INCOMPETENZA TERRITORIALE IN MEDIAZIONE E MANCATA ECCEZIONE: E’ SEMPRE POSSIBILE ECCEPIRLA IN GIUDIZIO
03/04/2026
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Un recente provvedimento del Tribunale di Trani (ordinanza n. 105/2026 del 29/1/2026) affronta il tema della competenza territoriale dell’Organismo di mediazione in una interessante fattispecie.
Una compagnia assicuratrice, a seguito di un incendio che ha danneggiato un’autogru industriale di proprietà di un’assicurata, avvenuto presso lo stabilimento della società locataria, dopo aver indennizzato la propria assistita, agisce in surrogazione ex art. 1916 c.c..
Richiede conseguentemente la ripetizione della somma corrisposta in virtù delle clausole di noleggio, per il quale la convenuta aveva assunto su di sé ogni rischio, compreso l’incendio, con l’obbligo di restituzione del bene nello stato originario anche in ipotesi di forza maggiore.
Nella costituzione in sede giudiziale, tra le altre, la convenuta solleva la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trani in favore di quello di Mantova, competente per la presenza di una clausola del contratto di noleggio che prevedeva all’art. 13 la competenza esclusiva del detto Foro.
La peculiarità del caso deriva dalla circostanza che l’attrice contestava la eccezione di incompetenza sul rilievo che la convenuta aveva partecipato alla mediazione dinanzi all’Organismo Forense di Trani senza sollevare alcun rilievo.
Sempre secondo la prospettazione di parte attrice ciò doveva ritenersi una implicita rinuncia al Foro esclusivo con conseguente infondatezza della svolta eccezione di incompetenza.
In altre parole, sempre seguendo tale tesi, il mancato rilievo in sede di mediazione avrebbe precluso la proponibilità della eccezione dinanzi al Tribunale adito di Trani, determinando una preclusione processuale nel giudizio di merito con una rinuncia tacita alla clausola contrattuale.
Il Tribunale pugliese rigetta recisamente la tesi avanzata, ritenendo che non avesse pregio giuridico il ritenere che, con l’adesione alla procedura di mediazione, dinanzi all’Organismo forense tranese, la convenuta avesse rinunciato definitivamente alla propria eccezione di incompetenza, facendo rivivere quella di legge in luogo di quanto pattuito.
“L’adesione alla mediazione da parte della convenuta” osserva il Tribunale “peraltro configurabile quale onere di legge, è privo di incidenza in ordine alla competenza, atteso che è stata la stessa attrice ad individuare l’organismo territorialmente competente e altro non avrebbe potuto fare la convenuta se non partecipare in quella sede”.
La mancata eccezione, prosegue il Tribunale nel suo incedere argomentativo, in sede di mediazione, dell’incompetenza per territorio “non può comportare, in assenza di riferimento normativo, alcuna preclusione processuale a far valere la medesima eccezione nel giudizio” non potendo neanche costituire “rinuncia sostanziale alla clausola pattizia, al più potendo rilevare sub specie di accordo implicito delle parti circa la deroga alla competenza territoriale del solo organismo di mediazione”.
Viene qui richiamato l’art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010, secondo il quale “la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti”.
In definitiva, secondo la condivisibile ricostruzione operata dal Tribunale di Trani, pur dovendosi ritenere assolta la condizione di procedibilità della domanda essa “dovrà essere comunque incardinata dinanzi al Giudice competente”.
La mancata eccezione, conclude il Tribunale, deve ritenersi comunque una condotta contraria a buona fede, richiamandosi l’art. 8 comma 6 D.Lgs. 28/2010 secondo il quale “le parti cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse e viene disposta la compensazione delle spese stante un “concorso causale” nel promuovimento del giudizio dinanzi al Giudice incompetente territorialmente.
Qui forse potrebbe essere avanzata una opinione diversa tenendo conto che, ammessa anche in sede di mediazione la consapevolezza della validità della eccezione, la parte potrebbe manifestare disponibilità a verificare in detta procedura la possibile conciliazione della lite, prima di avanzare le eccezioni processuali in sede contenziosa.