Nuovo Regolamento dell'assistenza

di Santi Geraci

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- Ci è stata imposta, prima la sostenibilità a 30 anni e siamo riusciti a conseguirla e a dimostrarla.
Per fare ciò, purtroppo, lo ricorderete, siamo stati costretti ad esitare la riforma, entrata in vigore a gennaio 2010, con l'aumento dell'età pensionabile, l'aumento del contributo soggettivo e l'aumento del contributo integrativo. Siamo stati costretti a seguito di una precisa disposizione di legge.
- Subito dopo, a distanza di appena due anni (comma 24, art. 24 decreto salva Italia), ci è stata imposta la sostenibilità a 50 anni, tra l'altro in un momento di particolare incertezza dei mercati e di profonda crisi; e ci siamo parimenti riusciti attraverso dei modestissimi correttivi e senza alcuna incidenza sui contributi da versare; abbiamo presentato bilanci tecnici attuariali, ritenuti validi e conformi dai Ministeri Vigilanti, attraverso i quali abbiamo assicurato la sostenibilità a 50 anni e la tranquillità agli iscritti, di un solido sistema previdenziale a lunghissimo periodo.
- Infine, con la legge professionale (L. 247/2012) è stata sancita la contestualità dell'iscrizione albo-cassa e ci è stato imposto di emanare un regolamento che prevedesse i contributi da corrispondere da tutti quei colleghi, che non raggiungevano il parametro reddituale di 10.300 euro, precedentemente previsto per l'iscrizione obbligatoria.
Anche tale ulteriore imposizione normativa è stata tempestivamente evasa, con l'emanazione del regolamento la cui approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti è stata pubblicata in G.U. in data 20 agosto 2014.
Detto regolamento prevede dei contributi certamente sostenibili, non intacca l'attuale sistema, come attestato dai nostri attuari, e permetterà, a quanti lo vorranno, di rimanere ad esercitare questa nostra nobile professione di avvocato.

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In questa fase, non certamente serena, come avete avuto modo di comprendere, abbiamo fortemente voluto riprendere l'esame del nuovo regolamento sull'assistenza.
In particolare ciò è avvenuto nell'ultimo anno e non tanto perché è stato un impegno assunto dal nostro Presidente nel suo programma elettorale, e dai suoi Consiglieri, ma perché il mondo dell'avvocatura è radicalmente cambiato ed è necessario che cambi l'assistenza.
Il nuovo regolamento dell'assistenza è un'iniezione di fiducia per il futuro dell'avvocatura italiana, scossa dalle difficoltà di una crisi economica che ha posto a dura prova il ceto medio.
L'avvocatura, infatti, da ultimo si è caratterizzata:
- per la crescita esponenziale del numero dei suoi iscritti;
- per le notevoli differenze reddituali;
- per l'espansione numerica di quanti appartengono alla fascia a più basso reddito, con conseguente incremento della quota al di sotto della soglia di povertà;
- per la rilevante differenza di reddito tra anziani e giovani e fra uomini e donne (che guadagnano la metà a prescindere dall'età e dalla collocazione geografica).
Ci siamo resi conto, quindi, della necessità di una diversa e migliore utilizzazione dei fondi riservati all'assistenza, soprattutto in un contesto storico come quello attuale in cui larga parte dell'avvocatura, attanagliata dalla crisi economica, chiede e si aspetta interventi a sostegno della professione.
Ci siamo resi conto della necessità, senza trascurare le tradizionali forme di assistenza c.d. passiva (casi di bisogno, a sostegno della salute e calamità naturali) di inserire interventi di c.d. Welfare attivo a sostegno della famiglia, del reddito e della professione, cercando di cogliere l'obiettivo di favorire una più rapida indipendenza professionale dei giovani ed un maggior equilibrio tra generi.


E' stato un lavoro delicato e difficile, possibile solamente per l'alto senso di responsabilità dei Delegati di Cassa Forense, e con la collaborazione degli Ordini Territoriali, delle Associazioni Forensi e dei C.P.O.
Il risultato, però, è abbastanza lusinghiero in quanto il nuovo regolamento, oltre ad avere aumentato da 20 a 60 milioni la quantità delle risorse a disposizione di questo programma, dà la possibilità di intervenire concretamente nei vari ambiti in cui può essere richiesta l'assistenza, lasciando a Cassa Forense la possibilità di adottare, fra le tante misure previste, quelle ritenute più urgenti.

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Tra le novità più importanti del nuovo regolamento vanno segnalate, in particolare:
a) il nuovo sistema di finanziamento introdotto dall’art. 22 che sostituisce il precedente criterio del “3% delle entrate correnti” previsto dall’art. 1 del vecchio regolamento.
Abbiamo pensato di inserire, quale somma destinata all'assistenza, una somma annua variabile, stanziata in sede di bilancio di previsione, parametrata al numero degli iscritti e prelevata dai proventi complessivamente incassati a titolo di contributo integrativo.
Per intenderci, prendendo a riferimento il dato risultante dal bilancio consuntivo assestato del 2012 e dividendo lo stesso per il numero degli iscritti, si è ottenuto l'importo di € 290,00.
Detto importo, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e moltiplicato per il numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, consentirà di stabilire (con il limite massimo del 12,50% del gettito risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato) quanto in futuro sarà destinato all'assistenza.
b) La previsione di nuovi istituti di “welfare attivo” con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno della professione.
c) L’introduzione del criterio reddituale ISEE per le prestazioni a sostegno della famiglia. Si è ritenuto, che l'ISEE sia lo strumento più corretto per la valutazione economica di coloro che richiedono queste prestazioni di natura assistenziale, essendo calcolato, con riferimento al nucleo familiare del richiedente, e non al reddito professionale dell'iscritto.
d) La generale previsione di una regolarità nella presentazione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie (modd. 5) nei confronti della Cassa per poter accedere alle varie prestazioni assistenziali.
e) L’introduzione di tempi certi per la definizione del procedimento, le comunicazioni all’interessato e i termini di eventuali ricorsi.


Infine abbiamo individuato cinque macro-aree di intervento:

- prestazioni in caso di bisogno;

- prestazioni a sostegno della famiglia;

- prestazioni a sostegno della salute;

- prestazioni a sostegno della professione;

- prestazioni per spese funerarie

E vediamo, nel dettaglio queste cinque macro aree:

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO (artt. 2-5)
Si tratta di erogazione di somma di denaro per aiutare gli iscritti che, per fatti e circostanze di rilevante entità, vengano a trovarsi in condizione di non poter far fronte a fondamentali esigenze di vita.
Queste, a loro volta, si suddividono:

Erogazioni in caso di bisogno individuale:

Si rivolgono a tutti gli iscritti, compresi i pensionati attivi, che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, si vengono a trovare in una situazione di grave difficoltà economica.

Trattamenti a favore di pensionati di vecchiaia ultraottantenni:

Si rivolgono agli avvocati pensionati che abbiano compiuto ottanta anni e che si sono cancellati dagli Albi forensi. Si tratta di un aiuto (reiterabile una sola volta) ad avvocati ultraottantenni con redditi bassi, a favore dei quali è preferibile erogare servizi che non generino aspettative di tipo previdenziale.


Trattamenti a favore di titolari di pensione diretta ultrasettantenni con invalidità civile al 100%:

Si rivolgono agli avvocati ultrasettantenni pensionati e cancellati dagli Albi forensi, con invalidità civile non inferiore al 100% e che non siano titolari di assegno di accompagnamento.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (artt. 6-9)

Con le prestazioni a sostegno della famiglia, interveniamo, con erogazione di somma di denaro, in favore dei superstiti dei titolari di pensione diretta cancellati dagli albi o di pensione indiretta o di reversibilità, o familiari non autosufficienti. Interveniamo, altresì, con borse di studio per gli orfani di avvocati.
E di fatto, le prestazioni sono così suddivise:

Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità

Il trattamento consiste nell’erogazione di una somma di denaro non superiore all’importo della pensione minima e può essere reiterato una sola volta per lo stesso evento.
L’accertamento del diritto è, inoltre, subordinato ad un ISEE non superiore ad € 30.000.

Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti

Consistono nella corresponsione di una somma di denaro.
Il beneficio è riservato agli iscritti che assistano in via esclusiva il coniuge, i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall’art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e non ricoverati a tempo pieno.
Per il riconoscimento della provvidenza è stato individuato un limite reddituale ISEE dell’assistito e dell’iscritto non superiore ad € 50.000.


Borse di studio per gli orfani degli iscritti

Sono corrisposte ad orfani di iscritti deceduti, di età inferiore ai 26 anni e titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentino la scuola primaria, quella secondaria o l’università e istituti equiparati.

Borse di studio per i figli degli iscritti

Al trattamento, finalizzato a favorire la prosecuzione degli studi di meritevoli e meno abbienti, si accede in base a bando annuale. E’ riservato a figli degli iscritti che siano studenti universitari, di età non superiore a 26 anni e che abbiano sostenuto almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media non inferiore a 27/30 e in presenza di un indicatore ISEE non superiore ad € 30.000,00.

Altre provvidenze a sostegno della genitorialità

Sono stati ipotizzati interventi a sostegno della genitorialità, da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione con appositi bandi annuali, che possono riguardare interventi diretti o con finanziamenti (integrazione di fondi europei o di enti territoriali) per l’accudimento di minori (rette degli asili nido, costo di baby-sitter, colf, etc..) e per ogni altra misura tesa al sostegno della genitorialità.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE (ARTT. 10 – 13)

Oltre alla copertura a favore di tutti gli iscritti, con oneri in tutto o in parte a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici è stata prevista la possibilità di estensione volontaria della copertura, con oneri a carico dell’iscritto, anche per ulteriori prestazioni o a favore dei familiari conviventi.
Oltre a ciò il regolamento prevede la possibilità di stipulare convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche al fine di ottenere facilitazioni e sconti per servizi e/o prestazioni; interventi di medicina preventiva; polizze di assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni; contributo per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti; contributo per le spese sostenute per l’assistenza infermieristica a domicilio a causa di malattie o infortuni di carattere acuto e temporaneo, che abbiano colpito l’avvocato iscritto alla Cassa o il pensionato.


PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE (ARTT. 14 – 18)

Queste tipologie di prestazioni sono suddivise in tre sottocategorie:

Iniziative a favore della generalità degli iscritti

a1) assistenza indennitaria;

a2) convenzioni stipulate al fine di agevolare o ridurre i costi di esercizio della professione;

a3) assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali;

a4) agevolazioni per l’accesso al credito;

a5) agevolazioni per la concessioni di mutui;

a6) agevolazioni per l’accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione;

a7)contributi o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini e/o altri Enti per la fruizione di asili nidi e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico dell’Avvocatura.

Iniziative a favore dei giovani

b1) agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento dello studio professionale;

b2) organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti;

b3) borse di studio per l’acquisizione del titolo di specialista.

Iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità

Il Comitato ha confermato (art. 18) una indennità a favore degli iscritti, non pensionati, che per infortunio o malattia abbiano sofferto un danno incidente in modo transitorio e assoluto sull’attività professionale, riducendo da tre a due mesi il periodo minimo di inattività e prevedendo una diaria giornaliera pari a 1/365 della media dei redditi risultanti dai modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l’evento con il limite massimo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei Contributi e per una durata non superiore a 365 giorni.


PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE (ARTT. 19 – 21)

Argomento discusso e controverso è stato quello relativo alle prestazioni per spese funerarie.
Il Comitato, nell’intento di contenere l’onere complessivo di tale provvidenza, anche in considerazione dell’aumento degli iscritti dopo l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione art. 21 L. 247/12 (in luogo degli attuali € 5.164,50), ha ritenuto di determinare in € 4.000,00 l’importo massimo del contributo, limitandolo al solo caso di decesso dell’iscritto o del titolare di pensione diretta (con esclusione, quindi, dei titolari di pensione indiretta o di reversibilità), da liquidarsi in base a fatture giustificative delle spese sostenute.

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Come avete avuto modo di comprendere, si tratta di un regolamento che, dopo l'approvazione dei Ministeri Vigilanti, prevederà l'erogazione di prestazioni assistenziali variegate e che interviene in qualsivoglia necessità che il collega può avere sia nella fase di avvio della professione, sia in tutto il percorso professionale.
Un regolamento pensato a misura dell'iscritto da una cassa che si prefigge di essere accanto all'iscritto sempre, all'inizio, durante ed alla fine del percorso professionale.
Certamente quanto abbiamo previsto può essere migliorato, ma siamo sicuri e ne siamo fermamente convinti, che la direzione intrapresa è quella giusta ed è su questa stradache dobbiamo continuare per svolgere al meglio il mandato che ci avete attribuito, nel Vostro e nel Nostro interesse e nell'interesse dell'avvocatura.


Avv. Santi Geraci – Vice Presidente Vicario di Cassa Forense

 

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