Un anno di Giunta: iscrizioni, cancellazioni ed altro

di Giulio Pignatiello

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La fine dell'anno, quindi, rappresenta la giusta occasione per stilare il resoconto della principale e fondamentale attività svolta dalla Giunta Esecutiva in materia d'iscrizioni e cancellazioni, per fare il punto della situazione sull’importante istituto dell'esonero (ex art.10 del Regolamento di attuazione dell’art. 21) e per diffondere le ulteriori delibere interpretative adottate dal Consiglio d’Amministrazione, in materia d'iscrizione e cancellazione, al fine di applicare tale peculiare istituto in modo giuridicamente corretto ma anche ragionevolmente plausibile.
Ed allora, vediamo nel dettaglio, al  15/12/2016 qual è la reale ed effettiva situazione.
ISCRIZIONI ALLA CASSA
Le iscrizioni alla Cassa dei nuovi iscritti agli Albi, nel 2016, sono state 8.393.
Si tratta di un numero significativo, del tutto in linea con il quinquennio precedente che, dopo circa un ventennio di crescita esponenziale, segna ormai una sostanziale stabilizzazione del numero complessivo degli iscritti agli Albi. I dati dei nuovi laureati iscritti nel registro dei praticanti ed, ancor di più, i dati dei nuovi iscritti nelle Facoltà di Giurisprudenza, in costante e progressivo calo, lasciano chiaramente intendere che il numero di avvocati andrà, di qui a breve, lentamente a decrescere.
RETRODATAZIONE ALLA CASSA.
Le domande di retrodatazione pervenute, attraverso la procedura web on line, predisposta appositamente dagli uffici di Cassa Forense, sono state complessivamente 2.438.
Anche tale dato attesta una nuova attenzione da parte dei neo iscritti verso un istituto che consente di poter ottenere vantaggi pensionistici futuri ed agevolazioni contributive nell'immediato, ed al quale è possibile aderire, a pena di decadenza, esclusivamente nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa.


FACOLTA’ D’ISCRIZIONE ULTRAQUARANTENNI.
Tale istituto prevede la possibilità, per coloro che al 1° gennaio del primo anno di iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il 40° anno di età, di richiedere i benefici previsti per poter accedere alle prestazioni di cui all’art.1, lettere c), d) ed f), del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali.
Al momento risultano pervenute, soltanto, 3 istanze, e ciò si spiega ampiamente con il fatto che, la contestualità dell’iscrizione Albo/Cassa, fa si che la prima iscrizione alla Cassa riguardi pressoché esclusivamente i giovani.
ISCRIZIONI FACOLTATIVE ALLA CASSA
L’iscrizione facoltativa alla Cassa costituisce una delle novità del nuovo Regolamento, riservata ai soli iscritti nel Registro dei Praticanti che, purchè in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza, possono fin da subito accedere ai benefici del sistema previdenziale forense.
Sono ben 2.450 le istanze di iscrizione facoltativa presentate.
Il dato di cui sopra è di tutto rispetto ed è da registrare con soddisfazione in quanto finisce per attestare che c’è una buona base nella giovane avvocatura che intraprende la strada professionale con coscienza, convinzione e scrupolo previdenziale.
CANCELLAZIONE DALLA CASSA.
La cancellazione dalla Cassa avviene per gli avvocati a seguito di sospensione volontaria dall’Albo o cancellazione dallo stesso da parte dell’iscritto. Per i praticanti iscritti alla Cassa avviene a domanda dell’interessato o anche d’ufficio, in caso di cancellazione dal registro dei praticanti.
Le domande definite sono complessivamente 4.772.
Di tali domande, ben 3.932 riguardano le cancellazioni dagli Albi, mentre 594 sono relative alla sospensione volontaria art. 20 comma 2 della Legge professionale, 146 sono le cancellazioni d'ufficio dei praticanti ed, infine, 100 sono le richieste di cancellazione a domanda da parte dei praticanti avvocati.


PROVVEDIMENTI NORMATIVA VIGENTE ANTE LEGGE 247/2012.
Per concludere si è provveduto alla definizione delle posizioni di alcuni colleghi ai sensi della normativa vigente ante Legge 247/12.
A tal proposito sono state completate le istruttorie di 22 pratiche relative a procedure per l’iscrizione alla cassa e relative infrazioni, 2 domande d’iscrizione retroattiva, mentre per 125 iscritti è stata dichiarata la decadenza dai benefici richiesti dagli stessi ed infine, per 2 colleghi si è provveduto alla rettifica della decorrenza d'iscrizione alla Cassa.
ESONERI EX ART.10 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ART.21 L.247/12.
Altro istituto del tutto nuovo, introdotto con il Regolamento di Attuazione dell'art.21 è quello dell'esonero dal pagamento dei contributi minimi con il riconoscimento, comunque, dell'anno in questione ai fini previdenziali.
Tale possibilità è concessa a tutti gli iscritti alla Cassa per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 7, dell'art. 21 della Legge 247/12. L’esonero può essere chiesto per un massimo di tre annualità, purché almeno due degli eventi siano per maternità o adozione.
Va tuttavia rimarcato che dal punto di vista contributivo, nel caso in cui venga accolta la richiesta di esonero, restano comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sull'intero reddito professionale netto e sul volume d'affari IVA effettivamente prodotti. Anche l'applicazione di tale norma regolamentare ha portato all'istruttoria di un numero di pratiche di tutto rilievo, giacchè nel 2016 sono state accolte dalla Giunta Esecutiva ben 2.241 domande di esonero.


RICORSI AMMINISTRATIVI IN TEMA D'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
Per concludere con i numeri, che potrebbero apparire sterili e fine a stessi ma, invece,  servono a fornire le chiavi di lettura utili e necessarie per comprendere le singole posizioni degli iscritti in relazione ai diversi istituti vigenti, sono stati 126 i ricorsi esaminati e definiti dalla Giunta relativi allo "status" dell'iscrizione o cancellazione degli avvocati.
LE DELIBERE INTERPRETATIVE ADOTTATE NEL 2016 IN MATERIA DI ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
Sull'importante problematica dell'iscrizione e cancellazione, sia per gli iscritti con il regime transitorio previsto dall'art.12 del Regolamento applicativo dell'art. 21 e sia per gli iscritti a seguito dell'entrata in vigore del regime ordinario, il Consiglio d'Amministrazione ha adottato di recente due importanti delibere interpretative a riguardo.
Con la prima, del 3/8/2016, il CdA ha stabilito che, per gli iscritti a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del Regolamento di Attuazione dell'art. 21, ferma restando la perentorietà  del termine previsto dall'art. 12, commi 8 e 9 del predetto regolamento, è possibile disporre l'esonero dell'iscrizione alla Cassa, con conseguente annullamento dei contributi minimi obbligatori dovuti, relativi agli anni 2014 e 2015, ma soltanto per coloro che abbiano dichiarato per tali annualità redditi e volumi d’affari pari a ZERO, purchè si siano cancellati da tutti gli Albi entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
Con la seconda delibera, invece, del 7 dicembre 2016, il CdA ha ulteriormente stabilito, sempre per risolvere le problematiche di neo iscritti determinate, sostanzialmente, dall'entrata in vigore della nuova previsione regolamentare della contestualità  dell'iscrizione alla Cassa a seguito dell'iscrizione all'Albo, che per gli iscritti all'Albo con reddito ZERO e che si cancellino entro un breve periodo dall'avvenuta iscrizione all'Albo, individuato dal CdA in sei mesi e che quindi non hanno, di conseguenza, posto in essere una effettiva attività professionale, in via del tutto straordinaria, è disposta su richiesta la revoca dell’iscrizione alla Cassa con conseguente esonero dal pagamento dei contributi dovuti per il breve periodo d'iscrizione.


Dai dati elencati emerge l’importanza della portata della contestuale iscrizione Albo-Cassa che, a regime, farà venir meno diverse problematiche legate alle particolari situazioni soggettive ed opzionali del singolo iscritto al quale si potrà riconoscere, a fronte del dovere di pagare la contribuzione previdenziale dovuta, un doppio ed irrinunciabile diritto: quello di avere una giusta ed equa dignità previdenziale e di poter godere di una doverosa ed indispensabile tutela assistenziale.

Avv. Giulio Pignatiello

 


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