Rimborsi e pagamenti parziali nel nuovo Mod. 5

di Giulio Pignatiello

Stampa la pagina

Inoltre, attraverso la procedura telematica assistita, l’iscritto dopo aver inserito i propri redditi sopraindicati, nei riquadri predisposti nel modulo da compilare, riesce a determinare automaticamente l’esatto importo da versare alla Cassa a titolo di contribuzione previdenziale per l’anno precedente a quello della dichiarazione (esempio: modello 5/2015 redditi 2014) al netto dei contributi minimi già versati.
Il passo successivo, scontato ma naturalmente necessario, è quello di procedere all’invio del documento compilato, cliccando sull’apposita icona.
L’ultimo passaggio, sarà quello di stampare i bollettini mav di pagamento, in due rate, una con scadenza il 31/7/15 e l’altra il 31/12/15, nel caso il sistema determini un pagamento dovuto per contributo soggettivo, integrativo o per entrambi.
Va, altresì, evidenziato che soltanto attraverso il modello 5 l’iscritto potrà anche optare, in via esclusivamente facoltativa, per aderire o meno al versamento della “quota di pensione modulare” stabilendo quale percentuale del proprio reddito professionale, tra l’1% ed il 10%, destinare al finanziamento di una “quota di pensione aggiuntiva”, da considerarsi integrativa del proprio futuro trattamento pensionistico principale.
Il pagamento dell’onere dovuto, per effetto di tale scelta, dovrà poi essere fatto in una unica soluzione, sempre con un bollettino mav da generare, alla fine della procedura, e comunque entro e non oltre il 31/12/2015.
La procedura d’invio telematico del Modello 5, quest’anno, presenta diverse novità in quanto è logicamente influenzata dall’entrata in vigore del Regolamento Attuativo dell’art.21 commi 8, 9 e 10 della nuova Legge Professionale.
Per la maggior parte della platea degli avvocati, per la verità, non cambierà nulla in quanto la procedura richiederà sempre gli stessi adempimenti da rispettare.
Ciò in quanto, le modifiche del modello 5/2015 sono rivolte, essenzialmente, agli avvocati la cui posizione ricade nei primi nove anni d’iscrizione alla Cassa e per gli avvocati che svolgono contestualmente alla professione anche le funzioni di magistrato onorario quale Giudici di Pace, Got e VPO.
Orbene, per tali iscritti ci saranno alcuni passaggi fondamentali da compilare con doverosa attenzione e delle valutazioni da ponderare prima di procedere alla trasmissione dell’invio del documento in questione.


Ma vediamo nel concreto quali sono i diversi casi ipotizzabili per tali iscritti.

AVVOCATI GIA’ ISCRITTI ALLA CASSA ALLA DATA DEL 21.8.2014 (ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO) E CON UN CREDITO NEI CONFRONTI DELLA CASSA PER IL PAGAMENTO DI ALCUNE O TUTTE LE RATE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2014.
Preliminarmente, va rimarcato, come tale situazione sia assolutamente “STRAORDINARIA” e si potrà verificare soltanto per il MODELLO 5 di quest’anno.
Per gli avvocati, già iscritti alla Cassa alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la cui posizione previdenziale rientra nei PRIMI nove anni d’iscrizione alla Cassa, l’importo complessivo delle rate dei contributi minimi già pagato dagli stessi nel 2014, è stato rimodulato per effetto delle norme previste dal regolamento vigente.
Ai colleghi che nel 2014 dichiareranno un reddito superiore a 10.300,00 euro non accadrà nulla di particolare in quanto, l’eventuale credito originato dal pagamento delle rate dei contributi minimi 2014, che apparirà nel modello 5/2015, verrà automaticamente riallineato con il pagamento dei contributi effettivamente dovuti.
Al collega, quindi, spetterà soltanto di verificare se dovrà versare o meno ulteriori somme in autoliquidazione, in base all’effettivo reddito dallo stesso dichiarato, in modo da potersi vedere riconosciuto l’intero anno previdenziale.
Per coloro, invece, che hanno un reddito professionale IRPEF inferiore a 10.300,00 euro il pagamento di parte o di tutte le rate dei contributi minimi 2014 potrà aver determinato un eventuale credito, che sarà riportato, nella parte alta del modello 5/2015, in un apposito riquadro e potrà avere un diverso e duplice utilizzo.
Tali colleghi dovranno innanzitutto valutare se optare o meno per la possibilità, in via volontaria, di versare l’altra metà della contribuzione dovuta per poter ottenere il riconoscimento di un anno previdenziale invece di sei mesi.
Nel caso di adesione a tale opzione il collega, per il momento, non dovrà fare altro.
Infatti, la procedura, utile a poter compensare il proprio credito in modo totale o parziale con quanto effettivamente dovuto, IN VIA VOLONTARIA, a titolo di contributo soggettivo per il 2014, sarà disponibile sulla sezione del sito della Cassa, dedicata al pagamento dei contributi, a partire dal 1.11.2015 e sino al 31.12.2015.


In pratica, è stata riconosciuta al collega che opti per tale decisione la possibilità, di pagare la contribuzione necessaria per l’accreditamento dell’intero anno previdenziale riferito al 2014, mediante compensazione, sino alla data del 31/12/2015.
Il pagamento dovuto sarà effettuato in parte, utilizzando il credito da compensare ed in parte con il bollettino mav integrativo che genererà l’ulteriore importo, soltanto se ed in quanto dovuto.
Potrebbe anche accadere che il collega non vuole attendere sino a Novembre per poter regolarizzare tale pagamento, ma vuole corrispondere da subito quanto dallo stesso, effettivamente, DOVUTO.
In questo caso, l’iscritto non potrà utilizzare il proprio credito a totale o a parziale compensazione ma dovrà generare direttamente un nuovo bollettino MAV di pagamento che stabilirà l’intera somma che lo stesso dovrà versare ad integrazione del contributo soggettivo per l’anno 2014.
In tale ulteriore situazione, il credito che l’iscritto ha maturato nei confronti della Cassa, sempre con riferimento ai minimi 2014, sarà automaticamente utilizzato dalla CASSA in acconto sui MINIMI 2016 che verranno determinati tenendo conto di tale decisione.
Analoga circostanza si verifica, altresì, per l’iscritto che decida di non pagare l’ulteriore somma dovuta per poter beneficiare dell’intero anno di anzianità contributiva.
Anche in questo caso, ove l’iscritto avesse un credito in essere nei confronti della Cassa, per effetto della rideterminazione dei contributi minimi 2014, tale importo sarà considerato a titolo di acconto sui contributi minimi dovuti nel 2016 i quali verranno determinati tenuto conto di questa particolare scelta.
In tale ipotesi, però, è utile chiarire e ribadire che all’iscritto spetterà soltanto un semestre di anzianità contributiva con riferimento all’anno 2014, salvo successive integrazioni del versamento che dovranno, comunque, intervenire entro l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.


AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO CON DECORRENZA 2014 CHE NON HANNO ALCUN CREDITO NEI CONFRONTI DELLA CASSA
Tale ipotesi costituisce la novità più importante di quest’anno perché è rivolta a tutti i nuovi iscritti all’Albo ed alla Cassa che, per la prima volta, saranno chiamati a trasmettere il Modello 5 tenendo conto delle novità introdotte dal nuovo Regolamento.
Ebbene, per tali avvocati si potrà verificare una doppia possibilità.
L’avvocato che dichiarerà un Reddito Professionale Irpef superiore ai 10.300,00 euro si vedrà determinata, in via OBBLIGATORIA, la contribuzione da versare per ottenere l’intero anno previdenziale.
Conseguentemente, l’iscritto dovrà generare i bollettini MAV relativi al pagamento dovuto che dovranno essere versati in due rate con scadenza, il 31/7/2015 ed il 31/12/2015.
Invece, per i colleghi che dichiareranno un REDDITO PROFESSIONALE IRPEF inferiore a 10.300,00 euro il sistema procederà ad accreditare all’iscritto soltanto un SEMESTRE PREVIDENZIALE, per effetto dei pagamenti richiesti con la lettera d’iscrizione alla Cassa.
A questo punto, però, l’avvocato, ESCLUSIVAMENTE IN VIA FACOLTATIVA, potrà anche decidere di richiedere L’INTERO ANNO PREVIDENZIALE, mediante la generazione, la stampa ed il versamento, successivamente all’invio del Modello 5/2015 degli appositi bollettini MAV.
Da ultimo, va sottolineato che l’opzione NEGATIVA, di non voler richiedere di pagare l’ulteriore somma per vedersi riconosciuto l’ulteriore semestre, non è DEFINITIVA atteso che tale pagamento potrà essere fatto anche in seguito, ossia nel termine degli otto anni previsti dall’attuale regolamento ex art. 21.

AVVOCATI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI GIUDICI DI PACE, GOT E VPO
L’ulteriore novità rilevante che merita opportuna e doverosa diffusione informativa riguarda gli Avvocati che svolgono anche funzioni di Giudici di Pace, VPO e GOT.
Tali colleghi, quest’anno per la prima volta, dovranno versare la contribuzione previdenziale, alla Cassa, dovuta anche sulle indennità da loro percepite per le funzioni di magistrato onorario dagli stessi svolte.


Nel corso della compilazione della procedura telematica, agli stessi, verrà innanzitutto richiesto di autodichiarare il proprio “status di magistrato onorario” contrassegnando la parte relativa e necessaria a censire tale loro posizione previdenziale.
Tali colleghi dovranno, inoltre, preliminarmente, sommare al proprio reddito professionale realizzato nel 2014 l’indennità percepita come Magistrato Onorario, sempre nell’anno 2014.
L’importo complessivo, come sopra determinato, dovrà essere dichiarato riportando lo stesso nel riquadro del Modello 5 “Reddito Professionale IRPEF”, e sullo stesso si applicherà l’aliquota del 14% per il pagamento della contribuzione effettivamente dovuta, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere il contributo minimo soggettivo con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal regolamento di attuazione dell’art.21 L. 247/12.
Per il contributo integrativo da versare da parte di tali iscritti, invece, nulla cambia.
Infatti, ai fini della determinazione di tale contributo, sarà considerato unicamente il volume d’affari derivante dalla professione forense, fermo in ogni caso, anche per tale contribuzione, l’obbligo a corrispondere il minimo integrativo con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal regolamento di attuazione vigente.
E’ chiaro che si tratta di novità che possono apparire, prima facie, in qualche misura difficoltose da recepire, soprattutto perché le stesse riguardano per lo più soggetti che per la prima volta sono chiamati a confrontarsi con tale adempimento.
Tuttavia, sono certo che l’attenzione dei colleghi verso l’approccio a tale procedura, unitamente alle note esplicative che verranno inviate agli iscritti, via mail, alla disponibilità di tutti i Delegati di Cassa Forense sul territorio ed al call center della Cassa, consentirà a tutti di superare, con un po’ di pazienza, ogni difficoltà conseguente a tale prima applicazione della norma.
A questo punto, non resta altro che dire: Buon invio del Modello 5 a TUTTI!  

Avv. Giulio Pignatiello – Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense


Altri in AVVOCATURA