RIPARTI PARZIALI, ACCANTONAMENTI E MISURE CAUTELARI

di Maria Concetta Olivieri

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L’ordinanza della Corte di Cassazione 26655/2025 si sofferma sulla mera discrezionalità – non sindacabile - della scelta del curatore (o del commissario straordinario) di non prevedere accantonamenti facoltativi in sede di riparto parziale, pur in presenza di elementi che potrebbero deporre per l’opportunità di una soluzione diversa.

Nel 2014 il commissario straordinario di una società in amministrazione straordinaria presentava un progetto di riparto parziale che non prevedeva accantonamenti per i creditori opponenti allo stato passivo, ai quali, tuttavia, il progetto andava comunicato. A ciò facoltizzato, un creditore opponente presentava reclamo ex artt. 36 e 110 l.f., deducendo la necessita di un accantonamento totale delle somme da ripartire, stante l’asserita natura prededucibile del suo assorbente credito in corso di accertamento. Il GD, accolta la domanda, revocava il progetto ma, sul reclamo di alcuni creditori, il Tribunale lo dichiarava esecutivo e rigettava la richiesta di accantonamento.

Asserita la violazione del contraddittorio, veniva chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione che rinviava la questione alle Sezioni Unite: queste, nel 2019, riscontrata la violazione, pronunciavano di conseguenza e rinviavano la questione al GD, il quale pero , pur attenendosi alla decisione della Corte, nel 2020 revocava di nuovo il progetto di riparto parziale. Sul reclamo di alcuni creditori, pero , il Tribunale lo dichiarava ancora una volta esecutivo e, nel 2021, il creditore opponente presentava altro ricorso per cassazione: tra i plurimi motivi, per la dedotta obbligatorietà dell’accantonamento ex art. 113/II l.f., in presenza di credito prededucibile con titolo non attuale per il riparto, ma in corso di accertamento. Con l’ordinanza del 2025, la Corte ha rigettato il ricorso (e, si auspica che, dopo oltre dieci anni, quel progetto di riparto abbia avuto esecuzione).

LA QUESTIONE RILEVANTE

Il fatto, purtroppo, è datato, perché precede gli interventi del 2016 che, modificando l’art. 110 l.f., hanno stabilito che il curatore, nel redigere il progetto, debba individuare per ciascun creditore ammesso al passivo, le somme subito ripartibili e, per i creditori opponenti ex art. 98 l.f., quelle ripartibili solo previo rilascio di fideiussione autonoma a prima richiesta. All’epoca, infatti, per l’art. 113/I c. l.f., nelle ripartizioni parziali era previsto un accantonamento per i creditori opponenti solo in presenza di misure cautelari o di sentenza di accoglimento non passata in giudicato.

Nella ricostruzione dei fatti di cui all’ordinanza in esame, in favore dell’opponente ne erano state disposte misure cautelari ne c’era una decisione non definitiva. Neppure si poteva imporre al commissario un accantonamento generico superiore al 20% delle somme disponibili, ribadito il carattere discrezionale – perché rimesso alla valutazione prudenziale del curatore - dell’accantonamento di cui all’art. 113/II c. l.f. Da qui la decisione di rigetto della Corte.

Gli attuali artt. 220 e 227 del Codice della crisi replicano in parte qua il tenore sostanziale degli artt. 110 (post 2016) e 113 l.f.: nel riparto parziale, così , si possono individuare tre tipi “accantonamenti obbligatori”, per: i) il 20% delle somme distribuibili; ii) le quote assegnate ai creditori partitamente indicati gia nell’art. 113; iii) le somme ricevute dalla procedura per effetto di decisione esecutive in via provvisoria ma non ancora passate in giudicato. Con il secondo tipo, in realtà , si costituisce più propriamente un vincolo di destinazione, che si scioglierà al venir meno dell’impedimento previsto. Tra i “beneficiati”, fino al d.lgs 136 del 2024, c’erano gli opponenti per i quali erano state disposte misure cautelari: tale ipotesi e stata soppressa nel 2024 (art. 37), ritenendo che gia le modifiche all’art. 99 l.f. non consentissero più ammissioni provvisorie nel giudizio di opposizione.

Ma e corretto affermare, come si vorrebbe, che Da qui, alcune riflessioni: si sostiene che la disciplina dei riparti parziali debba essere improntata a criteri di celerità e che nel bilanciamento degli interessi dei creditori concorsuali e dei creditori concorrenti debbano essere preferiti questi, salvo il rilascio di fideiussioni o la presenza di decisioni favorevoli ai primi, pur non definitive.

Se la celerità rischia di essere compromessa dalle vicende giudiziarie – come emerge dall’ordinanza del 2025 - quid iuris per chi sta agendo per il riconoscimento del proprio credito, ma la decisione, suo malgrado, tarda ad arrivare e non puo rilasciare fideiussioni? Si puo ipotizzare che se il dlgs 136/2024 (in parte qua) e da riferire alle ammissioni provvisorie, si possano ancora chiedere misure cautelari, per la tutela dei creditori opponenti? Ed e sostenibile che la soppressione del 2024 non consenta comunque una tutela interinale residuale e atipica quale quella dell’art. 700 c.p.c?

 

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