IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E LA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
È possibile il licenziamento di un dipendente per giustificato motivo oggettivo al termine del periodo di Cassa integrazione straordinaria?
È possibile il licenziamento di un dipendente per giustificato motivo oggettivo al termine del periodo di Cassa integrazione straordinaria?
Una recente pronuncia della sezione Lavoro della Cassazione, la numero 5244 del 10.01.2023, offre lo spunto per analizzare una fattispecie giuslavoristica particolarmente interessante: il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
L’avvocato, in caso di inadempienza del cliente nel pagamento del suo compenso professionale, come qualsiasi altro creditore, per il recupero delle competenze professionali nei confronti del proprio cliente, può fare ricorso all’autorità giudiziaria
Avvocata, magistrata, sindaca, ministra. Si sente spesso dibattere sull’uso al femminile dei termini che indicano qualifiche professionali e mestieri. Non c’è una scelta giusta e una sbagliata dal punto di vista linguistico
Il venir meno del cosiddetto “blocco dei licenziamenti”, disposto in conseguenza dell'emergenza sanitaria e protrattosi per alcuni settori rende opportuno riesaminare sinteticamente la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato e di remunerare adeguatamente l’attività professionale per perfezionare la transazione, la disciplina parametrica (art.4, comma 6, dm n.55/2014) prevede un compenso “particolare” in caso di conciliazione e transazione della lite
Genitori separati o divorziati e le limitazioni di spostamenti a causa dell'emergenza Coronavirus
La nuova procedura, disciplinata dall’art. 14 quaterdecies, L. n. 3/2012, consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità
D.L. n. 6/2020: opposizione allo sfratto per morosita', inadempimento incolpevole a causa del lockdown imposto per far fronte all’emergenza Covid
Contratti di locazione, l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile