IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE E IMPROCEDIBILITA’ PER GENERICITA’ DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE
10/02/2026
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Il Tribunale di Napoli, con la sentenza 25/6/2025 n. 6391, affronta una problematica di crescente interesse nel caso di impugnazione di delibera assembleare e delle cautele da assumere per evitare il rischio esiziale di improcedibilità della domanda giudiziale susseguente ad una domanda di mediazione.
La vicenda trae origine da una istanza di mediazione generica, dalla quale si evinceva soltanto l’oggetto della domanda, ossia l’impugnativa di una delibera individuata solo come data, ma senza alcuna ulteriore indicazione e senza esposizione dei motivi di tale impugnazione.
Nel giudizio dinanzi al Tribunale partenopeo veniva poi contestata la approvazione dei consuntivi 2019, 2020 e 2021 ed alcune gestioni straordinarie.
Il convenuto eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione per inutile decorso del termine decadenziale ex art. 1137 c.c. stante l’assenza di interruzione del procedimento di mediazione siccome invalidamente instaurato con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale.
L’istanza di mediazione sarebbe stata da considerare come non proposta in considerazione, sul punto che qui interessa, della mancata indicazione dei motivi posti alla base della impugnazione, conosciuti solo con la notifica dell’atto di citazione.
Il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità per violazione dell’art. 4 comma 2 D.Lgs. 28/2010, secondo il quale “l’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa” e deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni) riproposti in sede processuale (persone, petitum e causa petendi dell’art. 125 c.p.c.).
Essi “sono necessari affinchè la mediazione sia effettiva e può definirsi tale solo ove la parte chiamata venga messa in condizione di conoscere tutte le questioni, sia pure esposte in modo succinto e per punti, costitutive della pretesa dell’altre parte”.
Si tratta del tema della simmetria tra l’oggetto del procedimento stragiudiziale e quello del successivo giudizio e della necessaria corrispondenza tra petitum e causa petendi.
Già alcune sentenze recenti (v. Trib. Cassino 19/9/2025 n. 1186; Trib. Avellino 11/8/2025 n. 1218) hanno sottolineato la necessità di simmetria tra domande di mediazione e giudiziale, in particolare nelle impugnazioni di delibera condominiale, quanto al petitum tra le domande e riferita alla specifica delibera nonchè ai singoli punti dell’o.d.g., alla natura del provvedimento richiesto (se nullità o annullabilità), alla chiara specificazione dei motivi o dei vizi su cui si fonda l’impugnazione.
Ciò, si noti bene, al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità
Il Tribunale di Napoli ritiene di dar seguito all’indirizzo giurisprudenziale già espresso da Trib. Roma 29/12/2021 nn. 20160, 259/2022 e 9450/2023 e Trib. Napoli 7/11/2023, sottolineando il rischio del decorso insanabile del termine di 30 giorni ex art. 1137 c.c. con la derivante improcedibilità che non consente però la riproponibilità della domanda.
Ciò perché l’effetto interruttivo può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all’istanza simmetrica alla domanda giudiziale con una coincidenza sostanziale tra i contenuti di mediazione e quelli del processo.
Diversamente la mediazione non può considerarsi ritualmente svolta, non avendo avuto la controparte conoscenza dei termini della vicenda per valutare la possibilità di un accordo e, quindi, non è impedita la decadenza dell’impugnazione ex art. 1137 c.c..
Tale decadenza non potrebbe giammai risultare sanabile a seguito di una nuova mediazione.
Non essendo riconoscibile per quanto esposto l’effetto interruttivo della decadenza, l’opposizione proposta, ha concluso il Tribunale campano
facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, è ben oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 1137 c.c. ed il termine di legge deve ritenersi ormai spirato con l’insanabilità del suo decorso e la non riproponibilità della domanda.