Semplice focus sull'iscrizione obbligatoria

di Giulio Pignatiello

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I numeri sono veramente impressionanti.
Tra l’altro non poteva essere diversamente atteso l’importanza e la decisiva portata della novità previdenziale forense introdotta dall’art. 21 commi 8,9 e 10 della legge professionale 247/2012.
Ed allora, vediamo nel dettaglio, al 5/11/2015 qual è la reale ed effettiva situazione.

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE ALLA CASSA

Le iscrizioni di avvocati iscritti all’Albo e non alla Cassa alla data del 21.8.2014 sono state 51.094.
Le nuove domande presentate da parte di professionisti che si sono iscritti agli albi successivamente all’entrata in vigore del predetto regolamento sono state 10.502.
Alla data del 5.11.2015 sono state definite 60.468 posizioni, mentre le residue 1.128 sono in corso d’istruttoria essendoci corrispondenza in corso tra gli uffici della Cassa, i Consigli dell’Ordine e gli iscritti.

RETRODATAZIONE ALLA CASSA

Le domande di retrodatazione pervenute sono 1.811 di cui 325 già gestite attraverso la procedura web appositamente realizzata (267 di colleghi iscritti in regime transitorio e n. 58 di iscritti a regime).


FACOLTA’ D’ISCRIZIONE ULTRAQUARANTENNI

Tale articolo prevede la possibilità, per coloro che al momento dell’iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età, di richiedere i benefici previsti per poter accedere alle prestazioni di cui all’art.1, lettere c), d) ed f), del regolamento per le Prestazioni Previdenziali.
Al momento risultano pervenute 94 istanze.

ISCRIZIONI FACOLTATIVE ALLA CASSA

L’iscrizione facoltativa alla Cassa costituisce una delle novità del nuovo Regolamento e prevede l’iscrizione facoltativa alla Cassa di coloroiscritti nel Registro dei Praticanti.
Anche questo è un dato significativo ed importante in quanto finisce per attestare che c’è una buona base nella giovane avvocatura che intraprende la strada professionale con coscienza, convinzione e scrupolo previdenziale.
Il data rilevato è di tutto rispetto.
Sono ben 1.918 le istanze di iscrizione facoltativa pervenute.
Di queste 766 sono state definite mentre sono in lavorazione le restanti 1.152.

CANCELLAZIONE DALLA CASSA

La cancellazione dalla Cassa avviene a seguito di sospensione volontaria dall’Albo, cancellazione dallo stesso o su domanda del praticante.
Le istruttorie pervenute sono 2.630, di cui 407 definite.
Restano da controllare 2.223 posizioni, di cui 1.059 risultano in possesso dei requisiti per la cancellazione mentre 1.164 sono in corso di verifica.


CANCELLAZIONE CASSA PER EFFETTO DEL REGIME TRANSITORIO NEI 90 GIORNI DALLA RICEVUTA ISCRIZIONE

Per concludere: il dato più importante, quello di maggiore attenzione ed il più atteso, ossia le cancellazioni da tutti gli Albi, entro 90 giorni dalla ricezione di avvenuta iscrizione (deliberata ai sensi dell’art.1 del Regolamento) con conseguente esonero dal pagamento dei contributi minimi 2014 e 2015 e “Revoca dell’iscrizione”.
Seppure si tratta di un dato ancora parziale, va detto che lo stesso è significativo.
Non c’è stata la tanto annunciata ed indiscriminata cancellazione di massa.
Le domande di revoca dell’iscrizione pervenute sono 6.075 di cui 4.937 sono state definite.
Mentre 1.138 sono le posizioni di professionisti che si sono cancellati trascorsi i 90 giorni previsti, oppure posizioni per i quali sono in corso ulteriori accertamenti.

LE PRIME DELIBERE INTERPRETATIVE SULL’ISCRIZIONE

L’entrata in vigore del Regolamento applicativo dell’art. 21 della Legge 247/12, ha fatto emergere la necessità di sottoporre all’esame del Consiglio d’Amministrazione alcuni quesiti interpretativi per applicare correttamente le nuove norme regolamentari.
Diverse, a riguardo, sono state le delibere adottate dal Consiglio d’amministrazione per risolvere le problematiche relative all’istituto dell’iscrizione.
Ma andiamo con ordine e nel dettaglio.

DECORRENZA GIURIDICA DELL’ISCRIZIONE ALLA CASSA

Il primo problema interpretativo posto dal Regolamento Attuativo dell’art. 21 è stato quello di decidere quale decorrenza giuridica dare alle iscrizioni deliberate a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 L. 247/2012, atteso che la norma in questione è entrata in vigore ad anno iniziato, ossia il 21.8.2014.
Il Consiglio ha deciso, in base a quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 141/1992, espressamente richiamato dall’art.1 del Regolamento, che tutti gli avvocati iscritti all’Albo Forense al 21.8.2014, avvenga con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2014, indipendentemente dalla data di effettiva iscrizione all’Albo.


RETRODATAZIONE PER I PRATICANTI

Altra decisione di rilievo è stata quella di stabilire per quanti anni il praticante ha la possibilità di retrodatare la propria iscrizione alla Cassa.
Il Consiglio ha deciso di concedere al praticante la possibilità di essere iscritto alla Cassa per un massimo di sei anni a partire dall’anno di iscrizione nel Registro dei praticanti.

RICHIESTA DI REVOCA D’ISCRIZIONE ALLA CASSA PER GLI ISCRITTI CON IL REGIME TRANSITORIO

La norma transitoria contenuta al primo comma dell’art. 12 del Regolamento attuativo è stata concepita ed adottata per definire ed allineare le posizioni previdenziali dei colleghi iscritti al solo Albo all’entrata in vigore del nuovo regolamento.
La ratio della stessa è stata quella di poter concedere a coloro che venivano iscritti alla Cassa per effetto della loro iscrizione all’Albo la possibilità di richiedere la revoca dell’iscrizione adottata entro i 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta iscrizione.
Il limite temporale sopra indicato ha determinato la necessità di specificare esattamente entro quale data doveva avvenire o meno la delibera di cancellazione dell’ordine.
Per non far ricadere sull’iscritto eventuali ritardi determinati dalle tempistiche amministrative degli Ordini il Consiglio d’amministrazione ha deciso di riconoscere, a richiesta dell’interessato, la revoca dell’iscrizione per coloro che dimostrino di avere presentato al loro ordine la domanda di cancellazione dall’Albo nei 90 giorni dal ricevimento della comunicazione d’iscrizione alla Cassa seppure la delibera di cancellazione da parte dell’Ordine sia intervenuta successivamente ai 90 giorni.
Va anche rimarcato che il disposto di cui all’art. 12 comma 1 del regolamento, vada limitato alla sola ipotesi ivi contemplata, di cancellazione da tutti gli Albi professionali non seguita da riscrizione entro il successivo anno solare.
In caso, invece, di mera sospensione dall’Albo ordinario, ex art.20, secondo comma legge 247/12, si procederà a cancellazione dalla Cassa ex art. 6, primo comma, del citato regolamento con esonero dal pagamento della contribuzione a partire dal primo anno successivo a quello della “sospensione” ma fermo restando il pagamento dei contributi obbligatori relativi al periodo maturato in costanza di iscrizione alla Cassa.


RICHIESTA CANCELLAZIONE CASSA A SEGUITO DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO A REGIME

Altro problema é se il termine dei 90 giorni per cancellarsi potrebbe essere applicabile o meno anche al regime ordinario.
Con riferimento a tale situazione il Consiglio d’Amministrazione ha deciso che l’opzione temporale prevista per il regime transitorio ha soltanto carattere straordinario ed eccezionale con la finalità specifica e ben precisa per la quale è stata adottata.
Invece, a regime, la prescrizione del principio iscrizione albo-iscrizione cassa, introdotta dalle nuove norme regolamentari è un binomio imprescindibile per poter applicare correttamente tale norma con la conseguenza che l’iscritto all’albo dovrà per forza di cose essere iscritto anche alla Cassa.
Conseguentemente l’eventuale successiva cancellazione dall’Albo determinerà anche la cancellazione dalla Cassa con il pagamento della sola contribuzione dovuta per il periodo di effettiva iscrizione.

Avv. Giulio Pignatiello – Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

 

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