Sentenza n. 23876/2025: la Naspi resta al lavoratore anche con contratto convertito

di Gianluca Mariani

Stampa la pagina
foto

Con la a sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione viene stabilito che la Naspi, percepita dal lavoratore, non deve essere restituita nel caso in cui un contratto a termine venga successivamente convertito in rapporto a tempo indeterminato con effetto retroattivo. Secondo i giudici, il periodo compreso tra la cessazione del contratto a termine e la pronuncia di conversione deve essere considerato a tutti gli effetti come un momento di reale disoccupazione. In quella fase il lavoratore non ha ricevuto né retribuzione né contribuzione previdenziale, ed è quindi rimasto privo di mezzi di sostentamento. Di conseguenza, la Naspi corrisposta dall’INPS risponde a un bisogno concreto e non può essere ritenuta indebita.

La decisione chiarisce inoltre che non si realizza alcuna violazione del principio di incumulabilità. La contribuzione figurativa connessa alla Naspi cessa infatti dal momento in cui ricomincia a essere versata la contribuzione effettiva legata al nuovo rapporto di lavoro. L’indennità di disoccupazione e le retribuzioni dovute in seguito alla conversione del contratto operano su piani distinti e non si sovrappongono.

Un passaggio centrale della sentenza riguarda l’indennità “forfetaria” prevista dall’articolo 32 della legge n. 183/2010. Questa misura, dovuta al lavoratore in caso di illegittima apposizione del termine, ha natura risarcitoria e non previdenziale. La Corte precisa che il suo riconoscimento non impedisce la fruizione della Naspi: le due tutele rispondono a esigenze diverse, la prima compensando il danno da illegittima precarizzazione, la seconda garantendo un sostegno economico in assenza di lavoro. Il pronunciamento delle Sezioni Unite si inserisce in un quadro giurisprudenziale già orientato in questa direzione. Già in precedenti pronunce, come la n. 12174 del 2019 e la n. 23112 del 2020, la Cassazione aveva riconosciuto che l’indennità di disoccupazione non poteva essere restituita se percepita in periodi di effettiva mancanza di lavoro. 

Per i lavoratori, si rafforza la certezza di poter conservare la Naspi anche quando, a distanza di tempo, il contratto a termine viene dichiarato illegittimo e convertito in contratto stabile. Si riafferma, pertanto, una distinzione netta tra tutela previdenziale e tutela risarcitoria: la prima legata alla protezione del reddito nei periodi di disoccupazione, la seconda destinata a compensare la violazione delle regole sul contratto a termine. Due strumenti che possono coesistere senza generare sovrapposizioni e che insieme rafforzano la posizione del lavoratore in caso di contenzioso.

Altri in DIRITTO

Potrebbe interessarti anche

  • DDL LAVORO: LE RECENTI NOVITÀ RIGUARDO LE DIMISSIONI DI FATTO

    Il nuovo Decreto Lavoro, recentemente approvato dal Senato, introduce una serie di modifiche significative in materia di diritto del lavoro, con l'obiettivo di semplificare le procedure, garantire maggiore stabilità occupazionale e rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro

    Luciana Di Risio
  • Assunzioni facili anche per gli studi legali

    Le assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tutele crescenti, effettuate nel 2016 beneficeranno di un incentivo biennale costituito da uno sgravio contributivo del 40% sui contributi INPS, con un tetto annuo di Euro 3.250, significativamente inferiore a quello previsto nella…

    Davide De Gennaro
  • Il "doppio binario" della Cassazione civile

    Il procedimento in Cassazione non conosce tregua. Dopo gli interventi legislativi di cui alla Legge 24 marzo 2001 n. 89, al  D.Lg. 2 febbraio 2006 n.40 e alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, in data 30 ottobre 2016 sono entrate in vigore le modifiche apportate alla sezione II del titolo III del…

    Patrizia Corona