Dirigente e Delegato: Profili e Responsabilità nella Gestione della Sicurezza sul Lavoro delle Figure di Supporto al Datore di Lavoro
06/03/2026
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La gestione della sicurezza in aziende strutturate richiede una ripartizione di compiti e responsabilità. Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) affianca alla figura del datore di lavoro altri soggetti chiave con specifiche posizioni di garanzia: il dirigente e il preposto (il quale, pur rivestendo una posizione di garanzia autonoma, svolge un ruolo prevalentemente esecutivo e di vigilanza diretta, che esula dal presente approfondimento). Accanto a queste figure, l’ordinamento prevede anche la possibilità di nominare un “delegato” attraverso un atto formale. Sebbene possano apparire simili, dirigente e delegato sono figure giuridicamente distinte, con differenti fonti di responsabilità e implicazioni per l’organizzazione aziendale.
Il Dirigente per la Sicurezza: Definizione e Ruolo
L’articolo 2, comma 1, lettera d) del TUS definisce il “dirigente” come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Il dirigente è, in sostanza, l’alter ego operativo del datore di lavoro, un soggetto che, in virtù della sua posizione nell’organigramma aziendale, ha il compito di tradurre in pratica le strategie di prevenzione.
La caratteristica fondamentale della posizione del dirigente è che la sua responsabilità sorge iure proprio, ovvero direttamente dalla legge, in virtù della funzione ricoperta. Non è necessario un atto formale di delega ai sensi dell’art. 16 TUS per attribuirgli una posizione di garanzia. La sua responsabilità è “originaria” e discende dai poteri gestionali e organizzativi che effettivamente esercita, in applicazione del principio di effettività. La nomina a dirigente, o l’esercizio di fatto delle sue funzioni, è sufficiente a radicare in capo al soggetto gli obblighi prevenzionistici previsti dall’articolo 18 del TUS, che si applica congiuntamente a datori di lavoro e dirigenti.
Il Delegato alla Sicurezza: Definizione e Ruolo
Il “delegato” è un soggetto che può essere anche esterno all’organizzazione aziendale, al quale il datore di lavoro trasferisce specifiche funzioni in materia di sicurezza attraverso un atto formale denominato “delega di funzioni”, disciplinato dall’articolo 16 del TUS. Questo strumento consente al datore di lavoro di trasferire parte della sua posizione di garanzia, con un conseguente effetto liberatorio (parziale) per sé stesso.
A differenza del dirigente, la responsabilità del delegato è a titolo derivativo. Essa non sorge dalla sua posizione in azienda, ma direttamente dall’atto di delega. Il delegato diventa garante della sicurezza non per legge, ma perché il datore di lavoro gli ha trasferito, con un atto negoziale, una porzione dei propri poteri e doveri. Affinché la delega di funzioni sia valida e produca l’effetto di trasferire la responsabilità, l’articolo 16 del TUS e la giurisprudenza consolidata richiedono il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali:
- Forma Scritta: la delega deve risultare da un atto scritto con data certa.
- Competenza del Delegato: il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti.
- Attribuzione di Poteri: al delegato devono essere conferiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari.
- Autonomia di Spesa: la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria per l’adempimento delle funzioni.
- Accettazione Scritta: la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato.
- Pubblicità: alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Il mancato rispetto anche di uno solo di questi requisiti rende la delega inefficace, con la conseguenza che la responsabilità per le funzioni teoricamente delegate rimane in capo al datore di lavoro.
Obbligo di Vigilanza del Delegante
Anche in presenza di una delega valida, il datore di lavoro non è completamente esonerato da responsabilità. L’articolo 16, comma 3, del TUS stabilisce che sul datore di lavoro (delegante) permane un obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni da parte del delegato. Questa vigilanza non si traduce in un controllo minuto e continuo, ma in una “alta vigilanza” sulla correttezza della gestione complessiva del rischio da parte del delegato e sull’adeguatezza del sistema organizzativo. La responsabilità del datore di lavoro potrà quindi emergere per culpa in eligendo (se ha scelto un delegato palesemente inadeguato) o per culpa in vigilando (se ha omesso di sorvegliare l’operato del delegato).
Una corretta distinzione tra dirigente e delegato, e una gestione consapevole delle deleghe di funzioni, rappresentano oggi un elemento essenziale di governance aziendale e di prevenzione del rischio penale.