L'equo compenso si applica anche alle casse previdenziali categoriali

Alessandro Graziani

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Sul fronte della diuturna battaglia per l’affermazione dell’”equo compenso”, l’Avvocatura consegue una significativa vittoria che rafforza l’applicazione dei principi della Legge 49/2003 e ribadisce un concetto ineludibile: nessun ente, pubblico o privato, può svalutare il lavoro del professionista forense.

Con sentenza pubblicata il 28 maggio 2026 (TAR Lazio, Sez. V, sent. n. 9870/2026 (R.G. 15079/2025), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso promosso dall'Ordine degli Avvocati di Roma, annullando l'avviso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti nella parte in cui aveva fissato in misura forfettaria i compensi degli Avvocati inseriti nel proprio elenco di specialisti in materia previdenziale e contributiva.

Una pronuncia che assume rilievo ben oltre il caso concreto: è la prima volta che un giudice amministrativo applica la disciplina dell'equo compenso a una cassa previdenziale privatizzata, aprendo un fronte di tutela sinora inesplorato.

Tutto nasce dall'avviso con il quale la Cassa previdenziale dei commercialisti ha avviato la costituzione di un elenco di difensori a cui affidare i propri servizi legali, stabilendo compensi predeterminati e fissi, sganciati dal valore delle controversie e dai vigenti parametri ministeriali, con riduzioni percentuali applicate aprioristicamente.

Decidendo il ricorso dell’Ordine forense, il TAR adito ha riconosciuto che le Casse previdenziali, quali “organismi di diritto pubblico”, sono anch’esse soggette ai principi generali del Codice dei contratti pubblici anche nell'affidamento dei servizi legali, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, il TAR ha riconosciuto piena legittimazione all'Ordine forense quale ente istituzionalmente preposto alla rappresentanza e alla tutela dell'Avvocatura nonché alla salvaguardia del decoro professionale.

Ciò posto, entrando nel merito, il TAR ha affermato che la predeterminazione forfettaria dei compensi, discostandosi dai vigenti parametri ministeriali, viola la legge n. 49/2023 sull'equo compenso, tanto nella sua dimensione definitoria (art. 1) quanto in quella sanzionatoria (art. 3, che qualifica come nulle le clausole che fissano compensi inferiori ai minimi tabellari).

Conseguentemente, il TAR ha accolto il ricorso dell’Ordine forense ed ha annullato sul punto l'avviso della Cassa previdenziale e le relative Linee Guida, nella parte relativa alla determinazione del compenso.

Così operando, la sentenza consolida un principio di ordine generale: ai fini della legge sull'equo compenso, la nozione di “pubblica amministrazione ha contorni ampi e funzionali, non meramente formali. Pertanto, rientrano in tale concezione tutti i soggetti che perseguono interessi pubblici, incluse le casse previdenziali privatizzate, ogni qual volta si trovino nella posizione di “contraente forte” in grado di imporre condizioni inique al professionista.

Peraltro, l'eventuale riduzione percentuale rispetto a quanto previsto dal parametro ministeriale non è un potere che spetta all'ente committente bensì al giudice in sede di liquidazione delle spese, sulla base delle caratteristiche del caso concreto.

Si tratta di un precedente destinato a fare giurisprudenza e la sua portata si estende ben oltre le determinazioni della Cassa previdenziale interessata: ogni avviso o capitolato che comprima i compensi forensi al di sotto dei parametri ministeriali potrà essere oggetto di impugnazione, con analoghe possibilità di successo.

Per il tramite dell’azione proposta da un Ordine forense, l’Avvocatura ha dimostrato che la vigilanza sul rispetto delle regole professionali non è retorica: è azione concreta, tempestiva e vincente. Una conferma che, quando l'Avvocatura difende i propri diritti, i risultati arrivano davvero.

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