Mobbing nel pubblico impiego: risponde il dirigente, non l'ente
02/04/2026
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Con la sentenza n. 3103/2026, la Sezione Lavoro della Cassazione torna sul tema del mobbing nella Pubblica Amministrazione: il dirigente pubblico risponde personalmente quando pone in essere comportamenti vessatori dettati da finalità personali, estranee agli interessi dell'amministrazione.
Nel caso specifico, una dirigente medica di un centro di salute mentale aveva escluso una collega psichiatra dalle attività territoriali, confinandola in mansioni non assistenziali e ignorando sia i provvedimenti dell'azienda sanitaria sia il parere favorevole di una commissione interna al reintegro.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 3103/2026 del 12 febbraio 2026, conferma la condanna al risarcimento a carico della sola dirigente. Il ragionamento della Corte ruota attorno a una distinzione che vale sia nel pubblico impiego sia nel privato: quando un dirigente agisce per fini personali ed egoistici, estranei o addirittura contrari agli interessi dell'organizzazione, risponde in proprio ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'ente, in questo caso, non è il soggetto che ha causato il danno né quello che ne ha tratto vantaggio.
La responsabilità del datore di lavoro, pubblica amministrazione o azienda privata, scatta su un presupposto diverso: che le condotte siano riconducibili all'organizzazione, oppure che il datore abbia omesso di vigilare o di adottare misure correttive adeguate quando era in condizione di farlo.
Nel caso esaminato, l'Azienda aveva adottato provvedimenti. Non era rimasta inerte. E questo, per la Corte, è stato sufficiente a escluderla dalla condanna.
Il nodo è documentare la diligenza. Se l'organizzazione ha adottato misure correttive tempestive, atti organizzativi, istruzioni al responsabile, segnalazioni disciplinari o trasferimento cautelativo del presunto autore, la responsabilità per il "mobbing personale" resta in capo all'autore materiale. L'ente che può dimostrare di non aver tollerato né favorito le condotte si trova in una posizione difendibile.
La Corte ribadisce che il mobbing è configurabile anche in contesti professionali ad alta specializzazione come quello sanitario. La natura tecnica del rapporto tra colleghi medici non attenua la fattispecie né esclude il profilo risarcitorio civile.
La distinzione tra responsabilità del datore ex art. 2049 c.c. e responsabilità personale del dirigente ex art. 2043 c.c. non è una novità. La Cassazione ha costruito nel tempo un orientamento che fa perno proprio sulla finalità della condotta: se serve l'ente, risponde l'ente; se serve il dirigente, risponde il dirigente. La sentenza 3103/2026 non rovescia questo schema, lo applica con precisione a un caso in cui l'ente aveva comunque adottato misure. È questo elemento, la diligenza documentata, a fare la differenza rispetto a situazioni in cui l'organizzazione è rimasta passiva.