Nuovo Regolamento dell'assistenza
Storicamente, e lo possiamo affermare senza paura di smentita, il periodo 2009/2014 è stato tra quelli più intensi nella vita del nostro ente previdenziale.
Ma vediamo, velocemente, cosa è successo:
Storicamente, e lo possiamo affermare senza paura di smentita, il periodo 2009/2014 è stato tra quelli più intensi nella vita del nostro ente previdenziale.
Ma vediamo, velocemente, cosa è successo:
Un ulteriore, positivo risultato, in favore degli iscritti, è stato conseguito.
Dopo l'approvazione del regolamento dei contributi ex art. 21, co 9 L. 247/12, l'approvazione del regolamento del riscatto attraverso il quale è stata elevata la possibilità di rateazione da cinque a dieci anni e dopo l'approvazione, da parte del Comitato dei Delegati del nuovo regolamento dell'assistenza, di cui si tratterà diffusamente ed in maniera particolareggiata alla Conferenza di Rimini dei prossimi 24, 25 e 26 settembre, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministeri Vigilanti, ha approvato la modifica dell’art. 17 Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni deliberata, nell’ottobre scorso, dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense.
Il Ministero del Lavoro, di concerto con gli altri Ministeri Vigilanti, con nota del 7 agosto 2014, ha approvato, nei termini predisposti dal Comitato dei Delegati nella seduta del 20 luglio u.s., il regolamento ex art. 21, comma 9, L. 247/2012 in materia di iscrizione obbligatoria e di contribuzione minima. La relativa pubblicazione è avvenuta nella G.U. del 20 agosto 2014 e, pertanto, dal 21 agosto il citato regolamento è esecutivo a tutti gli effetti.
Il regolamento dei contributi, ex art. 21 comma 9 della L. 247/2012, approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 31 gennaio 2014, si avvia ad essere definitivamente approvato dai Ministeri Vigilanti.
Infatti, i detti Ministeri, con nota pervenuta alla Cassa di Previdenza in data 5 giugno 2014, hanno, nella quasi totalità, condiviso l'impianto predisposto e le agevolazioni che sono state previste nei confronti degli avvocati iscritti albo e non iscritti Cassa, nonché le estensioni a tutti i colleghi che, ancorché già iscritti a Cassa si trovano nelle stesse condizioni soggettive ed oggettive.
In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.