Rinvio pregiudiziale obbligatorio: nuovo perentorio richiamo della Corte di giustizia

di Enrico Pelino

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La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) con la pronuncia C-767/23 [Remling] del 26 marzo 2026 torna con forza sulle regole per l’applicazione rigorosa dei criteri Cilfit. Analizziamo perché sono decisivi e quale impatto hanno nella pratica forense.

Innanzitutto, brevemente il fatto. La vicenda de qua, un caso olandese, riguarda l’impugnazione in ultima istanza del rigetto di una domanda di permesso di soggiorno in tutta l’Unione europea. In tali ipotesi, il diritto olandese consente alla giurisdizione superiore di limitarsi a una motivazione assai sommaria del rigetto, omesse le ragioni giuridiche sottostanti.

Ne deriva tuttavia, paventa il Giudice, il potenziale contrasto con l’obbligo di puntuale motivazione in merito all’applicazione dei criteri Cilfit, ove si verta, come nella specie, su questioni interpretative del diritto dell’Unione.

Nell’arresto in commento, la Corte di giustizia conferma la fondatezza di tali dubbi, ribadendo con nettezza l’obbligo di fornire sempre e comunque una motivazione specifica e concreta, ancorché se del caso sintetica, del mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267.3 TFUE.

Che cosa sono i criteri Cilfit

I criteri, così chiamati dalla nota causa Cilfit +1 contro Ministero della sanità, 283/81, del 6 ottobre 1982, costituiscono le uniche ipotesi di deroga all’obbligo generale del Giudice nazionale di ultima istanza di rimettere l’interpretazione di norme di diritto unionale alla Corte di giustizia.

Si tratta dei seguenti criteri:

  1. quando il Giudice nazionale constata che la questione sollevata non è pertinente, ossia laddove l’esito del rinvio sarebbe del tutto ininfluente sull’esito della lite;
  2. quando la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della CGUE;
  3. quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Che cosa ha indicato la CGUE nella recente causa C-767/23 [Remling]

La Corte ribadisce con nettezza che il rinvio pregiudiziale “costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati. Esso instaura infatti un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che ha lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione”. La ratio sta nell’evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto unionale.

Soprattutto, il Giudice lussemburghese chiarisce che è del tutto irrilevante che una parte abbia espressamente chiesto il rinvio pregiudiziale. L’obbligo del rinvio infatti sussiste automaticamente tutte le volte che siano sollevate questioni interpretative del diritto dell’Unione europea.

Quanto alle tre eccezioni Cilfit, non è assolutamente sufficiente limitarsi a un mero richiamo, ne occorre la motivazione, in ipotesi concisa per le prime due eccezioni, più dettagliata per l’ultima.

Come incide la pronuncia nell’attività forense?

Il rinvio alla Corte di giustizia può rivelarsi decisivo nel patrocinio giudiziale, perché consente l’accesso a un patrimonio interpretativo ricchissimo e talvolta disallineato rispetto a indirizzi interpretativi nazionali.

Si pensi, per esempio, ai criteri autonomi elaborati dal Giudice dell’Unione in materia di risarcimento del danno da violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, ispirati a un netto favor risarcitorio.

Vero che le decisioni della CGUE possono essere semplicemente richiamate negli atti processuali, tuttavia una ben formulata richiesta di rinvio pregiudiziale (ancorché astrattamente non necessaria) imprime una leva processuale non paragonabile, ponendo al Giudice di ultima istanza l’alternativa tra la motivazione di una eccezione Cilfit e l’effettiva devoluzione alla Corte lussemburghese, assai attenta alla propria nomofilachia.

Avv. Enrico Pelino – partner Grieco Pelino Avvocati

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