale, di chiunque si intrufoli in casa forzando la porta d’ingresso. Se è questa l’intenzione del Legislatore, ancora una volta la norma si espone a future questioni di legittimità costituzionale. 

Nel frattempo è già intervenuta la Corte di Cassazione con due pronunce volte a fare chiarezza sulla portata della nuova legge.

La prima sentenza, depositata il 30 settembre 2019, nel caso di un uomo che aveva ucciso a colpi di piccone il ladro che era entrato nel suo allevamento per rubargli il bestiame e che ormai giaceva inerme a terra, ha escluso l’applicabilità della innovazione normativa argomentando che il concetto di legittima difesa presuppone che il soggetto abbia agito al fine di difendersi «nessuna intrusione con violenza o con la minaccia nel senso previsto dalla nuova disposizione potendo porsi quale antecedente causale specifico con la descritta azione ritorsiva e gratuitamente violenta».

In pratica, la Corte ha escluso che l’avverbio «sempre» consenta di applicare indiscriminatamente la speciale causa di giustificazione per il solo fatto che la reazione “difensiva” si sia svolta all'interno di un luogo privato. Con la seconda sentenza, depositata il 2 ottobre 2019, la Corte si è pronunciata in una vicenda in cui l’imputato aveva colpito alla testa con una mazza da baseball il ladro che stava cercando di entrare nella sua abitazione.

Il ricorrente chiedeva l’applicazione della legittima difesa domiciliare presunta o in subordine  dell’eccesso colposo di cui al novellato art. 55 c.p., che esclude la punibilità se chi ha commesso il fatto ha agito «in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto». Nel respingere l’applicabilità della sopravvenuta e più favorevole legge, la Corte ha argomentato nel senso che, presupponendo la c.d. legittima difesa domiciliare presunta un’intrusione con minaccia o violenza alle persone – o quanto meno alle cose - nel caso in esame la valutazione della legittima difesa doveva rimanere ancorata ai parametri normativi preesistenti.

E ciò perché tale circostanza di fatto non era emersa nel corso del giudizio di merito.

La sentenza non chiarisce, ma non era il thema decidendum, in quali termini l’introduzione nel domicilio avvenuta con violenza solo sulle cose e non sulle persone autorizzi a reagire contro l’intruso.

Peraltro, la Corte ha tenuto a sottolineare che la punibilità dell’eccesso colposo di legittima difesa cui all’art. 55, figura ancora vigente, sconfessa l’assolutezza dell’avverbio “sempre” inserito nell'art. 52, 2 co., c.p. In altri termini, la reazione eccessiva e sproporzionata, pur a fronte di un’obiettiva aggressione, rimane penalmente sanzionata. Soprattutto, nell'escludere nel caso di specie l’applicazione dell’art. 55 c.p., la Corte ha ribadito che ove non sussista alcuna aggressione dalla quale difendersi, non si configurano né la scriminante né l’eccesso colposo posto che anche quest’ultimo presuppone l’esigenza di rimuovere un effettivo pericolo.

In conclusione, a dispetto dei messaggi ingannevoli che vengono trasmessi in modo retorico e superficiale, non corrisponde affatto al vero che la nuova legge attribuisce licenza di uccidere nei luoghi privati.

Lo slogan propagandistico che ha accompagnato l’entrata in vigore della novella, ovvero la difesa è sempre legittima, rischia di essere pericolosamente fuorviante. La Corte di Cassazione ha infatti affermato, e ciò deve servire da monito per gli aspiranti giustizieri, che la difesa è legittima purché si tratti di difendersi e non di offendere gratuitamente.              

Avv. Lorena Puccetti – Foro di Vicenza


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