DDL LAVORO: LE RECENTI NOVITÀ RIGUARDO LE DIMISSIONI DI FATTO

di Luciana Di Risio

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Il nuovo Decreto Lavoro, recentemente approvato dal Senato, introduce una serie di modifiche significative in materia di diritto del lavoro, con l'obiettivo di semplificare le procedure, garantire maggiore stabilità occupazionale e rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le varie disposizioni, l'articolo 19 ha suscitato particolare attenzione poiché riguarda le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata del lavoratore.

Prima di approfondire le innovazioni introdotte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, salvo specifiche eccezioni (quali le dimissioni confermate in relazione alla maternità e alla paternità, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, nonché quelle rese dinanzi alle commissioni di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., anche in sede di risoluzione consensuale), le dimissioni dal rapporto di lavoro nel nostro ordinamento devono necessariamente essere effettuate mediante l’apposita procedura telematica predisposta dal Ministero del Lavoro.

L'articolo 19 del Decreto introduce ,invece, una modifica all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015, stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre un determinato periodo, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore stesso. Nello specifico, se l'assenza ingiustificata supera il termine previsto dal contratto collettivo applicabile o, in mancanza di tale previsione, un periodo di 15 giorni, si considera che il lavoratore abbia manifestato la volontà di dimettersi.

Di conseguenza, il datore di lavoro non sarà tenuto al pagamento del ticket di licenziamento; dovrà provvedere all’invio della comunicazione obbligatoria di cessazione (CO) senza necessità di acquisire la ricevuta telematica e senza l’espletamento del procedimento disciplinare; infine, sarà tenuto a notificare l’evento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il quale avrà facoltà di verificare la veridicità della situazione.

il lavoratore, pertanto, sarà considerato dimissionario e non ha diritto all'indennità di disoccupazione (NASpI).

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