Giulio Pignatiello

Esonero ex art. 10

Il Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247 del 2012, all’art. 10, ha introdotto, a partire dall’anno 2014, la possibilità per l’iscritto di chiedere, per una sola volta e...

Semplice focus sull'iscrizione obbligatoria

La fine dell’anno è solitamente l’occasione giusta per tirare le somme sull’attività svolta nel corso dell’anno.Non poteva mancare a tale verifica il primo resoconto analitico della copiosa attività...

I contributi versati da pensionato che continua ad essere iscritto in che percentuale vengono restituiti all'atto della cancellazione? Contribuiscono in parte ad incrementi del trattamento pensionistico?

I pensionati di vecchiaia iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che successivamente alla decorrenza di pensione hanno continuato a versare la contribuzione soggettiva in sede di modello 5 annuale, alla cancellazione da tutti gli albi professionali, possono richiedere tramite specifica domanda, la prestazione contributiva di cui all’art. 59 del Regolamento Unico della Previdenza, calcolata su una quota del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale annuale stabilito. Detta quota è pari al 2,50% dall’anno 2021.

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