Staff leasing e il requisito di temporaneità
01/05/2026
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Lo staff leasing è al centro di un contrasto giurisprudenziale: il Tribunale di Brescia esclude limiti di durata delle missioni nella somministrazione a tempo indeterminato, mentre Milano valorizza la temporaneità dell’impiego presso l’utilizzatore e dispone la riqualificazione del rapporto. In assenza di un limite legale espresso, la questione è rimessa alla Corte di giustizia UE, mentre la contrattazione collettiva interviene fissando soglie pattizie. Un quadro incerto che incide su rischio legale e gestione del personale.
Con la sentenza n. 419/2026 dell’11 marzo 2026, il Tribunale di Brescia ha affermato che il limite dei 24 mesi previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 non si applica alle missioni svolte nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Il riferimento ai 24 mesi è infatti contenuto nella disciplina del lavoro a termine e serve a prevenire l’abuso tramite rinnovi successivi. Per il giudice, questa ratio non può essere traslata sul rapporto stabile con l’agenzia.
Il caso riguardava un lavoratore inizialmente assunto a tempo determinato, con sei proroghe, fino a dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021 il contratto era stato trasformato in tempo indeterminato e la missione presso la stessa utilizzatrice era proseguita fino al 31 maggio 2024, quando l’agenzia ne aveva comunicato l’interruzione disponendo la collocazione in disponibilità con l’indennità prevista dal CCNL Agenzie per il Lavoro (art. 25).
Il lavoratore aveva rivendicato scatti di anzianità, superminimi collettivi e premi, sostenendo che la lunga durata della missione violasse il limite dei 24 mesi e integrasse un abuso della somministrazione. Brescia ha respinto tutte le domande. La fase a termine non aveva superato i 24 mesi; la fase a tempo indeterminato, invece, resta fuori dal perimetro dell’art. 19. Nessuna norma prevede un limite di durata delle missioni in staff leasing, né il giudice ha ritenuto possibile un’applicazione analogica basata su una generica esigenza antiprecarietà.
Il Tribunale ha comunque osservato che, in astratto, una missione molto lunga potrebbe far emergere profili di somministrazione fraudolenta, ma la valutazione resta ancorata al caso concreto e non è stata ritenuta integrata nella vicenda esaminata.
Milano ribalta la prospettiva: la temporaneità riguarda l’utilizzatore
Di segno opposto la sentenza n. 4493 del 19 dicembre 2025 del Tribunale di Milano. Qui la lavoratrice aveva operato per oltre quattro anni presso la stessa impresa utilizzatrice, con continuità di mansioni e senza cambiamenti organizzativi rilevanti. Il rapporto si era sviluppato prima attraverso contratti a termine, poi tramite staff leasing.
Milano ha dichiarato illegittima la somministrazione e ha costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatrice, con decorrenza dalla prima missione. La decisione si fonda su una lettura rigorosa della Direttiva 2008/104/CE: ciò che deve essere temporaneo non è il contratto con l’agenzia, bensì l’impiego del lavoratore presso la singola impresa utilizzatrice.
L’assenza di un limite di durata nella normativa italiana non impedisce al giudice di valutare se l’assegnazione conservi una dimensione effettivamente temporanea. Nel caso milanese, quattro anni consecutivi con identiche mansioni ha rappresentato, per il Tribunale, una durata incompatibile con qualsiasi concetto ragionevole di temporaneità.
Due orientamenti e un quesito aperto alla Corte di giustizia UE
Il contrasto non è nuovo e coinvolge già altri tribunali, tra cui Reggio Emilia. Le ordinanze di rinvio alla Corte di giustizia chiedono se la Direttiva 2008/104/CE imponga un requisito strutturale di temporaneità anche nella somministrazione a tempo indeterminato e, se sì, secondo quali parametri il giudice nazionale debba valutarlo. Fino al chiarimento europeo, le imprese operano in un quadro interpretativo variabile, con possibili impatti sul rischio di riqualificazione e sulle politiche di gestione del personale.
La risposta del CCNL Metalmeccanici: soglia di 48 mesi
La contrattazione collettiva prova a colmare il vuoto normativo. Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici 2025-2028 introduce una soglia chiara: dopo 48 mesi complessivi di missione presso lo stesso utilizzatore, per mansioni di pari livello, il lavoratore in staff leasing matura il diritto all’assunzione diretta. Nel conteggio non rientrano i periodi antecedenti al 1° gennaio 2026.
È una risposta negoziale che anticipa, sul piano pattizio, ciò che la legge non definisce: oltre quattro anni, la missione perde la natura temporanea.
La futura decisione della Corte di giustizia sarà decisiva per delineare un quadro uniforme. Nel frattempo, imprese e agenzie devono muoversi con attenzione su durate, rinnovi e continuità delle missioni, soprattutto nei settori dove lo staff leasing rappresenta uno strumento strutturale.