IA e giustizia: il fascicolo processuale non va delegato

di Angelo Cugini

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L’intelligenza artificiale nella giustizia civile può migliorare organizzazione, accessibilità e gestione documentale, ma non dovrebbe intervenire nella lettura del fascicolo, nella selezione dei fatti o nella valutazione delle prove. Affidare all’IA attività che orientano il giudizio rischia di condizionare il magistrato e di alterare il contraddittorio. La decisione, ma anche il percorso cognitivo che la precede, devono restare responsabilità dell’uomo per tutelare indipendenza, trasparenza e diritti fondamentali.

Il dibattito sull’impiego dell’intelligenza artificiale nella giustizia civile viene spesso ricondotto a una contrapposizione troppo semplice: innovazione contro conservazione. Non è questo il punto. Nessuno può ragionevolmente negare l’utilità della tecnologia per migliorare l’organizzazione degli uffici, agevolare le attività di cancelleria, gestire i flussi documentali o rendere più accessibili le banche dati.

Il limite deve essere posto altrove. L’intelligenza artificiale non dovrebbe entrare nel contenuto del fascicolo processuale per selezionare i fatti, riassumere le difese, classificare le prove, individuare le questioni controverse o predisporre una relazione destinata a orientare la decisione.

La distinzione tra supporto organizzativo e supporto cognitivo è decisiva. Nel primo caso la tecnologia rende più efficiente il lavoro umano. Nel secondo interviene nel procedimento attraverso il quale si forma il giudizio.

È stato sostenuto che un sistema di IA potrebbe esaminare gli atti delle parti, costruire una mappa delle questioni controverse, individuare i fatti non contestati, valutare la pertinenza delle prove e predisporre un rapporto preliminare sul quale sviluppare il contraddittorio. La formula utilizzata per rassicurare è semplice: “l’IA non decide, prepara il terreno; il giudice decide”.

Ma è proprio questa affermazione a dover essere messa in discussione.

Chi prepara il terreno seleziona ciò che il giudice vedrà per primo, stabilisce quali argomenti siano centrali e quali marginali, collega alcuni documenti e ne trascura altri. Una sintesi non è mai neutrale. La classificazione dei fatti, l’individuazione delle lacune probatorie e la comparazione delle tesi difensive contengono già valutazioni.

Se queste attività vengono svolte da un sistema di IA, il giudice riceve un fascicolo già filtrato e ricostruito secondo criteri che potrebbe non conoscere e che, in molti casi, non sono pienamente ricostruibili. Il magistrato continuerà formalmente ad adottare il provvedimento, ma la cornice cognitiva entro la quale formerà il proprio convincimento sarà stata predisposta dalla macchina.

Il controllo umano rischia così di diventare soltanto apparente. Più l’output è ordinato, completo e linguisticamente convincente, più sarà difficile rimetterne realmente in discussione l’impostazione. Il pericolo non è soltanto l’errore manifesto. È il condizionamento invisibile esercitato da una ricostruzione che appare obiettiva proprio perché proviene da un sistema informatico.

La legge 23 settembre 2025, n. 132, stabilisce che ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti resta riservata al magistrato. Non basta, tuttavia, affermare che la decisione finale appartiene all’uomo. Occorre garantire che rimangano umane anche la conoscenza del fascicolo, la selezione degli elementi rilevanti e la costruzione del percorso argomentativo.

Anche l’AI Act considera ad alto rischio i sistemi destinati ad assistere l’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una fattispecie concreta. Il regolamento europeo non pone un divieto assoluto, ma la qualificazione normativa dimostra che non siamo davanti a un comune programma di videoscrittura o a un motore di ricerca più evoluto. Sono sistemi capaci di incidere sui diritti fondamentali e sulle condizioni di esercizio della giurisdizione.

L’esempio dell’intelligenza artificiale utilizzata dalla Ragioneria generale dello Stato per esaminare documenti ed emendamenti non può essere trasferito automaticamente al processo. L’istruttoria amministrativa e quella giudiziaria rispondono a funzioni e garanzie diverse. Nel processo entrano in gioco il diritto di difesa, il contraddittorio, l’indipendenza e la terzietà del giudice. Soprattutto, dalla decisione dipendono libertà, patrimonio, famiglia, lavoro, salute e dignità delle persone.

Lo stesso limite riguarda le professioni coinvolte nel processo. L’IA non dovrebbe sostituire l’analisi giuridica dell’avvocato, né predisporre autonomamente valutazioni mediche, ingegneristiche o contabili destinate a confluire in una consulenza tecnica. Il professionista deve conoscere direttamente il materiale sul quale esprime il proprio giudizio e deve essere in grado di spiegare ogni passaggio della valutazione compiuta.

Il problema principale non è soltanto individuare chi risponderà quando l’output sarà errato. La responsabilità formale potrà essere attribuita al giudice, all’avvocato o al consulente che lo ha utilizzato. Il problema più profondo è comprendere chi abbia realmente compiuto la scelta, attraverso quali criteri e sulla base di quali informazioni.

Un impiego disinvolto dell’IA rischia inoltre di impoverire progressivamente le competenze. Se la macchina legge, seleziona, collega e propone, il professionista esercita sempre meno le capacità che dovrebbe conservare: attenzione, esperienza, dubbio, intuizione e responsabilità. Questo effetto è particolarmente grave per i giovani, che potrebbero entrare nelle professioni senza sviluppare pienamente un metodo autonomo di studio e di ragionamento.

Non tutto ciò che può essere automatizzato deve esserlo. Nella giustizia occorre avere il coraggio di fissare un confine. Sì all’intelligenza artificiale per l’organizzazione degli uffici, per i servizi di cancelleria, per l’accessibilità e per le attività meramente strumentali. No all’IA che legge il fascicolo al posto del giudice, prepara la valutazione delle prove o costruisce il percorso destinato a condurre alla decisione.

I processi devono certamente diventare più rapidi. Ma l’efficienza non può essere ottenuta trasferendo a una macchina una parte sostanziale del giudizio. Una sentenza più veloce non è una sentenza migliore se il giudice non ha conosciuto direttamente gli atti e non ha costruito personalmente le ragioni della decisione.

La giustizia può usare la tecnologia. Non può delegarle la conoscenza del processo. Prima di domandarci quanto l’IA possa fare, dobbiamo tornare a chiederci che cosa, nella giurisdizione, debba restare necessariamente umano.

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