Mancata comparizione della parte in mediazione e potere di rappresentanza del difensore munito di procura sostanziale

di Pier Giorgio Avvisati - Manuela Zanussi

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La procura sostanziale mediazione, secondo Cass. 10978/2026, consente al difensore di rappresentare la parte con pieni poteri negoziali se conferita per iscritto, senza necessità di autentica. La decisione chiarisce la distinzione con la procura alle liti e legittima la partecipazione dell’avvocato al procedimento anche in assenza della parte, purché sussistano giustificati motivi. Un intervento che risolve contrasti interpretativi e rafforza la validità operativa della delega sostanziale.

L’ordinanza 24/4/2026 n. 10978 della Suprema Corte interviene in modo lineare e puntuale su una tematica che ultimamente ha generato contrasti e più di qualche timore negli avvocati che partecipano al procedimento di mediazione in assenza della parte assistita, che non possa comparire personalmente all’incontro e che allo scopo gli conferisca idonea procura sostanziale.

Nella fattispecie concreta rimessa al vaglio diagnostico della Corte, un condomino aveva impugnato una delibera assembleare e il Condominio aveva, tra l’altro, eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento della mediazione, in quanto il Condominio non aveva partecipato personalmente alla procedura obbligatoria.

Nel caso in esame il difensore era comparso con procura sostanziale redatta in forma scritta, con la sottoscrizione del rappresentato e non autenticata e, secondo il Condominio, essa era inidonea a legittimare il potere di sostituzione, in quanto la procura non avrebbe potuto essere autenticata dal difensore essendo tale potere estraneo ai possibili contenuti della procura alle liti, autenticabili dal difensore.

La Corte offre una risposta netta e priva di ambiguità, ribadendo la previsione nella disciplina legislativa della necessaria comparizione delle parti, con l’assistenza del difensore, “pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste”.

In tale arresto quindi la Cassazione nel confermare la necessità della comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, precisa che si consente alla parte di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale che sia munito di apposita procura, e che tale rappresentante sostanziale possa anche coincidere con lo stesso difensore. Viene pertanto superato l’equivoco di chi aveva ritenuto, attraverso una lettura eccessivamente “formalistica” della pronuncia Cass. 9608/2026, che il difensore non potesse comparire in sostituzione della parte, beninteso dotato di procura sostanziale (meglio detta delega speciale e sostanziale), dato che più ragionevolmente il riferimento alla procura sic et simpliciter contenuto nella decisione doveva essere inteso come riferito alla procura ad litem.

Sul punto l’ordinanza annotata è tranchant, laddove puntualizza che la “procura sostanziale allegata alla istanza di mediazione” deve ritenersi una procura speciale (delega speciale e sostanziale) diversa dalla procura alle liti, conferendo al difensore “espressamente il potere di discussione, trattazione e transazione”. A fronte di tale delega speciale e sostanziale, pertanto, doveva nella specie ritenersi sufficiente “che essa rivestisse la forma scritta, con la sotto-scrizione del rappresentato, senza la necessità di alcuna autentica, ai sensi dell’art. 1392 c.c.”. Ciò perché la procura è un negozio unilaterale, ricettizio e astratto “in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, la cui sottoscrizione non esige alcuna autenticazione”.

Appare sul punto chiarificatrice nella pronuncia in esame la distinzione operata apertis verbis dalla Corte tra procura alle liti e procura (delega) sostanziale e l’affermazione cristallina per cui solo la seconda attribuisce il potere di agire sul piano negoziale, consentendo la partecipazione del rappresentante in vece della parte al procedimento di mediazione, con facoltà e potere di discutere, trattare e, se del caso, giungendo a transigere la lite. La procura ad litem, per converso, legittima il difensore alla rappresentanza nel processo ma non gli consente, proprio per la sua natura processuale, di partecipare al tavolo della mediazione con poteri dispositivi, occorrendo invece appunto una vera procura sostanziale ad negotia. Per questa è sufficiente quindi la forma scritta “semplice” corredata della sottoscrizione della parte rappresentata, senza necessità di autentica notarile stante la natura di negozio unilaterale della procedura, che come tale non richiede autenticazione.

Ciò tanto più rilevante alla luce dell’opportuno innesto del Correttivo Cartabia, che ha inserito il comma 4 bis all’art. 8 D.Lgs. 28/2010, disciplinando positivamente la forma delle delega richiesta. L’iter logico argomentativo risulta convincente chiarendo in modo riteniamo incontestabile, che la mediazione esige in primis la comparizione della parte, ma che nel contempo sussiste la possibilità di farsi rappresentare al tavolo dell’incontro, purchè con una procura sostanziale scritta, senza necessità di autentica. Quanto espresso fa finalmente chiarezza sulla necessità che l’avvocato che assiste la parte in mediazione debba richiedere al cliente oltre alla procura alle liti (meglio detta procura ad mediationem), una procura-delega scritta sostanziale specifica “ad mediationem” che permetta al difensore di partecipare al procedimento con tutti i poteri “di discussione, trattazione e transazione” per la quale non è richiesta alcuna autentica formale.

Non si dimentichi però che il potere di rappresentanza secondo il disposto dell’art. 8 comma 4 D.Lgs. 28/2010 è subordinato per le persone fisiche alla ricorrenza di “giustificati motivi” della delega al terzo o all’avvocato e dunque deve essere inteso come scelta eccezionale. Ciò sul solco della non più recente sentenza 8743/2019 della Suprema Corte che aveva affermato che il cumulo in capo all’avvocato del potere di assistenza tecnica e di rappresentanza sostanziale della parte “non è auspicato”, pur potendosi ritenere normativamente possibile in difetto di previsione normativa contraria e comunque coerentemente con i principi processual-civilistici della delega nel compimento di atti negoziali rientrando nell’area dei diritti disponibili. Una precisazione necessaria da parte di una decisione che chiarisce quando il difensore possa ritenersi legittimato a rappresentare la parte sedendosi al tavolo negoziale con pieni poteri sostitutivi.

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