LA NUOVA FIGURA DELL’AVVOCATO NEGOZIATORE E I DOVERI DI COMPETENZA
27/07/2026
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La figura dell’avvocato negoziatore è oggi centrale nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita. Accanto alle competenze giuridiche, sono indispensabili tecniche negoziali, comunicazione efficace, ascolto attivo e gestione del conflitto. La Riforma Cartabia e le recenti modifiche al Codice Deontologico Forense rafforzano il ruolo professionale dell’avvocato quale facilitatore della composizione consensuale delle controversie, imponendo formazione specialistica, lealtà, riservatezza e un’assistenza qualificata orientata a soluzioni rapide, sostenibili ed efficaci.
Mediazione (disciplinata dal D.lgs 28/2010) e negoziazione assistita (disciplinata dal D.L. 132/2014, convertito in Legge 162/2014) vedono affermarsi, ed anzi esigere, ormai da diversi anni una sempre più preparata e formata figura di avvocato che assiste le parti nelle due procedure. Va ricordato che ciò, lungi dall’essere solo un dovere dettato da ragioni di opportunità, è anche un dovere deontologico secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice Deontologico Forense e, ovviamente, più in generale un dovere di diligenza professionale.
Nell'ambito delle attività che l'avvocato può praticare assume, infatti, sempre maggiore importanza l’emersione di una figura nuova, peculiare e diversa rispetto a quella tradizionale del giurista formatosi su un impianto meramente giuridico-legale.
Non è più possibile, per chi intenda frequentare le procedure di giustizia consensuale, non comprendere che ad esse sono sottese esigenze di studio e di approfondimento di conoscenze specifiche, quali per la loro precipua rilevanza in primis le tecniche di negoziazione. Esse nella maggioranza dei casi non costituiscono parte del patrimonio formativo tradizionale dell'avvocato, non reperendosi ordinariamente nei programmi universitari, solo sporadicamente nelle scuole forensi e nell’attività formativa ordinistica.
La capacità specifica di negoziare non costituisce infatti un dato neutro rispetto all'esito della mediazione/negoziazione, né può fondarsi solo sulle attitudini personali o sulle esperienze soggettive.
La spinta verso tali nuovi orizzonti professionali è aumentata vista la sempre più profonda valorizzazione della giustizia consensuale cui la Riforma Cartabia ha dato abbrivio. Va notata come emerga infatti dall’impianto normativo esitato dalla Riforma e dai Correttivi una particolare rilevanza, ma nel contempo anche una profonda responsabilizzazione, del ruolo dell’avvocato che assiste le parti in mediazione o in negoziazione assistita, quale protagonista essenziale di tali tavoli.
Se infatti nella mediazione la presenza dell'avvocato non era neppure originariamente prevista, quantomeno dal 2013, con l’introduzione dell'art. 5 comma 1-bis, essa è imposta a chi intenda esercitare l'azione nelle materie sottoposte alla condizione di procedibilità o nelle procedure demandate, ritenendosi l’avvocato una figura chiave e determinante per il buon esito della procedura.
Una “definizione” del ruolo dell’avvocato negoziatore si legge nella giurisprudenza dalla Suprema Corte nella nota sentenza 8473 del 2019, allorquando il giudice di legittimità in relazione alla mediazione scriveva: “la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che "rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate”.
Assistenza (nel diverso concetto rispetto a quello della difesa e rappresentanza in giudizio) della parte nelle procedure di giustizia consensuale appare quindi essere divenuta, anche per la Suprema Corte, così pregnante e determinante, nei limiti in cui tuttavia si distingua per una solida e approfondita competenza in materia negoziale.
Essa si declina in una combinazione di strategia tattica, competenze psicologiche e capacità di comunicazione efficace. Solo infatti una comunicazione chiara e assertiva, una capacità di esprimere i propri bisogni senza minare la relazione e il dialogo cooperativo, di saper gestire i conflitti e le divergenze di opinione in modo costruttivo, la competenza di saper dar corso a un ascolto attivo, comprendere i veri bisogni dell'altra parte per saper intersecare e proporre le soluzioni più convincenti, unite a un sapiente uso dell'intelligenza emotiva e della capacità di controllo in situazioni di stress e l’uso delle emozioni come leve positive, possono rappresentare le competenze specifiche ineludibili per dar corso a una negoziazione efficace, particolarmente utile e soddisfacente per l’assistito.
Richiede necessariamente una preparazione specifica, atteso che tra i più importanti obblighi vi è quello di informare e preparare accuratamente il proprio assistito per gli incontri con l’altra parte.
Tali principi trovano fonte e fondamento nei dettami del Codice Deontologico Forense in particolare agli artt. 14 e 15, che rispettivamente sanciscono il dovere di competenza e il dovere di formazione, quali presupposti essenziali ed indefettibili del rapporto con la parte assistita, precipitato dei principi di lealtà e di correttezza previsti dall'art. 9 del medesimo codice e presupposti per l’esistenza del rapporto professionale con l’assistito.
Con la delibera 636 del 21.3.2025 (pubblicata in G.U. n. 202 del 1° settembre 2025 ed entrata in vigore il 1° novembre 2025) il Consiglio Nazionale Forense ha tra l’altro introdotto alcune Modifiche al Titolo IV del Codice Deontologico Forense, aggiornando alcuni articoli e, per quanto di interesse, inserendo il nuovo art. 62-bis sulla negoziazione assistita che positivizza anche quoad poenam l’obbligo di lealtà e di riservatezza, e da parte del massimo vertice dell’avvocatura istituzionale con un riconoscimento espresso della nuova cultura della composizione dei conflitti nel mondo forense.
Doveri ed obblighi dunque che devono sorreggere e puntellare il rapporto che si instaura con la parte ma che alla luce del nuovo approccio agli istituti di giustizia consensuale impongono una rilettura nuova e diversa dell’essere avvocato, con piena dignità rispetto alle forme di giustizia statuale eteronoma ed eterodeterminata.
Incauto e rischioso per le responsabilità professionali connesse, oltre che deontologicamente scorretto, sarebbe infatti approcciarsi a una mediazione o a una negoziazione senza le dovute competenze, così come dimenticando che i precetti della condotta secondo lealtà e buona fede durante le procedure non costituiscono meri simulacri formali ma vere e propri principi informatori del ruolo richiesto all’avvocato che decida di assistere la parte in mediazione o in negoziazione.
Le mutate e mutevoli esigenze della società moderna, delle persone e delle imprese, che sempre più avvertono la necessità di una risposta agile, rapida, sostenibile ed effettiva alla domanda di giustizia, nella più ampia accezione di sistema integrato in cui la giustizia statuale si affianca e si integra con quella consensuale, impongono infatti all’Avvocatura un cambio di passo allo scopo di qualificare, distinguere e efficientare il sistema.