L’ACQUISTO D’AZIENDA NELL’AMBITO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

di Franca Vianello

Stampa la pagina
foto

Il “percorso” della composizione negoziata della crisi di cui al D.L. 118/2021, convertito con L. 141/2021, si trova ora organicamente disciplinato all’interno del Codice della crisi e dell’insolvenza.

Alla composizione negoziata viene data pubblicità esterna alla cerchia dei creditori solo in specifici casi, fra cui quello del trasferimento dell’azienda senza gli effetti di cui all’articolo 2560 - comma II, c.c., sollevando cioè l’acquirente dalla responsabilità per i debiti aziendali pregressi che risultino dai libri contabili obbligatori.

Tale previsione è di particolare interesse se si considera che sino all’introduzione di tale strumento, proprio per beneficiare di questo effetto riduttivo del rischio sopportato dall’acquirente dell’azienda, gli acquisti di aziende in difficoltà avvenivano esclusivamente nell’ambito protetto delle procedure concorsuali (fallimento o concordato), in cui era l’intervento del Tribunale ad assicurare l’effetto purgativo e la deroga alla previsione dell’art. 2560 c.c.

Premesso che, rimanendo applicabile l’art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro continueranno con il cessionario, con la conservazione da parte dei lavoratori di tutti i relativi diritti, rimanendo cedente e cessionario obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al momento del trasferimento,  l’imprenditore, per beneficiare di tale effetto purgativo, dovrà chiedere l’autorizzazione alla cessione al Tribunale, che sarà tenuto a verificarne la funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, dettando le “misure ritenute opportune tenuto conto delle istanze delle parti interessate”, non senza esimersi (questa la tesi più accreditata) dal verificare la sussistenza sul mercato di soluzioni migliorative dal punto di vista di tutti gli stakeholder.

Una volta autorizzato dal Tribunale, l’atto di cessione sarà stipulato dall’imprenditore che, nell’ambito della composizione negoziata, non subisce alcuno spossessamento e conserverà i propri effetti indipendentemente dall’esito della stessa, restando fermi sia l’effetto traslativo, sia quello purgativo rispetto ai debiti anteriori.

La deroga di cui all’articolo 2560, comma II, c.c. si applica ai debiti veri e propri e non alle posizioni non ancora definite, mentre qualche dubbio si pone relativamente al trattamento dei debiti tributari, stante la previsione di cui all’art. 14 D.lgs. 472/1997, che esclude la responsabilità solidale del cessionario solo qualora la cessione avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, di accordi di ristrutturazione ex art.182-bis L.F., di piani attestati ex art. 67, c. 3, lett. d), L.F., di una procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012.

Ciò evidentemente non crea problemi nel caso in cui la composizione negoziata (che non è procedura concorsuale) sfoci in una di quelle procedure, mentre ne crea in tutte le possibili altre ipotesi.

Pertanto, anche se il tenore della previsione normativa sembrerebbe autorizzare un’interpretazione comprensiva in tale esenzione dei debiti tributari (indubbiamente da iscriversi nei libri contabili obbligatori), sarà opportuno che l’aspirante acquirente, qualora non risultino iscritti debiti tributari nei libri contabili obbligatori, cautelativamente verifichi la negatività del certificato rilasciato dagli uffici dell’amministrazione finanziaria.

In definitiva, ferma la responsabilità per i crediti dei lavoratori ex art. 2112 c.c., se, come sembra, l’acquirente dell’azienda potrà beneficiare dell’esenzione da responsabilità relativamente a tutti gli altri debiti aziendali pregressi, compresi quelli tributari, lo strumento offerto dalla composizione negoziata risulterà essere un’eccellente opportunità per il risanamento delle imprese in difficoltà, ma anche per quegli imprenditori che intendano acquisire realtà aziendali interessanti e generatrici di valore, senza sopportare rischi ulteriori rispetto a quello, già elevato, d’impresa.

 


Altri in DIRITTO

Potrebbe interessarti anche